R.R. Liguria 1/2023
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 27 LUGLIO 2020, N. 1 (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Liguria aggiorna la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016: amplia le figure incentivate, ridefinisce criteri di individuazione, limiti annuali e riparto del fondo, aggiorna le percentuali per lavori/servizi/forniture e le regole di erogazione, inclusi i controlli su ritardi e le quote per SUAR e strutture regionali. In vigore dal 23 aprile 2023.
Modifiche al regolamento ligure sugli incentivi per funzioni tecniche negli appalti pubblici
Modifiche al regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche
Il regolamento della Regione Liguria interviene sul regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 1, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del d.lgs. 50/2016. La riforma aggiorna le figure professionali coinvolte, i criteri di individuazione, i limiti economici annuali, la misura del fondo e le regole di ripartizione ed erogazione.
Figure professionali destinatarie degli incentivi
La disciplina individua in modo più puntuale i soggetti che possono essere remunerati con gli incentivi tecnici. Oltre alle figure tipiche della gestione dell’appalto, vengono ricompresi anche diversi profili di supporto e di attività trasversali.
Sono indicate, tra le altre, le seguenti figure:
- responsabile unico del procedimento;
- responsabile del procedimento di affidamento;
- responsabile tecnico del procedimento;
- verificatore e validatore;
- direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione del contratto;
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudatore, incluso il personale che cura collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare esecuzione e verifica di conformità;
- collaboratori tecnico, giuridico-amministrativi ed economico-finanziari con funzioni di supporto al RUP o con compiti trasversali;
- collaboratori incaricati di verifiche di legittimità, accertamento e liquidazione di imposte di registro e spese di pubblicità legale, nonché della materiale erogazione degli incentivi.
Individuazione dei dipendenti e organizzazione delle attività
I dipendenti chiamati a svolgere le attività incentivate sono proposti dal responsabile del procedimento e successivamente individuati dai dirigenti competenti. Quando il procedimento coinvolge più strutture, la designazione avviene dal dirigente della struttura responsabile sulla base delle indicazioni degli altri dirigenti coinvolti.
Nella scelta devono essere considerati:
- l’integrazione tra competenze diverse in relazione alla prestazione;
- competenza, conoscenze, esperienza e risultati conseguiti in incarichi analoghi;
- l’opportunità di una equa ripartizione degli incarichi e di una rotazione del personale, quando possibile;
- il rispetto dei vincoli previsti per gli appartenenti agli ordini professionali, ove applicabili.
Restano escluse dall’incentivo le attività di manutenzione ordinaria, salvo quelle per le quali sia necessaria la predisposizione e l’approvazione di un progetto. L’atto di individuazione deve indicare espressamente funzioni, compiti e tempi massimi assegnati a ciascun soggetto, se non già stabiliti da legge o regolamento.
Attività trasversali e supporto alle procedure
Per le attività di natura trasversale rispetto alle procedure di affidamento, il dirigente della struttura responsabile individua i dipendenti incaricati delle funzioni di cui alle lettere k) e l). Il responsabile del procedimento deve inoltre attivare tempestivamente strutture e soggetti interessati, in un’ottica di buon andamento amministrativo.
Compatibilità degli incarichi e limiti annuali agli incentivi
I soggetti individuati possono partecipare anche contemporaneamente a più appalti di lavori, servizi e forniture. Tuttavia, la somma degli incentivi percepiti nel corso dell’anno è soggetta a limiti massimi rapportati al trattamento economico annuo lordo del dipendente nell’anno di maturazione dell’incentivo.
I limiti sono:
- 50% del trattamento complessivo economico annuo lordo per le prestazioni professionali ordinarie;
- 35% del trattamento complessivo economico annuo lordo per le prestazioni professionali trasversali di cui alle lettere k) e l).
Nel calcolo del limite vanno considerati anche gli eventuali incentivi percepiti per incarichi analoghi presso altre stazioni appaltanti. Le eventuali eccedenze rispetto al tetto del 50% confluiscono nella parte del fondo prevista dal regolamento. La stazione appaltante acquisisce le informazioni sugli incarichi conferiti da altre amministrazioni, mentre il settore competente in materia di personale fornisce i dati necessari alle stazioni appaltanti di appartenenza.
