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Legge

L.R. Piemonte 34/2021

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 34/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica l’art. 24 della l.r. Piemonte 13/2020 sui voucher vacanza, eliminando il limite temporale fissato al 31 dicembre 2021 e demandando alla Giunta regionale la definizione di criteri, modalità e termini per assegnazione e fruizione, in relazione all’andamento della pandemia e alle restrizioni alla mobilità turistica. Nessun nuovo onere finanziario.

Modifiche alla disciplina dei voucher vacanza Covid-19

Modifiche alla disciplina dei voucher vacanza Covid-19

La legge regionale del Piemonte interviene sulla disciplina dei voucher vacanza introdotta nel 2020 per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. L’atto non istituisce un nuovo beneficio autonomo, ma rimodula la normativa vigente attribuendo alla Giunta regionale un ruolo centrale nella definizione operativa della misura.

Ambito di intervento

La modifica riguarda esclusivamente l’articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, relativa agli interventi di sostegno finanziario e di semplificazione connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La disciplina continua quindi ad applicarsi nel solo ambito regionale piemontese.

Disciplina dei voucher vacanza

Viene eliminata la previsione che limitava l’applicazione della misura al periodo compreso tra l’avvio operativo dell’iniziativa e il 31 dicembre 2021. Ne consegue che, nel testo consolidato, non permane più quel termine fisso di chiusura della misura.

In aggiunta, è introdotto un nuovo comma che affida alla Giunta regionale, con propria deliberazione, il compito di stabilire:

  • i criteri di assegnazione dei voucher vacanza;
  • le modalità attuative della misura;
  • i termini temporali per l’assegnazione e la fruizione dei voucher.

Tali decisioni devono essere adottate tenendo conto:

  • dell’evoluzione dello stato pandemico da Covid-19;
  • della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo nazionale;
  • delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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