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Legge

L.R. Piemonte 16/2017

"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 16/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna in modo trasversale numerose discipline regionali piemontesi su turismo, commercio, sport invernali, cultura, università, energia, lavoro, ambiente, trasporti, urbanistica e finanza. Introduce nuove procedure SCIA/autorizzazioni, ridefinisce contributi e controlli, e fissa diversi regimi transitori e decorrenze, tra cui l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 di alcune norme sul trasporto pubblico.

Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale 2017 del Piemonte

Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale – anno 2017

Il provvedimento della Regione Piemonte interviene in modo ampio e coordinato su molteplici settori dell’ordinamento regionale, aggiornando norme vigenti e riordinando procedimenti, competenze, controlli e contributi. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio piemontese e in più punti introduce regole transitorie, decorrenze differite e abrogazioni di disposizioni pregresse.

Turismo, professioni della montagna e organizzazione turistica

La legge modifica la disciplina dei maestri di sci, delle scuole di sci, delle guide alpine e delle professioni turistiche, rafforzando il ruolo delle unioni montane e chiarendo i casi di esclusione dall’ambito applicativo della normativa sulle professioni turistiche.

Per le scuole di sci vengono precisati i requisiti organizzativi minimi, tra cui:

  • numero minimo di maestri, con deroga per le micro stazioni sciistiche;
  • sede adeguata in un comune con area sciabile;
  • regolamento interno con forme democratiche di partecipazione;
  • direttore responsabile tecnico-didattico;
  • impegni di collaborazione per soccorso, promozione della pratica sciistica, rapporti con scuole, associazioni sportive e soggetti turistici.

Il riconoscimento delle scuole di sci è attribuito all’unione montana competente per territorio, sentito il comune sul requisito della sede, mentre l’elenco ha natura ricognitiva ed è tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci. Le unioni montane verificano ogni tre anni la permanenza dei requisiti e, in caso di carenze, possono disporre il divieto di prosecuzione dell’attività fissando un termine minimo di 30 giorni per rimuovere le irregolarità; in difetto, il riconoscimento è revocato. La denominazione “Scuola di sci” è riservata agli organismi riconosciuti, con sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per l’uso improprio.

Le modifiche alla disciplina delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna spostano alcune competenze dal comune all’unione montana competente per territorio, oppure al comune se la sede non ricade in un’unione montana.

In materia di professioni turistiche, la legge delimita l’ambito di applicazione escludendo, tra l’altro, attività svolte gratuitamente per finalità associative o su incarico di enti locali, oltre alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti entro il proprio ambito di specializzazione.

Sul versante dell’organizzazione turistica regionale, si rafforza il ruolo delle ATL e il coinvolgimento dei soggetti privati nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento. Viene ridefinita la composizione dei soggetti che possono partecipare alle ATL e si prevede che l’ATL pubblichi un avviso per l’ingresso di nuovi soci sulla base del Piano di azioni approvato dall’assemblea.

La Regione concede contributi annuali alle ATL e può acquisire ulteriori quote consortili fino al 40% del capitale sociale delle singole ATL. Sono previsti anche contributi per gli IAT e per i consorzi di operatori turistici; per gli uffici IAT già istituiti da enti locali e pro loco è previsto un adeguamento entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Viene inoltre disciplinato il sostegno ai consorzi in proporzione agli associati nell’ambito territoriale rilevante.

Per gli uffici IAT già esistenti è fissato un termine transitorio di un anno per adeguarsi alla nuova disciplina.

Strutture ricettive montane, rifugi e “posto tappa”

La legge introduce i rifugi di piccola accoglienza montana (PAM), definiti come strutture che offrono pernottamento e ristoro in località non raggiungibili in alcun periodo dell’anno da strade aperte al traffico ordinario. Il gestore può anche non presidiare direttamente la struttura, purché siano garantiti servizi di qualità. La tipologia è limitata ai territori individuati dai comuni con atto motivato su base cartografica del catasto vigente. La Giunta regionale dovrà integrare il regolamento per definire requisiti e modalità di gestione.

