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Legge

L.R. Toscana 58/2015

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009 n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Normativa regionaleL.R. Toscana 58/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 58/2015 interviene sull’art. 49-bis della l.r. 1/2009, limitando il riferimento al personale che ha prestato servizio nell’ultima legislatura e riducendo da 50 a 40 il relativo parametro numerico. Prevede inoltre una breve fase transitoria per l’invio di documentazione integrativa entro 10 giorni dalla comunicazione degli uffici consiliari. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sul personale del Consiglio regionale

Modifiche alla disciplina del personale del Consiglio regionale

La legge regionale Toscana 20 luglio 2015, n. 58 modifica la disciplina contenuta nell’art. 49-bis della l.r. 1/2009 in materia di personale che ha prestato servizio presso le segreterie del Consiglio regionale. L’intervento incide sulla formazione dell’elenco del personale e su un parametro numerico previsto dalla norma previgente.

Ambito della modifica normativa

La legge restringe l’ambito considerato dalla disciplina al personale che ha prestato servizio presso le segreterie indicate dalla norma nel corso dell’ultima legislatura. In questo modo, il riferimento non è più generico ma circoscritto all’ultima tornata consiliare.

Formazione dell’elenco del personale

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, è incaricato di curare la formazione di un elenco del personale che ha prestato servizio presso le segreterie di cui all’art. 49-bis, comma 1, nel corso dell’ultima legislatura. La norma affida quindi agli uffici consiliari un’attività istruttoria finalizzata alla predisposizione dell’elenco.

Parametro numerico modificato

La legge sostituisce, nel comma 4 dell’art. 49-bis, il valore numerico “50” con “40”. Il testo fornito non specifica ulteriormente la funzione di tale parametro, ma ne risulta una riduzione del valore previsto dalla disciplina applicabile.

Disposizioni transitorie e adempimenti iniziali

Per consentire l’attuazione delle modifiche, gli uffici del Consiglio regionale devono:

  • entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge, comunicare agli interessati la possibilità di essere inseriti nell’elenco;
  • consentire agli interessati di inviare, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, la documentazione prevista dal comma 3 dell’art. 49-bis per integrare l’elenco.

La finestra temporale per questa fase transitoria è quindi breve e rigidamente scandita da due termini successivi di 10 giorni.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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