L.R. Toscana 63/2015
Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica il testo unico sull’organizzazione regionale, chiarendo competenze di direttori e dirigenti, raccordi tra direzioni e sostituzioni in caso di assenza o vacanza degli incarichi. Interviene anche sulla disciplina regionale di nomine e conflitti di interesse e sul rapporto di lavoro del direttore dell’ARS, che prosegue fino alla scadenza contrattuale se già in essere all’entrata in vigore della norma.
Ordinamento della dirigenza regionale, conflitto di interesse e direttore dell’ARS
Ordinamento della dirigenza regionale, conflitto di interesse e direttore dell’ARS
La legge regionale interviene su più testi normativi della Toscana, soprattutto sul testo unico dell’organizzazione regionale, per ridefinire competenze, raccordi funzionali tra direzioni e regole di sostituzione dei dirigenti. Introduce inoltre una modifica in materia di conflitto di interesse nelle nomine regionali e una disciplina transitoria sul rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia regionale di sanità (ARS).
Competenza del direttore generale e raccordo tra direzioni
Nel quadro del testo unico sull’organizzazione del personale regionale, viene ampliata la sfera di intervento del direttore generale. In particolare, il direttore generale:
- esercita anche il raccordo tra direzione e direzione generale nei casi in cui un settore sia costituito nell’ambito di una direzione diversa da quella che lo utilizza;
- definisce con proprio atto le modalità di raccordo tra la direzione in cui è istituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale, o la direzione che se ne avvale;
- cura tale raccordo con riferimento alle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j).
Funzioni delle direzioni e dei settori
La legge riformula le funzioni delle direzioni regionali, attribuendo loro:
- l’attuazione delle politiche settoriali;
- il coordinamento e il raccordo intersettoriale per obiettivi istituzionali specifici o per interventi in aree di particolare interesse regionale.
È inoltre previsto che, quando ciò sia stabilito nel decreto del Presidente della Giunta regionale o nella deliberazione richiamata dalla normativa organizzativa, la Direzione generale della Giunta regionale o le altre direzioni possano avvalersi di settori istituiti presso un’altra direzione. In tali casi, quei settori dipendono funzionalmente dalla direzione che ne beneficia.
Composizione del comitato di direzione
La composizione del comitato di direzione è adeguata alle nuove tipologie di funzioni dirigenziali, includendo anche i riferimenti alle lettere b) e b bis) del sistema delle competenze delle direzioni.
Competenze dei direttori regionali
Vengono precisate e ampliate le attribuzioni dei direttori. Tra le principali innovazioni:
- il direttore nomina le commissioni esaminatrici previste dalla disciplina sulle nomine regionali, comprese le commissioni di esperti per l’istruttoria e la valutazione dei progetti ammessi a contributi finanziati da programmi comunitari, risorse nazionali o programmi regionali;
- il direttore adotta gli atti di propria competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica, per le attività a lui riservate;
- in caso di assenza temporanea, il direttore è sostituito da un dirigente della stessa direzione da lui designato oppure da altro direttore designato dal Direttore generale.
Competenze dei responsabili di settore
Per i responsabili di settore, la legge elimina un riferimento non più necessario alla natura “omogenea” del settore e introduce un obbligo specifico nei casi di avvalimento interdirezionale. Essi devono infatti assicurare il contributo del proprio settore al raggiungimento degli obiettivi della Direzione generale della Giunta regionale o di un’altra direzione, secondo le modalità definite dall’atto del direttore generale previsto dalla normativa organizzativa.
Vacanza dell’incarico di direttore generale e direttore
La disciplina della vacanza dell’incarico viene estesa espressamente ai casi di vacanza, oltre che di assenza temporanea, per il direttore generale e per i direttori, rafforzando il meccanismo di continuità amministrativa.
Mobilità dei dirigenti e responsabilità
In materia di mobilità dei dirigenti, viene corretto il regime della responsabilità, passando da una formulazione al singolare a una al plurale; inoltre è abrogato un comma della disciplina previgente, senza ulteriori specificazioni nel testo consolidato fornito.
Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Viene soppressa una limitazione soggettiva relativa al rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, eliminando il riferimento al caso del Consiglio composto da oltre tredici consiglieri.
Conflitto di interesse nelle nomine regionali
Nella legge regionale sulle nomine e designazioni è abrogata una specifica ipotesi di incompatibilità o conflitto di interesse prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera j). La disciplina risulta quindi depurata di quella fattispecie.
Direttore dell’Agenzia regionale di sanità: regime transitorio
Per il direttore dell’ARS è introdotta una norma transitoria: il rapporto di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo comma continua fino alla scadenza indicata nel contratto. La disposizione ha quindi rilievo limitato ai rapporti già pendenti al momento dell’entrata in vigore e non introduce un regime generale di durata oltre tale scadenza.
Rilevanza temporale e attualità della legge
La legge ha efficacia nell’ambito della Regione Toscana e opera come modifica di discipline regionali ancora strutturalmente rilevanti sull’organizzazione amministrativa. Tuttavia, la previsione sul direttore dell’ARS ha natura transitoria e si esaurisce sui rapporti contrattuali già in corso alla data di entrata in vigore del comma inserito.
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