Le strutture ricettive alpinistiche possono aggiungere la denominazione “posto tappa” se ubicate lungo itinerari riconosciuti dalla Regione, anche in località servite da strade aperte al pubblico transito, purché offrano peculiari servizi turistici e dotazioni definite dal regolamento attuativo.

Strutture extralberghiere e locazioni turistiche

La disciplina delle strutture ricettive extralberghiere viene adeguata all’uso della SCIA, eliminando il riferimento alla dichiarazione di inizio attività. Si chiarisce che, per l’esercizio senza SCIA, oltre alla sanzione prevista, l’attività deve cessare.

Per le locazioni turistiche tramite portali telematici si stabilisce che gli adempimenti fiscali, inclusa la riscossione e trasmissione dell’imposta dovuta, devono essere assolti secondo la normativa vigente, eventualmente con modalità convenute con i comuni competenti.

Vengono inoltre introdotte previsioni sui contenuti minimi della convenzione per la gestione imprenditoriale indiretta delle case e appartamenti per vacanze e dei residence.

Sport invernali, aree sciabili e mezzi meccanici

La legge amplia la nozione di interventi di ristrutturazione e riordino delle aree sciabili e di sviluppo montano, ricomprendendo sostituzioni, adeguamenti, trasformazioni anche su altro sedime, potenziamenti, ampliamenti e nuove realizzazioni, nel rispetto della normativa paesaggistica, ambientale ed ecologica.

Per le piste di nuova realizzazione la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori. È inoltre chiarito il rapporto tra disponibilità dei terreni, servitù di pista e rilascio del permesso di costruire.

La disciplina dell’uso dei mezzi meccanici fuori e dentro le aree sciabili viene riscritta in modo più dettagliato:

  • fuori dalle aree sciabili l’uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati è consentito solo su percorsi autorizzati dai comuni e in determinate ipotesi soggettive o di servizio;
  • è sempre consentito a soccorso, antincendio, vigilanza, servizi primari, forze di polizia e personale degli impianti;
  • l’accesso pubblico ai percorsi autorizzati è subordinato alla verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici;
  • è vietato il transito dalle 23 alle 7;
  • nelle aree sciabili e lungo le piste l’uso dei mezzi meccanici è in generale vietato, salvo eccezioni per preparazione, battitura, servizio, manutenzione e accessi autorizzati dal gestore.

La Giunta regionale deve disciplinare l’utilizzo delle motoslitte con successivo provvedimento entro 60 giorni dall’entrata in vigore della deliberazione legislativa.

Attività di volo in montagna ed eliski

È introdotta una disciplina organica del volo in zone montane per tutelare ambiente e fauna. Nelle zone sopra gli 800 metri è vietato l’atterraggio e il decollo di aeromobili a motore nonché il sorvolo sotto i 500 metri dal suolo, salvo deroghe rilasciate dall’unione montana competente o dal comune se l’unione non esiste.

Le deroghe richiedono, a seconda dei casi, assenso della struttura regionale per la fauna selvatica, autorizzazione del soggetto gestore nelle aree naturali protette e nella rete Natura 2000, e rispetto delle misure di tutela ambientale nelle altre aree della rete ecologica regionale.

Per gli atterraggi e decolli in quota si richiede l’individuazione di aree e aviosuperfici/elisuperfici con apposito provvedimento dell’unione montana o del comune, con comunicazione alla Regione.

L’eliski è consentito solo nei comuni con impianti di risalita attivi ed è vietato nelle aree naturali protette e nella rete Natura 2000, salvo una deroga per attività già svolte prima del 30 giugno 2016, subordinata a valutazione di incidenza e a convenzione con gli enti gestori. La convenzione onerosa deve prevedere, tra l’altro:

  • numero massimo di voli e di elicotteri;
  • piazzole e itinerari di volo;
  • modalità di collegamento radio durante le discese;
  • giorni di divieto aggiuntivi;
  • monitoraggio sugli effetti sulla fauna alpina;
  • monitoraggio del manto nevoso e pubblicazione giornaliera sul sito del gestore.

