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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42107/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 12/01/2024: la difesa lamenta (I) violazione degli artt. 157 e 129 c.p. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione anteriore alla pronuncia d'appello; (II) vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione all'affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato contestato (furto tentato e consumato ai sensi degli artt. 56, 624, 625 c.p. con aggravanti) era estinto per prescrizione anteriormente alla sentenza di appello. La Corte ha analizzato la pena applicata in primo grado (8 mesi di reclusione e multa) e ne ha dedotto che il giudice di primo grado aveva valutato una sola aggravante; ciò riduce il termine massimo di prescrizione che è spirato il 30/07/2023, anteriore alla sentenza d'appello del 12/01/2024. Essendo decorso il termine estintivo, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta a prescrizione. Non è stata disposta pronuncia di assoluzione nei termini dell'art. 129, comma 2 c.p.p., perché non è emersa l'evidente insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputata.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione)

    Norma che disciplina il decorso del termine estintivo della pena; è richiamata in relazione al calcolo del termine di prescrizione del reato contestato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Previsione sulle pronunce da adottare in caso di estinzione del reato; il riferimento distingue tra annullamento per estinzione e sentenza di assoluzione per manifesta insussistenza del fatto/estraneità.

  • art. 56 cod. pen. (concorso di persone)

    Richiamato perché il fatto era contestato in concorso, incidendo sulla qualificazione e sulla determinazione della pena.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di norme)

    Citato tra le norme richiamate nel capo d'imputazione per la configurazione del reato o del concorso di persone/di norme.

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Norma sostanziale che incrimina il furto; la fattispecie è stata qualificata alla luce di questo articolo.

  • art. 625, commi 2 e 3 cod. pen. (furto con aggravanti)

    Prevede aggravanti che elevano la pena edittale; il loro riconoscimento o meno incide sul calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 523, comma 1 cod. proc. pen. (quantificazione della pena)

    Utilizzato per inferire dalla pena concreta irrogata in primo grado quali aggravanti siano state effettivamente valutate nella determinazione della pena.

  • Precedente: Sez. 2, n. 11008 del 17/12/2004 (Rv. 231772)

    Principio per cui, ai fini del calcolo del tempo necessario alla prescrizione, non può tenersi conto di un'aggravante che non sia stata considerata dal giudice nella quantificazione della pena, salvo specifica impugnazione.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va calcolato sulla base della pena concreta irrogata dal giudice e delle aggravanti effettivamente valutate nella determinazione della pena; non si può assumere automaticamente l'aumento di pena per aggravanti non utilizzate in sentenza.
  • Se, dal calcolo basato sulla pena applicata, risulta che il termine massimo di prescrizione è spirato prima della pronuncia impugnata, la Corte può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato e annullare la sentenza per prescrizione.
  • L'annullamento senza rinvio per estinzione della pena è appropriato quando il reato è definitivamente estinto e non sussistono vizi di impugnazione che invalidino il rapporto processuale; non sempre ciò comporta una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che richiede evidenza dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato.
  • La difesa dovrebbe contestare espressamente in sede di impugnazione eventuali aggravanti ritenute erroneamente applicate o non calcolate, perché ciò incide sul computo della prescrizione.
  • In presenza di più aggravanti è essenziale verificare, guardando alla motivazione e alla pena concreta, quali siano state effettivamente valorizzate dal giudice per determinare correttamente il termine prescrizionale.

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