DECRETO 1 febbraio 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’acquisizione e l’utilizzo, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei dati fiscali delle fatture contenenti prestazioni sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria, nonché il loro impiego in forma aggregata per monitorare la spesa sanitaria pubblica e privata. Stabilisce dati acquisibili, finalità, accessi, sicurezza e conservazione: fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione degli eventuali giudizi.
Utilizzo dei dati fiscali delle fatture sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria
Utilizzo dei dati fiscali delle fatture sanitarie
Il decreto disciplina l’impiego dei dati fiscalmente rilevanti delle fatture contenenti prestazioni sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS), per finalità tributarie e per il monitoraggio della spesa sanitaria. L’Agenzia delle entrate è titolare del trattamento dei dati che acquisisce e memorizza.
Ambito dei dati acquisiti e limiti
L’Agenzia delle entrate acquisisce i dati delle singole fatture secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014. Sono compresi i dati delle operazioni per le quali l’assistito ha manifestato opposizione alla trasmissione per la dichiarazione precompilata, nonché l’aliquota o la natura IVA dell’operazione. Sono esclusi:
- i dati indicati dall’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- il codice fiscale dell’assistito.
Finalità e soggetti autorizzati all’utilizzo
I dati sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’applicazione delle disposizioni tributarie e per attività di assistenza ai contribuenti, controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi fiscali, analisi del rischio e controlli automatizzati e puntuali. Le analisi possono incrociare i dati fiscali delle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia, nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dei relativi provvedimenti del direttore dell’Agenzia.
I dati possono inoltre essere resi disponibili alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le rispettive finalità istituzionali. Restano fermi gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria: sulla base di una specifica richiesta motivata, essa può acquisire dati fiscali puntuali relativi a singole operazioni trasmessi al Sistema TS.
Trasmissione e tempi di acquisizione
L’acquisizione avviene con le modalità tecniche previste dai decreti attuativi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014. I dati sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate entro la fine del secondo mese successivo a quello della loro ricezione da parte del Sistema TS, oppure con periodicità concordata fra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Conservazione e sicurezza
I dati acquisiti sono conservati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento; se sono pendenti giudizi, la conservazione prosegue fino alla loro definizione.
La consultazione degli archivi informatici è protetta da misure di sicurezza che comprendono profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati, tracciatura degli accessi con indicazione dei tempi e delle operazioni svolte e conservazione delle copie di sicurezza.
Monitoraggio della spesa sanitaria
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e il Ministero della salute, tramite le Direzioni generali competenti in materia di sistema informativo sanitario e programmazione sanitaria, utilizzano i dati fiscali in forma aggregata per monitorare la spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Invarianza finanziaria
L’attuazione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo integrale
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