LEGGE 29 settembre 2026, n. 169
Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore uno o più decreti legislativi per disciplinare la produzione e l’utilizzo dell’energia nucleare sostenibile e da fusione, gli impianti e l’intero ciclo del combustibile e dei rifiuti, sicurezza, autorizzazioni, controlli e garanzie. Sono previsti principi di sostenibilità, partecipazione territoriale e informazione, nonché risorse specifiche per il 2026-2029. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto potranno essere adottati decreti correttivi e integrativi.
Delega al Governo per la disciplina dell’energia nucleare sostenibile e della fusione
Delega per l’energia nucleare sostenibile e la fusione
La legge delega il Governo a definire, anche mediante codificazione, la disciplina nazionale per la produzione e l’utilizzo dell’energia nucleare sostenibile e da fusione. La delega è finalizzata alla decarbonizzazione, alla sicurezza e indipendenza energetica, alla resilienza degli approvvigionamenti e al contenimento dei costi per i clienti finali, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali.
Ambito della delega e programma nazionale
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi. La disciplina dovrà riguardare un programma nazionale per lo sviluppo dell’energia nucleare sostenibile e da fusione, con obiettivi coerenti con la neutralità carbonica entro il 2050, e definire le competenze per la sua approvazione, attuazione e monitoraggio. Gli scenari nucleari dovranno essere inclusi negli strumenti di pianificazione energetica nazionale, distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti.
La delega comprende inoltre l’adeguamento della normativa nazionale al diritto dell’Unione europea e agli accordi internazionali, la promozione della ricerca e dello sviluppo, la formazione delle professionalità necessarie e strumenti informativi sul ruolo delle tecnologie nucleari. Sono previste la valorizzazione dei territori interessati e l’eventuale definizione di modalità di sostegno agli investimenti e alla produzione, in coerenza con il programma nazionale.
Impianti, combustibile e gestione dei rifiuti
I decreti dovranno disciplinare l’intero ciclo di vita degli impianti, dalla sperimentazione e localizzazione alla costruzione o installazione, all’esercizio e alla disattivazione. La disciplina riguarderà:
- nuovi impianti per la produzione di energia nucleare sostenibile, anche per produrre idrogeno e calore;
- impianti per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare;
- impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, quando non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile;
- disattivazione e smantellamento delle installazioni nucleari già presenti in Italia alla data di entrata in vigore della legge, esclusi gli impianti destinati alla ricerca, e destinazione d’uso dei relativi siti;
- ricerca, sviluppo e utilizzo dell’energia da fusione, anche sotto il profilo regolatorio;
- utilizzo dell’energia nucleare sostenibile nel settore navale e marittimo.
La normativa dovrà valorizzare le migliori tecnologie e lo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, favorendo la minimizzazione dei rifiuti e l’efficienza nell’uso del combustibile, anche attraverso riprocessamento, riciclo o riutilizzo. Per la disattivazione e lo smantellamento dovranno essere stabilite modalità conformi ai principi della direttiva 2011/70/Euratom.
Sicurezza, autorizzazioni e localizzazione
I decreti dovranno individuare le tipologie di impianti abilitabili secondo neutralità tecnologica, criteri di sostenibilità e sicurezza e parametri tecnici dell’AIEA, comprese le tecnologie modulari o avanzate. La localizzazione dovrà avvenire sulla base di criteri e procedimenti definiti e nel rispetto degli standard nazionali, europei e internazionali; per gli impianti di gestione dei rifiuti dovrà essere contemplata la possibilità di autocandidature e dovranno essere sottoposti a nuova valutazione ambientale strategica gli eventuali strumenti di pianificazione relativi alle aree eleggibili.
La sperimentazione, la costruzione o installazione e l’esercizio degli impianti e delle opere connesse dovranno essere assoggettati a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ferme le competenze dell’eventuale autorità di sicurezza nucleare e il principio di leale collaborazione. Il titolo abilitativo sostituirà gli altri provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e atti di assenso, fatta eccezione per i provvedimenti di valutazione ambientale previsti dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Potrà costituire variante agli strumenti urbanistici e comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e il vincolo preordinato all’esproprio. Gli interventi saranno qualificati come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Dovranno essere disciplinati anche il riconoscimento di titoli e certificazioni rilasciati da autorità di Stati membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’OCSE o da Stati legati all’Italia da accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale in campo nucleare. Potranno essere abilitati soggetti, anche privati, a sperimentare tecnologie nucleari avanzate, con criteri per individuare e mettere a disposizione i siti destinati a tali attività.
