Risposta n. 36 del 11/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpello su applicazione articoli 14 e 16 D.L. n.63/2013 (ecobonus, sisma bonus, ecosismabonus) e modalità di quantificazione, fruizione, sconto in fattura e cessione delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e antisismici su un compendio immobiliare oggetto di un unico progetto di valorizzazione
Il quesito
La società richiede chiarimenti su: determinazione del costo agevolabile in presenza di un unico appalto per interventi misti (ampliamento, ristrutturazione, riqualificazione energetica, antisismici); quali interventi energetici possono rientrare nell'ecosismabonus; inclusione dei lavori sulle unità di proprietà esclusiva; computo di oneri accessori (progettazione, oneri urbanizzazione, smaltimenti) e loro ripartizione; identificazione della data di inizio ai fini del limite per unità; obblighi di asseverazione e rilevanza del DM n.58/2017; criteri di imputazione temporale (competenza vs cassa); modalità e tempistica per sconto in fattura e cessione del credito e trattamento fiscale di cessioni a valore inferiore al nominale.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante propone che: vadano escluse dal costo agevolabile le parti riferibili all'ampliamento/new build; i costi agevolabili siano individuati con ripartizioni oggettive o attestazioni dell'impresa (anche riparto millesimale); tutti gli interventi energetici necessari possano rientrare nell'ecosismabonus se consentono il raggiungimento degli indici di prestazione; i lavori sulle unità esclusive imprescindibili per l'effetto globale siano inclusi; oneri accessori siano agevolabili e computabili per intero; il limite di spesa si determini moltiplicando le unità censite alla data di inizio per il limite per unità; il DM n.58/2017 non pregiudichi l'ecosismabonus se l'asseverazione è allegata in variante; per soggetti d'impresa prevalga il criterio di competenza per l'imputazione; sia possibile lo sconto in fattura applicato per cassa anche da un unico appaltatore esteso a più fornitori; la cessione del credito segua il criterio di competenza e le differenze di corrispettivo producano rilevanza fiscale.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate rileva che le procedure autorizzatorie sono iniziate con la richiesta del permesso di costruire nel 2016, antecedente al 1° gennaio 2017; pertanto il contribuente non può beneficiare del sismabonus né dell'ecosismabonus. Di conseguenza le restanti questioni sulla quantificazione, sconto e cessione risultano assorbite. La esclusione decade solo se il contribuente fornisce prova, tramite parere dell'ufficio tecnico comunale o avvio di nuova procedura, che la data di inizio delle autorizzazioni relativa agli interventi antisismici sia successiva al 1° gennaio 2017.
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