L.R. Liguria 1/2023
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 27 LUGLIO 2020, N. 1 (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Liguria aggiorna il r.r. 1/2020 sugli incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016: amplia le figure incentivabili, disciplina individuazione, limiti annui e criteri di riparto del fondo, modifica la procedura di erogazione e la tabella per la SUAR. È in vigore dal 23 aprile 2023 e riguarda solo il sistema regionale ligure.
Modifiche al regolamento ligure sugli incentivi per funzioni tecniche negli appalti pubblici
Modifiche al regolamento regionale sugli incentivi per funzioni tecniche
Il provvedimento della Regione Liguria interviene sul regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 1 in materia di incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del d.lgs. 50/2016. La disciplina risultante aggiorna le figure professionali ammesse, le regole di individuazione, i limiti economici annuali, i criteri di costituzione e riparto del fondo, nonché le modalità di accertamento e liquidazione degli incentivi.
Ambito soggettivo e figure professionali incentivate
Il regolamento precisa le figure professionali cui si applica il sistema incentivante. Oltre alle figure tipiche della gestione dell’appalto, sono ricompresi anche alcuni collaboratori con funzioni trasversali e amministrative, purché effettivamente coinvolti nelle attività previste.
Le figure indicate comprendono:
- responsabile unico del procedimento;
- responsabile del procedimento di affidamento;
- responsabile tecnico del procedimento;
- verificatore e validatore;
- direttore dei lavori;
- direttore dell’esecuzione del contratto;
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudatore, inclusi i dipendenti che svolgono collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare esecuzione e verifica di conformità;
- collaboratori tecnico, giuridico-amministrativi ed economico-finanziari, sia come referenti del RUP e loro sostituti, sia per attività di supporto trasversale;
- collaboratori addetti a verifiche di legittimità, liquidazione di imposte di registro e spese di pubblicità legale, ed erogazione degli incentivi.
Individuazione dei dipendenti e contenuto dell’atto di assegnazione
I dipendenti chiamati a svolgere il complesso delle attività connesse all’acquisizione di beni, servizi o lavori sono proposti dal responsabile del procedimento e successivamente individuati dai dirigenti dei settori competenti. Se sono coinvolti più settori, la designazione è effettuata dal dirigente della struttura responsabile sulla base delle indicazioni degli altri dirigenti interessati.
Nella scelta devono essere considerati:
- l’integrazione tra competenze diverse in rapporto alla prestazione;
- competenza, conoscenze, esperienza e risultati già conseguiti in incarichi analoghi;
- opportunità di una equa ripartizione e, quando possibile, di rotazione degli incarichi;
- rispetto di limiti e vincoli previsti per gli appartenenti a ordini professionali.
Restano escluse dagli incentivi le attività di manutenzione ordinaria, salvo quelle per le quali sia necessaria la predisposizione e l’approvazione di un progetto.
L’atto di individuazione deve indicare espressamente:
- le funzioni e attività da svolgere;
- i compiti assegnati a ciascuna figura;
- i tempi massimi di esecuzione, cioè il cronoprogramma, quando non già stabilito da legge o regolamento.
Per le funzioni trasversali di cui alle lettere k) e l) dell’articolo 3, la selezione dei dipendenti è curata dal dirigente della struttura responsabile. Il responsabile del procedimento deve inoltre attivare tempestivamente strutture e soggetti coinvolti, secondo il principio di buon andamento.
Compatibilità, cumulabilità degli incarichi e limiti economici annuali
I soggetti individuati possono partecipare anche contemporaneamente a più appalti di lavori, servizi e forniture.
Il regolamento fissa limiti massimi annuali agli incentivi percepibili dal singolo dipendente, calcolati sul trattamento economico complessivo annuo lordo dell’anno di maturazione degli incentivi, comprensivo del trattamento accessorio fisso e variabile ma esclusa la quota derivante da altri incentivi per la progettazione.
I limiti sono i seguenti:
- 50% per i dipendenti incaricati delle prestazioni professionali ordinarie;
- 35% per i dipendenti incaricati delle prestazioni professionali trasversali di cui alla lettera k);
- 35% per i dipendenti incaricati delle prestazioni professionali trasversali di cui alla lettera l).
Nel calcolo dei limiti si considerano anche gli incentivi eventualmente percepiti presso altre stazioni appaltanti per incarichi dello stesso tipo. Le eccedenze oltre il limite del 50% confluiscono nella parte del fondo indicata nel regolamento.