Misura del fondo per lavori, servizi e forniture
La misura del fondo da costituire è rapportata all’importo a base della procedura di affidamento.
Per i lavori pubblici:
- fino a 5.000.000 euro: 2,0%;
- oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 euro: 1,8%;
- oltre 10.000.000 e fino a 25.000.000 euro: 1,6%;
- oltre 25.000.000 euro: 1,4%.
Per servizi e forniture della Regione Liguria:
- fino a 2 milioni di euro: 2,0%;
- tra 2 e 5 milioni di euro: 1,8%;
- tra 5 e 10 milioni di euro: 1,6%;
- oltre 10 milioni di euro: 1,4%.
Per servizi e forniture espletati come soggetto aggregatore o come centrale di committenza per aziende sociosanitarie ed enti convenzionati, esclusi i servizi di ingegneria e architettura:
- dalla soglia europea fino a 50 milioni di euro: 0,8%;
- oltre 50 milioni di euro: 0,1%.
Criteri di ripartizione del fondo
Le somme destinate agli incentivi sono ripartite tenendo conto di:
- competenze e responsabilità connesse alle prestazioni svolte;
- tipologia degli incarichi;
- complessità di opere, servizi e forniture, anche in relazione all’eventuale integrazione di progettazioni specialistiche.
Le aliquote indicate nelle tabelle allegate costituiscono limiti massimi inderogabili. Il compenso al RUP e ai collaboratori spetta anche se la direzione lavori è affidata all’esterno.
Per l’attività della SUAR e per il personale regionale, gli incentivi sono accantonati nei quadri economici, sono stanziati dagli enti che si avvalgono della SUAR, sono pari a un quarto dell’incentivo previsto per le tabelle relative a lavori e a servizi/forniture e sono distribuiti secondo la tabella 3. Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per gli enti convenzionati, i fondi sono stanziati dai medesimi enti per il proprio personale, salvo la disciplina speciale per SUAR.
Accertamento delle attività e condizioni per l’erogazione
L’erogazione delle somme richiede l’accertamento, con apposito decreto dirigenziale, dell’effettivo svolgimento delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L’accertamento è compiuto dal dirigente della struttura competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi e forniture e il decreto è trasmesso al settore competente in materia di personale.
L’accertamento può essere effettuato in qualunque fase funzionalmente autonoma del processo, sulla base dell’attività svolta.
Riduzioni per ritardi e esiti parzialmente positivi
L’accertamento può essere considerato parzialmente positivo quando:
- tutte le attività sono state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti non superiori al 40% dei tempi assegnati; oppure
- vi siano lievi errori o mancanze che non abbiano causato aumenti di costo o varianti progettuali.
In tali casi, l’incentivo relativo all’attività interessata è ridotto così:
- 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo;
- 20% dal 31° al 60° giorno;
- 40% dopo il 61° giorno e non oltre il 90° giorno.
Le riduzioni sono disposte dal dirigente previo contraddittorio con gli interessati.
Ripartizione del fondo per l’attività di stazione unica appaltante
Per l’attività svolta dalla SUAR, la ripartizione del fondo è disciplinata da una tabella specifica che distingue tra fase di programmazione e fase di affidamento.
La tabella prevede, in sintesi:
- responsabile della programmazione: fino al 10% nella fase di programmazione;
- RUP, responsabile del procedimento di affidamento o referente: fino al 55%;
- collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi ed economico-finanziari e funzioni trasversali: fino al 5% nella programmazione e fino al 45% nella fase di affidamento.
Decorrenza e attualità della disciplina
Il regolamento entra in vigore il 23 aprile 2023, data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. La disciplina è tuttora utilizzabile per la parte compatibile con l’assetto normativo vigente in materia di contratti pubblici, pur essendo riferita al d.lgs. 50/2016 e al sistema degli incentivi tecnici in esso previsto.
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