Gli sciatori devono essere muniti di ARTVA, pala, sonda e airbag e accompagnati da maestri o guide alpine in rapporto minimo di 1 ogni 4 sciatori.

Cultura, università e patrimonio linguistico

Per le università popolari e della terza età, la domanda di contributo va presentata in un periodo individuato dalla Giunta regionale e deve essere corredata da relazione illustrativa e preventivo di spesa. Il piano di riparto viene approvato entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto di articolazione dei corsi, aree decentrate e contenuti della proposta.

Per il cinema, la disciplina introduce una specifica deroga finalizzata alla riqualificazione urbana e alla rigenerazione delle periferie. Sono ammesse, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, la riattivazione di sale chiuse, la realizzazione di nuove sale con riuso di immobili esistenti e la ristrutturazione/adeguamento di sale esistenti, con possibilità di demolizione e ricostruzione. Sono previste agevolazioni volumetriche e funzionali, la possibilità di mutamento della destinazione d’uso e l’obbligo di mantenere la destinazione cinematografica per almeno 10 anni. Sono esclusi terreni agricoli, fabbricati abusivi o oggetto di procedimenti edilizi, fabbricati nei centri storici, aree inedificabili o a forte rischio, nonché medie e grandi strutture di vendita.

Sono inoltre inserite norme procedurali: progetti unitari, domanda allo SUAP, titolo edilizio subordinato a deliberazione comunale che attesti interesse pubblico, rimozione del degrado, corretto inserimento nel contesto urbano ed eventuale contributo straordinario. Se gli standard urbanistici non sono reperibili, vanno monetizzati.

È abrogata una specifica lettera della legge sulla promozione del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.

Commercio: semplificazione, SCIA, mercatini e vendita occasionale

La parte più ampia della legge interviene sulla disciplina del commercio in Piemonte, aggiornando procedimenti, competenze e regimi autorizzatori alla normativa statale più recente.

Per gli indirizzi regionali di programmazione commerciale si prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali e la consultazione delle organizzazioni di consumatori e imprese del commercio. Sono abrogati gli allegati A, B e C della legge sul commercio.

La Regione assume un ruolo di supporto interpretativo e di controllo, anche sulle grandi strutture di vendita, e promuove il ripristino della legittimità tramite il comune nei casi previsti.

Numerose attività commerciali vengono assoggettate a SCIA o comunicazione da presentare al SUAP, in coerenza con il d.lgs. 222/2016. È prevista la predisposizione regionale della modulistica uniforme.

È introdotto un termine massimo di 120 giorni per il procedimento regionale di autorizzazione previsto dall’articolo 26 della l.r. 56/1977, con silenzio-assenso in mancanza di diniego.

Per il commercio su area pubblica si ridefiniscono criteri e procedure. La Giunta regionale stabilisce i criteri per i procedimenti relativi all’esercizio del commercio su area pubblica, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni più rappresentative.

Viene introdotto un nuovo capo sulle vendite occasionali su area pubblica, nei mercatini specializzati in collezionismo, usato, antiquariato e oggettistica varia. La disciplina consente la partecipazione di venditori occasionali che propongono beni di modico valore, non alimentari, rientranti nella sfera personale, collezionati o creati da loro.

Le principali regole sono:

  • massimo 18 giornate di vendita all’anno nell’ambito della Regione;
  • bene di modico valore: prezzo non superiore a 150 euro;
  • attività non qualificata come commercio;
  • rispetto delle norme di sicurezza, igiene, fiscalità, contributi e tutela dei beni culturali e ambientali;
  • requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 59/2010;
  • rilascio annuale di tesserino nominativo con foto;
  • dichiarazione sostitutiva di venditore occasionale;
  • elenco dei beni per ogni giornata di vendita, timbrato dal comune;
  • obbligo di presenza personale al posteggio e di esposizione dei prezzi;
  • in caso di violazione, divieto di partecipazione ai mercatini su tutto il territorio regionale per 3 anni.