Per applicare tali limiti, la stazione appaltante acquisisce le informazioni sugli incarichi conferiti da altre amministrazioni e sui relativi incentivi. Il settore regionale competente in materia di personale fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza relativamente agli incarichi svolti dal personale dipendente.
Costituzione del fondo: percentuali applicabili
La misura effettiva del fondo è rapportata all’importo a base della procedura di affidamento e varia secondo classi di importo.
Per i lavori pubblici:
- fino a 5 milioni di euro: 2,0%;
- oltre 5 milioni e fino a 10 milioni: 1,8%;
- oltre 10 milioni e fino a 25 milioni: 1,6%;
- oltre 25 milioni: 1,4%.
Per servizi e forniture della Regione Liguria:
- fino a 2 milioni di euro: 2,0%;
- oltre 2 milioni e fino a 5 milioni: 1,8%;
- oltre 5 milioni e fino a 10 milioni: 1,6%;
- oltre 10 milioni: 1,4%.
Per servizi e forniture svolti come soggetto aggregatore o centrale di committenza per aziende sociosanitarie ed enti convenzionati, esclusi i servizi di ingegneria e architettura:
- dalla soglia europea fino a 50 milioni di euro: 0,8%;
- oltre 50 milioni di euro: 0,1%.
Criteri di ripartizione del fondo
Le somme destinate agli incentivi per lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture sono ripartite tenendo conto di:
- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni;
- tipologia degli incarichi svolti;
- complessità di opere, servizi e forniture, anche per la necessità di integrare progettazioni specialistiche diverse.
Le aliquote previste dalle tabelle di riparto costituiscono limiti massimi inderogabili.
Il regolamento conferma che il compenso al RUP e ai collaboratori spetta anche quando la direzione lavori sia affidata all’esterno.
Per la SUAR e per il personale regionale, gli incentivi sono accantonati nei quadri economici delle opere, dei servizi e delle forniture, sono stanziati dagli enti che si avvalgono della SUAR, sono pari a un quarto dell’incentivo previsto per le tabelle relative a lavori e a servizi/forniture, e sono ripartiti secondo la tabella dedicata.
Gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, nonché gli enti convenzionati, devono stanziare i fondi destinati al proprio personale, salvo il regime speciale previsto per la SUAR.
Accertamento delle attività e liquidazione degli incentivi
Per erogare le somme è necessario un accertamento formale, effettuato con apposito decreto dirigenziale, dell’effettivo svolgimento delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. Il decreto è trasmesso al settore competente in materia di personale.
L’accertamento può essere compiuto in qualunque fase funzionalmente autonoma del processo, valorizzando l’attività svolta in quella fase.
L’accertamento può essere solo parzialmente positivo quando:
- tutte le attività sono state svolte ma con ritardi imputabili ai dipendenti entro il limite del 40% dei tempi assegnati; oppure
- vi siano lievi errori o mancanze che non abbiano causato aumenti di costo o la necessità di varianti progettuali.
In caso di ritardo, l’incentivo relativo all’attività interessata è ridotto:
- del 10% per i primi 30 giorni;
- del 20% dal 31° al 60° giorno;
- del 40% dopo il 61° giorno e fino al 90° giorno.
Le riduzioni sono disposte dal dirigente previo contraddittorio con gli interessati.
Riparto del fondo per la SUAR
La tabella di ripartizione del fondo per l’attività di stazione unica appaltante disciplina la distribuzione degli incentivi tra programmazione e affidamento.
In sintesi, prevede:
- per il responsabile della programmazione, fino al 10% nella fase di programmazione;
- per il RUP, il responsabile del procedimento di affidamento e il referente, fino al 55% nella fase di affidamento;
- per i collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi ed economico-finanziari e per le funzioni trasversali, fino al 5% in programmazione e fino al 45% in affidamento.
Ambito territoriale e attualità della disciplina
L’atto produce effetti esclusivamente nell’ambito della Regione Liguria e modifica il regolamento regionale già vigente in materia di incentivi tecnici. Poiché disciplina incentivi connessi agli appalti pubblici e al personale regionale, resta concretamente utilizzabile anche dopo il 2023 nell’ambito della normativa regionale richiamata, nei limiti della vigenza del quadro statale di riferimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 12 apr 2023R.R. Liguria 1/2023
- Legge · 4 apr 2023L.R. Liguria 6/2023
- Legge · 20 apr 2023L.R. Liguria 8/2023
- Legge · 20 apr 2023L.R. Liguria 7/2023
- Legge · 26 apr 2023L.R. Liguria 9/2023
- Legge · 28 apr 2023L.R. Liguria 10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →