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Legge

L.R. Toscana 64/2015

Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 64/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Toscana, la destinazione delle entrate extratributarie provinciali previste dalla l.r. 91/1998, consentendone l’incasso senza vincolo di destinazione dal 2015 fino al trasferimento di funzioni e personale. Adegua inoltre, nella l.r. 22/2015, i richiami normativi sul trasferimento del personale e sulla decorrenza degli effetti finanziari.

Entrate extratributarie provinciali e coordinamento del riordino delle funzioni provinciali

Entrate extratributarie provinciali e riordino delle funzioni

La legge regionale interviene in Toscana sul regime delle entrate extratributarie delle province e della Città metropolitana, coordinando tali disposizioni con il riordino delle funzioni provinciali previsto dalla l.r. 22/2015. La disciplina risultante è limitata al periodo transitorio collegato al trasferimento di funzioni e personale.

Regime delle entrate extratributarie

Le entrate extratributarie previste dall’articolo 14 della l.r. 91/1998 sono introitabili dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione, in deroga alla regola ordinaria.

La deroga opera:

  • a decorrere dall’anno 2015;
  • fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della l.r. 22/2015.

Coordinamento della l.r. 22/2015 sul trasferimento del personale

La legge apporta un correttivo di rinvio nell’articolo 8 della l.r. 22/2015, sostituendo il riferimento all’articolo 10, comma 15, con quello all’articolo 10, comma 16. Si tratta di un adeguamento tecnico collegato alla disciplina del trasferimento del personale e della relativa dotazione organica.

Coordinamento della decorrenza del trasferimento e degli effetti finanziari

Anche l’articolo 9 della l.r. 22/2015 viene aggiornato nel rinvio all’articolo 10, comma 16, al posto del comma 15. Inoltre, viene ribadita una specifica deroga al vincolo di destinazione delle entrate extratributarie provinciali:

  • le entrate previste dall’articolo 14, comma 2 bis, della l.r. 91/1998 sono introitate senza vincolo di destinazione dalle province e dalla Città metropolitana;
  • la deroga vale dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale.

Ambito temporale e utilità attuale

La norma ha natura essenzialmente transitoria e si collega al processo di riordino delle funzioni provinciali avviato nel 2015. Poiché il regime speciale è espresso come limitato all’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale, il provvedimento ha oggi rilievo sostanzialmente esaurito e non presenta una utilità applicativa attuale significativa.

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