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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27740/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la condanna per il reato di imbrattamento (art. 639, comma 2, cod. pen.) contestando che l'imputato avesse imbrattato con vernice nera il cancello e il muro di cinta dell'abitazione della persona offesa. Si deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta insufficiente capacità dimostrativa del materiale probatorio e discrasie tra dichiarazioni e riprese video; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche; (3) questione di illegittimità costituzionale per presunta disparità di trattamento rispetto alla depenalizzazione di talune forme di danneggiamento, sostenendo che i beni non sarebbero "esposti alla pubblica fede" e che, in assenza di violenza o minaccia, la condotta sarebbe assimilabile a danneggiamento non punibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura impugnatoria richiedesse una rivalutazione del merito probatorio, attività non consentita in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva motivato coerentemente ritenendo l'evento video "coeo" al passaggio dell'imputato e la reazione immediata della persona offesa. Sul secondo motivo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in mancanza di elementi di segno positivo e alla luce del precedente penale. Sulla questione costituzionale ha escluso la rilevanza perché il reato di imbrattamento (art. 639) è distinto dal danneggiamento (art. 635) e i beni (cancello e muro) sono stati ritenuti "esposti alla pubblica fede", rendendo quindi rilevante penalmente la condotta. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 639, comma 2, cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata: il fatto è stato qualificato come deturpamento/imbrattamento di cose altrui, valutato come alterazione superficiale e reintegrabile dell'aspetto della cosa.

  • art. 635, cod. pen.

    Norma sul danneggiamento distinta dall'imbrattamento: richiede una modificazione che diminuisca il valore o l'uso della cosa e quindi necessita di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità; la Corte la distingue nettamente dall'art. 639.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamata la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; norma organizzativa sul procedimento in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, applicata nel caso concreto (euro 3.000).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rivalutare il merito delle prove: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione della capacità dimostrativa sono inammissibili in Cassazione.
  • Per ottenere il riesame in sede di legittimità è necessario allegare in modo specifico e autosufficiente il travisamento delle fonti di prova; critiche generiche alla valutazione probatoria non superano la soglia di ammissibilità.
  • Le circostanze attenuanti generiche non sono riconosciute per semplice assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi a favore del beneficiario; la sola mancanza di fattori pregiudizievoli può legittimamente condurre al diniego.
  • Occorre distinguere tra danneggiamento (art. 635) e imbrattamento/deturpamento (art. 639): il primo richiede una lesione più grave e durevole della cosa, il secondo riguarda alterazioni superficiali e reintegrabili; tale distinzione è rilevante anche rispetto alla rilevanza penale dopo depenalizzazioni parziali.
  • Il concetto di "esposto alla pubblica fede" va valutato alla stregua della visibilità e dell'accessibilità della cosa: cancelli e muri di cinta visibili dalla pubblica via possono essere considerati esposti alla pubblica fede anche se il proprietario è presente nell'abitazione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono essere ritenute rilevanti rispetto al caso concreto; se la fattispecie non è comparabile con le condotte depenalizzate, la questione può essere dichiarata irrilevante.

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