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Legge

L.R. Basilicata 16/2020

NORME IN MATERIA DI TUTELA E PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO

Normativa regionaleL.R. Basilicata 16/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata disciplina, per nuove costruzioni e specifici interventi su coperture di edifici esistenti, misure progettuali e documentali per prevenire le cadute dall’alto nei cantieri. Richiede un elaborato tecnico della copertura e demanda a un regolamento attuativo la definizione operativa. Si applica alle istanze/comunicazioni presentate dopo l’entrata in vigore del regolamento; per lavori senza titolo solo se non ancora iniziati a quella data.

Tutela e prevenzione dei rischi di caduta dall’alto nelle coperture edilizie

Tutela e prevenzione dei rischi di caduta dall’alto nelle coperture edilizie

La legge della Regione Basilicata introduce prescrizioni per la progettazione e l’esecuzione di interventi edilizi e impiantistici che interessano le coperture, con l’obiettivo di ridurre i rischi di infortunio da caduta dall’alto nei cantieri temporanei o mobili. Resta fermo l’ordinario quadro di sicurezza del d.lgs. 81/2008.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica a:

  • nuove costruzioni;
  • manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti il rifacimento, anche parziale, del manto di copertura, quando sia necessario l’accesso in copertura secondo il regolamento attuativo;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che interessino le coperture mediante interventi strutturali;
  • installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, se riguardano le coperture.

Sono esclusi:

  • gli interventi su coperture pubbliche o private con altezza alla linea di gronda non superiore a 2 metri dal suolo naturale o artificiale, oppure eseguibili senza accesso in copertura;
  • gli interventi di restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non prevedono opere sulla copertura, salvo opere contestuali rientranti nelle ipotesi soggette a disciplina;
  • gli interventi su coperture già dotate di dispositivi di protezione collettiva idonei e conformi alla normativa vigente, a protezione dei bordi e delle eventuali aree non calpestabili.

Nozione di copertura

Per copertura si intende la delimitazione superiore dell’involucro edilizio, o un aggetto, destinata a proteggere dagli agenti atmosferici e composta da struttura portante, manto di copertura e finitura.

Misure di tutela e documentazione tecnica

I progetti relativi agli interventi soggetti alla legge devono:

  • prevedere misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto, nel rispetto della normativa sui beni culturali, con particolare riferimento a sistemi di ancoraggio permanenti idonei a consentire attività in quota, transito e accesso in sicurezza;
  • essere corredati da un elaborato tecnico della copertura, contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità dei sistemi utilizzati e ogni altra informazione necessaria per la prevenzione del rischio, secondo il regolamento attuativo.

L’elaborato tecnico:

  • integra il fascicolo di cui al d.lgs. 81/2008, se questo è previsto;
  • altrimenti costituisce documento autonomo;
  • deve essere aggiornato se gli interventi comportano modifiche strutturali dell’edificio o modifiche delle misure di prevenzione e protezione;
  • deve essere messo a disposizione di chi svolgerà successivamente attività in quota sulla copertura;
  • in caso di trasferimento della proprietà, deve essere consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

Effetti sul titolo edilizio e sull’agibilità

La mancata presentazione o l’incompletezza dell’elaborato tecnico della copertura costituiscono causa ostativa al rilascio del titolo edilizio abilitativo o all’inizio dei lavori, fermo restando l’apparato sanzionatorio statale.

Le segnalazioni certificate di agibilità devono contenere l’attestazione di un tecnico abilitato sulla sussistenza delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Regolamento attuativo e decorrenza applicativa

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta un regolamento attuativo, sentita la Commissione consiliare competente, per definire:

  • definizioni comuni;
  • misure di prevenzione e protezione e relative prescrizioni tecniche;
  • contenuto e modalità di presentazione dell’elaborato tecnico della copertura.

Le disposizioni della legge si applicano alle comunicazioni, segnalazioni e istanze relative agli interventi edilizi presentate dopo l’entrata in vigore del regolamento. Per gli interventi eseguibili senza titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001, la legge si applica solo se i lavori non erano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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