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Legge

LEGGE 12 gennaio 1994, n. 30

Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

Normativa italiana094G0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Inserisce nell'art.16 della legge 17/02/1968, n.108 l'art.16‑bis che disciplina la supplenza temporanea del consigliere sospeso ai sensi dell'art.15, comma 4‑bis della legge 19/03/1990, n.55: entro 30 giorni dalla notificazione il consiglio procede alla sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti; la supplenza cessa con la fine della sospensione; in caso di decadenza si procede alla surrogazione ai sensi dell'art.16. Si segnala che altri articoli della legge sono stati abrogati dal D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Supplenza temporanea di consiglieri regionali sospesi

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