L.R. Toscana 64/2015
Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Toscana, la destinazione delle entrate extratributarie provinciali previste dalla l.r. 91/1998, consentendone l’incasso senza vincolo di destinazione dal 2015 fino al trasferimento di funzioni e personale. Adegua inoltre, nella l.r. 22/2015, i richiami normativi sul trasferimento del personale e sulla decorrenza degli effetti finanziari.
Entrate extratributarie provinciali e coordinamento del riordino delle funzioni provinciali
Entrate extratributarie provinciali e riordino delle funzioni
La legge regionale interviene in Toscana sul regime delle entrate extratributarie delle province e della Città metropolitana, coordinando tali disposizioni con il riordino delle funzioni provinciali previsto dalla l.r. 22/2015. La disciplina risultante è limitata al periodo transitorio collegato al trasferimento di funzioni e personale.
Regime delle entrate extratributarie
Le entrate extratributarie previste dall’articolo 14 della l.r. 91/1998 sono introitabili dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione, in deroga alla regola ordinaria.
La deroga opera:
- a decorrere dall’anno 2015;
- fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della l.r. 22/2015.
Coordinamento della l.r. 22/2015 sul trasferimento del personale
La legge apporta un correttivo di rinvio nell’articolo 8 della l.r. 22/2015, sostituendo il riferimento all’articolo 10, comma 15, con quello all’articolo 10, comma 16. Si tratta di un adeguamento tecnico collegato alla disciplina del trasferimento del personale e della relativa dotazione organica.
Coordinamento della decorrenza del trasferimento e degli effetti finanziari
Anche l’articolo 9 della l.r. 22/2015 viene aggiornato nel rinvio all’articolo 10, comma 16, al posto del comma 15. Inoltre, viene ribadita una specifica deroga al vincolo di destinazione delle entrate extratributarie provinciali:
- le entrate previste dall’articolo 14, comma 2 bis, della l.r. 91/1998 sono introitate senza vincolo di destinazione dalle province e dalla Città metropolitana;
- la deroga vale dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale.
Ambito temporale e utilità attuale
La norma ha natura essenzialmente transitoria e si collega al processo di riordino delle funzioni provinciali avviato nel 2015. Poiché il regime speciale è espresso come limitato all’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale, il provvedimento ha oggi rilievo sostanzialmente esaurito e non presenta una utilità applicativa attuale significativa.
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