Vigilanza, responsabilità e garanzie finanziarie
La delega prevede il riordino della sicurezza, della vigilanza e del controllo, compresa la riorganizzazione o soppressione degli organi e degli enti competenti e la valutazione dell’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare. Restano ferme le competenze del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. L’eventuale autorità dovrà occuparsi di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo della disciplina tecnica di sicurezza e potrà avvalersi della collaborazione del Comando.
I controlli di sicurezza e radioprotezione dovranno essere trasparenti nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione delle attività, e posti a carico degli esercenti. Dovranno essere previste protezioni adeguate per i siti nucleari e un sistema di garanzie riferito all’intero ciclo di vita degli impianti. Gli esercenti dovranno fornire garanzie finanziarie, coperture finanziarie e assicurative contro i rischi dell’attività, anche indipendenti dalla loro condotta, e sostenere i costi della gestione del ciclo di vita. Potranno essere costituiti fondi per la disattivazione, la gestione dei rifiuti e del combustibile esaurito e lo smantellamento finale.
Territori, partecipazione e informazione
La disciplina dovrà prevedere modalità di partecipazione dei soggetti abilitati alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione dei territori interessati, valutando misure compensative ambientali e territoriali, anche economiche, a carico dei proponenti e stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo. In caso di individuazione preventiva di aree idonee dovranno essere consultati i comuni interessati e valutate misure di valorizzazione territoriale, contenendo gli impatti complessivi e considerando la presenza di impianti energetici già esistenti o autorizzati.
Sono richieste campagne informative rivolte ai cittadini, con attenzione a sicurezza e sostenibilità e uso di strumenti digitali e canali accessibili, oltre a forme capillari di informazione e consultazione delle popolazioni direttamente interessate. La disciplina dovrà tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico e individuare i casi in cui occorrono intese con le regioni o con la Conferenza unificata, nonché le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi del Governo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione.
Ricerca, formazione e mercato energetico
I decreti dovranno promuovere la ricerca e lo sviluppo nella fissione e nella fusione, anche attraverso incentivi agli investimenti, e rafforzare la formazione universitaria e post-universitaria nelle discipline scientifiche e tecnologiche pertinenti. Dovranno essere definiti standard tecnico-qualitativi e fabbisogni formativi del personale, anche tramite accordi e programmi con istituzioni formative, enti di alta formazione ed enti pubblici di ricerca. È prevista la valorizzazione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, favorendo la complementarità tra ricerca di base e applicata e la collaborazione con le imprese. La disciplina nucleare dovrà coordinarsi con le norme del mercato energetico, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della produzione elettrica nucleare.
Procedura di adozione e disposizioni transitorie
I decreti legislativi sono proposti dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con gli altri ministri competenti per materia. È necessaria l’intesa in Conferenza unificata e va acquisito il parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro 45 giorni dalla trasmissione dello schema; decorso il termine, il Governo può procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che rendono il parere entro 30 giorni; scaduto il termine, il decreto può comunque essere adottato.
Se il termine per il parere parlamentare scade nei 30 giorni precedenti la scadenza della delega o successivamente, il termine per esercitarla è prorogato di 90 giorni. Se le Commissioni segnalano specifiche disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi e il Governo non intende conformarsi, i testi sono nuovamente trasmessi con osservazioni, eventuali modifiche e i necessari elementi informativi e motivazionali; le Commissioni rendono il parere definitivo entro 10 giorni, dopo i quali il Governo può procedere. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo possono essere adottati decreti integrativi e correttivi secondo la medesima procedura.
I decreti dovranno abrogare espressamente le norme oggetto di riassetto e quelle incompatibili, coordinare le disposizioni non abrogate o modificate e includere le necessarie norme transitorie e finali. Le disposizioni della legge e dei decreti si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le norme di attuazione.
Risorse e copertura finanziaria
Per gli investimenti previsti dalla delega sono utilizzate risorse assegnate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi della legge n. 207 del 2024, per 20 milioni di euro in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Per le misure di informazione e consultazione sono autorizzati 1,5 milioni di euro per il 2026 e 6 milioni per il 2027, coperti mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Gli schemi dei decreti devono essere corredati da una relazione tecnica sulla neutralità finanziaria o sui nuovi o maggiori oneri e sui corrispondenti mezzi di copertura. Per le specifiche misure individuate dalla legge, se gli eventuali nuovi o maggiori oneri non trovano compensazione interna o mediante le risorse e gli accantonamenti indicati, i decreti possono essere emanati solo dopo o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le risorse necessarie. In generale, dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.
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