Ai comuni spetta il rilascio e la timbratura del tesserino, il ritiro in caso di violazioni e i controlli. La Regione istituisce una banca dati per il censimento dei venditori occasionali, alimentata dai dati comunali e accessibile all’Agenzia delle entrate.

La Giunta regionale adotta i criteri per lo svolgimento della vendita occasionale nei mercatini.

La formazione professionale nel commercio viene riorganizzata: sono individuati percorsi per accesso, aggiornamento e riqualificazione, con particolare attenzione a organizzazione, marketing, sicurezza, igiene e tutela dei consumatori. Per il settore alimentare la formazione iniziale e l’aggiornamento triennale diventano requisiti essenziali; la violazione dell’obbligo formativo è sanzionata.

Per la somministrazione di alimenti e bevande viene riscritta la disciplina:

  • definizione di somministrazione come vendita per il consumo sul posto;
  • applicazione anche alla somministrazione al domicilio del consumatore e in esercizi non aperti al pubblico;
  • alcune attività restano regolate da discipline speciali (agriturismi, strutture alberghiere, extralberghiere e commercio su area pubblica);
  • aperture, trasferimenti, ampliamenti e subingressi sono generalmente soggetti a SCIA unica al SUAP;
  • nelle zone soggette a tutela si richiede autorizzazione comunale tramite SUAP;
  • per le attività temporanee in sagre, fiere e manifestazioni è prevista SCIA unica senza requisito professionale;
  • per l’attività stagionale è prevista SCIA unica, con autorizzazione nelle zone tutelate;
  • la modulistica viene definita dalla Giunta regionale.

La normativa transitoria prevede che, dall’entrata in vigore della legge, i titolari di autorizzazione ai sensi della l. 287/1991 diventino titolari del titolo abilitativo unico senza conversione formale. Il requisito professionale è riconosciuto anche a chi abbia già presentato domanda di iscrizione al REC o superato le prove di idoneità secondo la precedente disciplina.

Sono infine abrogate varie norme precedenti in materia di commercio e semplificazione.

Diritto allo studio universitario e sistema universitario

La legge aggiorna la disciplina del diritto allo studio universitario, ridefinendo le entrate dell’ente regionale per il DSU e precisando che vi rientrano contributi regionali, trasferimenti statali del Fondo integrativo statale, risorse di soggetti privati e pubblici, nonché donazioni e rendite patrimoniali.

La Regione promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio anche in relazione agli standard europei e internazionali e amplia i destinatari degli interventi a tutti gli Atenei operanti sul territorio piemontese e ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

È istituito l’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario, con compiti di raccolta dati, studi, analisi e supporto al Comitato regionale di coordinamento. Il Consiglio regionale ne approva il funzionamento, con partecipazione di Atenei e rappresentanze studentesche. La Regione si avvale dell’IRES Piemonte per le attività di documentazione e analisi.

Dal 1° gennaio 2018 il contributo annuale all’IRES Piemonte è incrementato di 250.000 euro per finanziare tali funzioni.

Energia e impianti termici

In materia energetica la Regione promuove l’adeguamento e lo sviluppo della rete elettrica per favorire l’allaccio di impianti rinnovabili non programmabili, l’autoproduzione e l’autoconsumo delle comunità locali. Sostiene inoltre Smart Grid, smart meter, sistemi d’utenza intelligenti e stazioni di ricarica intelligente per auto elettriche.

Il Piano energetico ambientale regionale deve contenere le risorse necessarie al raggiungimento di tali obiettivi.

Sul versante degli impianti termici vengono introdotte sanzioni per:

  • mancata trasmissione dei dati necessari al libretto di impianto;
  • mancato inserimento del libretto nel catasto informatizzato;
  • mancato inserimento del rapporto di controllo di efficienza energetica;
  • inosservanza degli obblighi di comunicazione del terzo responsabile.

Le sanzioni vanno da 100 a 900 euro, o da 100 a 450 euro per il terzo responsabile, e i proventi sono destinati alle funzioni regionali di controllo e gestione del settore.

Lavoro, appalti riservati e pari opportunità

La Regione, le aziende sanitarie e ospedaliere e gli enti strumentali devono promuovere l’inserimento occupazionale di persone con disabilità e soggetti svantaggiati negli appalti e nelle concessioni pubbliche, riservando almeno il 5% dell’importo annuo degli affidamenti a terzi a operatori che si impegnino a tali inserimenti, con specifiche linee guida da adottare entro 180 giorni.

I contratti riservati devono indicare una quota di ore-lavoro destinata all’inserimento non inferiore al 20% delle ore complessivamente impiegate.

In materia di diritti e pari opportunità, viene introdotta la nozione di abuso sessuale on-line e la Regione è chiamata a promuovere azioni di tutela e prevenzione, anche tramite formazione e sensibilizzazione in collaborazione con enti locali, scuole e terzo settore.

Affari istituzionali, personale regionale e gruppi consiliari

La legge contiene un forte riordino della disciplina dei gruppi consiliari e del personale di supporto.

È vietato ai gruppi consiliari e ai consiglieri del gruppo misto intrattenere rapporti onerosi o erogare contributi a parlamentari, consiglieri regionali di altre regioni e candidati nel periodo elettorale. La Regione non può sostenere spese per personale degli uffici di comunicazione che rivesta tali cariche o sia candidato nel periodo elettorale.

Ai gruppi consiliari è attribuito un contributo annuo per spese di funzionamento pari a 3.500 euro per ciascun consigliere, erogato quadrimestralmente. Il patrocinio in giudizio è assicurato dall’Avvocatura regionale. Il contributo deve essere destinato solo a spese istituzionali del gruppo; sono previste regole di restituzione delle somme non utilizzate e facoltà di rinuncia.

I gruppi devono rendicontare annualmente entro il 20 febbraio, con attestazione di regolarità del Collegio dei revisori dei conti e verifiche periodiche almeno quadrimestrali. Per il 2017 e 2018 il contributo è decurtato delle obbligazioni già assunte in precedenza.

La legge aggiorna anche la disciplina del personale dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione, i limiti di spesa per gli uffici di comunicazione e sostituisce l’Organismo indipendente di valutazione con il Nucleo di valutazione, disciplinandone composizione e funzioni.

Sono poi abrogate alcune precedenti disposizioni sulla riduzione dei costi della politica e sul contributo annuale per i gruppi consiliari.

Trasporti pubblici e mobilità condivisa

La legge amplia le finalità del trasporto pubblico locale includendo forme di mobilità condivisa come bike sharing, bicibus, car pooling, car sharing, scooter sharing e piedibus, oltre a ulteriori forme nelle aree marginali mediante accordi con comuni e unioni di comuni.

Sono aggiornate le norme su dati di frequentazione e bigliettazione, controlli e irregolarità, nonché le sanzioni per gli utenti. La disciplina dell’art. 20 della l.r. 1/2000 viene riscritta in modo organico: obblighi di validazione e conservazione del titolo di viaggio, sanzioni per mancanza o irregolare uso del titolo, regolarizzazione a bordo, sconti per pagamento rapido, disciplina specifica per il servizio ferroviario, sanzioni per danni alle attrezzature e premialità per i clienti fidelizzati con smart card.

I gestori devono informare gli utenti e inserire le regole nei regolamenti di vendita e nelle carte dei servizi. Le violazioni sono accertate dagli agenti incaricati, ai quali può essere attribuita la qualifica di agente di polizia amministrativa previo corso di idoneità.

La nuova disciplina dell’art. 20 entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La legge introduce inoltre una clausola valutativa e una relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sui risultati in termini di accessibilità, affidamento concorsuale dei servizi e riduzione di consumi ed emissioni.

Governo del territorio, urbanistica ed edilizia

Molte modifiche riguardano la l.r. 56/1977 e la disciplina urbanistica piemontese. In particolare, il piano territoriale generale della città metropolitana di Torino (PTGM) sostituisce il precedente PTCM, assumendo a tutti gli effetti anche valore di piano territoriale di coordinamento.

Il PTGM viene definito come strumento di pianificazione territoriale generale della città metropolitana, coerente con PTR, PPR e altri strumenti regionali, con funzione di assetto del territorio, tutela dell’ambiente e coordinamento delle politiche di trasformazione e gestione territoriale.

Le varianti al PRG devono essere conformi agli strumenti territoriali e paesaggistici regionali, provinciali e della città metropolitana; tale conformità va espressamente dichiarata negli atti di adozione e approvazione.

Si aggiorna il regime degli interventi edilizi, sostituendo il riferimento alla concessione edilizia con permesso di costruire o SCIA alternativa, e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per alcune fattispecie.

In materia di vincolo idrogeologico, le strade e piste agro-silvo-pastorali restano interdette ai mezzi a motore salvo specifiche eccezioni; quelle al servizio di strutture ricettive possono essere liberamente transitabili fino alla struttura se il comune o l’unione di comuni ne attesta l’idoneità al traffico ordinario.

La disciplina paesaggistica viene adeguata, prevedendo che in alcuni casi l’autorizzazione sia delegata ai comuni o alle loro forme associative, con supporto delle commissioni locali per il paesaggio.

Ambiente, aree naturali, foreste e agricoltura

La legge interviene su tutela della natura, aree protette e foreste. Nelle aree contigue la Regione può disciplinare la caccia come caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell’area protetta e contigua.

Si modificano i termini procedimentali e sostituzioni lessicali in varie disposizioni delle aree naturali protette.

Per le infrazioni in aree protette sotto gli 800 metri e per alcuni divieti di circolazione si aggiornano le sanzioni, con importi differenziati per veicoli e motoslitte.

In materia forestale si precisa che il pagamento della sanzione non esonera dall’obbligo di chiedere l’autorizzazione in sanatoria e di eseguire la compensazione; se l’intervento non è sanabile, la Regione ordina il ripristino ambientale, eventualmente in danno del trasgressore.

Per il patrimonio naturale viene escluso il divieto di accesso con biciclette a pedalata assistita e carrozzine elettriche per persone con disabilità motoria.

Sulla qualità dell’aria si introduce una nuova procedura: la Giunta adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria e lo propone al Consiglio, che lo approva; il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR. È prevista la verifica periodica dell’aggiornamento e l’abrogazione della precedente disciplina e dell’allegato A dalla data di entrata in vigore del nuovo piano.

Disposizioni finanziarie e norme varie

La legge contiene varie disposizioni finanziarie e di coordinamento: affidamento del servizio di tesoreria regionale mediante evidenza pubblica, con possibilità di estensione al Consiglio regionale e agli enti collegati; abrogazione delle precedenti norme sulla tesoreria.

È aggiornata la disciplina dell’albo degli operatori economici, ricondotto al codice dei contratti pubblici.

Per il Comune di Cassano Spinola vengono ridefiniti i contributi una tantum e annuali, con copertura a valere sulle dotazioni della medesima missione e programma del bilancio regionale.

Sono inoltre apportate modifiche al bilancio di previsione 2017-2019 e ad altre norme settoriali.

Regime di efficacia, transitorio e obsolescenza

Alcune disposizioni hanno efficacia immediata, altre sono differite o transitorie. In particolare, la nuova disciplina dell’art. 20 della l.r. 1/2000 sul trasporto pubblico entra in vigore dal 1° gennaio 2018; per gli IAT esistenti il termine di adeguamento è di un anno; il nuovo piano aria determina l’abrogazione della disciplina previgente dalla data della sua entrata in vigore.

Nel complesso, pur essendo la legge formalmente vigente come legge di riordino, molte parti richiamano esercizi finanziari 2017-2018 o disposizioni ormai assorbite da successivi interventi normativi. Tuttavia, dal solo testo fornito, non emerge un’abrogazione integrale dell’atto, per cui esso non può essere considerato integralmente obsoleto.

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