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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41281/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli eredi chiedevano il riconoscimento dei benefici previdenziali e risarcitori previsti dall'art. 3, comma 57, della legge n. 350/2003 (e successive modifiche) a seguito dell'anticipato collocamento in quiescenza del de cuius dall'1.1.1997, per effetto del coinvolgimento in due procedimenti penali poi conclusisi con assoluzione "perché il fatto non sussiste". In particolare si chiedeva il riconoscimento del diritto ai benefici ex d.l. n.66/2004 conv. in l. n.126/2004 e dall'art. 19, comma 7, del CCNL area dirigenza sanitaria 3.11.2005, la ricostruzione della carriera con computo del periodo non lavorato o, in subordine, il reinserimento nel ruolo con trattamento economico corrispondente. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda perché ritenuta tardiva (domanda individuata nella data del 25.10.2005) rispetto al termine di decadenza di 90 giorni fissato dalla prima novella normativa; inoltre la Corte aveva ritenuto che i ricorrenti non avessero provato il nesso causale richiesto tra la instaurazione dei procedimenti penali e l'anticipata cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la correlazione tra l'insorgenza del procedimento penale e l'anticipato collocamento in quiescenza è elemento costitutivo della fattispecie prevista dall'art. 3, comma 57, l. n. 350/2003 e che su chi agisce grava l'onere di provarlo. Ha inoltre ritenuto inammissibile, per i limiti del sindacato di legittimità, la censura sul piano motivazionale riconducibile a vizio di motivazione non più deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Infine la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 350 del 2003

    art. 3, comma 57, l. n. 350/2003

    La Corte interpreta l'art. 3, comma 57 come prevedente un rapporto di causalità tra l'instaurazione del procedimento penale e l'anticipato collocamento in quiescenza: tale nesso è elemento costitutivo della domanda e deve essere provato dall'attore.

  • decreto-legge n. 66 del 2004 conv. in legge n. 126 del 2004

    d.l. n. 66/2004 conv. in l. n. 126/2004 (art. 2, comma 1 e con termini di decadenza)

    La novella ha fissato un termine di decadenza per la presentazione della domanda (90 giorni dalla conversione); la Corte ha ritenuto che la domanda proposta dopo tale termine sia preclusa salvo che disposizioni successive non prevedano espressamente il riaprirne i termini.

  • decreto-legge n. 225 del 2010 conv. in legge n. 10 del 2011

    art. 2, commi 30, 31 e 32, d.l. n. 225/2010 conv. in l. n.10/2011

    Le disposizioni sopravvenute volte a disciplinare i benefici nel tempo non sono state interpretate come automatico mezzo per rimettere in termini chi abbia omesso di esercitare il diritto entro la precedente decadenza, salvo chiara previsione normativa in tal senso.

  • decreto-legge n. 553 del 1994

    art. 1, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 553/1994

    Norma richiamata dai ricorrenti con riferimento alla possibilità di revoca delle dimissioni in particolari ipotesi; la Corte ha ritenuto non decisiva la richiamata previsione nella fattispecie perché mancava la prova dell'applicabilità concreta al caso concreto.

  • CCNL area dirigenza sanitaria

    art. 19, comma 7, CCNL per l'area della dirigenza sanitaria del 3.11.2005

    I ricorrenti invocavano la disciplina contrattuale come fonte di tutela complementare; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che quella norma non mutasse gli esiti favorevoli all'intimata in assenza della prova del nesso causale e del rispetto dei termini.

  • codice civile (interpretazione contrattuale)

    artt. 1362, 1363, 1367 c.c.

    Richiamati in tema di criteri di interpretazione dei contratti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di interpretazione del contratto, senza trovare fondata la censura di errata applicazione.

  • codice di procedura civile e codice civile (onere della prova)

    art. 115 c.p.c.; art. 2697 c.c.

    Richiamate in relazione all'onere probatorio: la Corte ha confermato che l'attore deve allegare e provare il nesso causale tra procedimento penale e cessazione anticipata del rapporto, secondo le regole probatorie vigenti.

  • codice di procedura civile

    La Corte ha ritenuto inammissibili, in cassazione, le censure che consistono in un riesame della motivazione (vizio di motivazione) non ammissibile ai sensi del novellato art. 360, n. 5.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    La Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il beneficio previsto dall'art. 3, comma 57, l. n. 350/2003 richiede la prova del nesso causale tra l'instaurazione del procedimento penale e l'anticipato collocamento in quiescenza: tale onere probatorio grava sul soggetto che agisce in giudizio.
  • I termini di decadenza introdotti da successivi interventi normativi (es. d.l. n. 66/2004) sono vincolanti: domande presentate oltre la scadenza non possono essere accolte a meno che la legge successiva disponga espressamente una riammissione in termini.
  • Le modifiche legislative successive che disciplinano analoghi benefici non operano automaticamente a favore di chi abbia omesso tempestivamente di presentare la domanda, salvo espressa disposizione di retroattività o di riammissione in termini.
  • In sede di cassazione è limitato il sindacato sulle valutazioni di fatto e sulla congruità della motivazione: i vizi di merito e di valutazione probatoria sono difficilmente sindacabili se non ricadono in specifiche ipotesi di vizio di diritto previste dall'art. 360 c.p.c.
  • Se si contesta la mancata applicazione di norme contrattuali (es. CCNL), occorre dimostrare come tali norme integrino o modifichino il diritto sostanziale invocato; la semplice richiamo formale non è sufficiente senza prova del fatto impeditivo o abilitante.
  • In casi analoghi è opportuno produrre fin dall'inizio ogni atto amministrativo o richiesta (istanze temporanee) che possa dimostrare l'esercizio tempestivo del diritto entro i termini di legge, così da evitare questioni di decadenza.

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