LEGGE 11 gennaio 1994, n. 29
Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (1994) che abilita i non vedenti diplomati ai sensi del d.lgs. 502/1992 all'esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione; istituisce un albo nazionale articolato per regioni, dispone obblighi di assunzione per strutture pubbliche e private (quota/obbligo a seconda dei casi) e sanzioni. Contiene norme transitorie (iscrizione automatica dei massaggiatori massofisioterapisti ciechi entro 3 anni). Le disposizioni erano espressamente “in attesa” di riforme dell’ordinamento e di revisione del collocamento obbligatorio.
Esercizio e albo dei terapisti della riabilitazione non vedenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 6 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 12 gen 1994LEGGE 12 gennaio 1994, n. 30
- Legge · 13 gen 1994LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43
- Legge · 14 gen 1994LEGGE 14 gennaio 1994, n. 19
- Legge · 14 gen 1994LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20
- Legge · 15 gen 1994LEGGE 15 gennaio 1994, n. 64
- Legge · 15 gen 1994LEGGE 15 gennaio 1994, n. 65
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →