Risposta n. 102 del 14/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che l'arretrato riferito al 2018 e tassato separatamente non debba essere sommato al reddito pensionistico del 2019 per il calcolo della soglia dei 30.000 euro.
Art. 1, c.57, lett. d-ter) legge 23/12/2014 n.190, come modificato dall'art.1, c.692, legge 27/12/2019 n.160 - Cause ostative al regime forfetario
Il quesito
Se un pagamento ricevuto nel 2019 a titolo di arretrati riferiti al 2018 e tassati separatamente debba essere computato ai fini del limite di 30.000 euro per redditi da lavoro dipendente/assimilati, determinando l'esclusione dal regime forfetario nel 2020.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che ai fini della lett. d-ter) rilevino solo i redditi percepiti in via ordinaria; gli emolumenti assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art.17 TUIR non devono essere considerati per la soglia di 30.000 euro. Di conseguenza la causa ostativa non si integra e l'istante può applicare il regime forfetario per il 2020, salvo il rispetto degli altri requisiti e i controlli dell'Amministrazione.
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