Cassazione Penale, Sentenza n. 43682/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione inflitta dal Tribunale di Alessandria e dalla Corte d'Appello di Torino. I ricorrenti deducevano: (1) errata applicazione della disciplina del concorso di persone e mancata prova del dolo nei confronti di Guidobono; (2) violazione del principio "in dubio pro reo" e travisamento della natura delle operazioni patrimoniali compiute da Delia (cessioni immobiliari, acquisti e distribuzione di utili) che, secondo la difesa, sarebbero state lecite o finalizzate a migliorare la posizione della società; (3) vizi di motivazione sull'accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo per entrambi; (4) eccessiva durata delle pene accessorie rispetto alla pena principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito che hanno accertato le distrazioni patrimoniali: vendite di immobili a valori fortemente sottostimati dopo l'accertamento fiscale e operazioni (acquisto dell'immobile di Volpedo) che hanno privato la società di liquidità, percezione di emolumenti senza idonea delibera assembleare e il trasferimento della rappresentanza sociale come indice di conflitto di interessi e di volontà distrattiva. Sul piano soggettivo è stato affermato che il dolo generico è requisito sufficiente per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (non è necessaria la consapevolezza dello stato d'insolvenza). Sono state confermate le misure sanzionatorie di merito (pena principale indicata in uno anno e quattro mesi e pene accessorie fissate in due anni, sospese come le pene principali) e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato il principio dell'in dubio pro reo come parametro di valutazione, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse ragionevole dubbio rispetto alla ricostruzione delle distrazioni
Richiamata la disciplina del concorso di persone; la doglianza difensiva su questo punto è stata considerata inammissibile per essere nuova rispetto all'appello
legge fallimentare (bancarotta fraudolenta per distrazione)
Le cessioni e le operazioni che depauperano il patrimonio sociale e diminuiscono la garanzia verso i creditori costituiscono distrazione; il dolo richiesto è il dolo generico consistente nella volontà di destinare il patrimonio a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni
art. 606 co. 3 cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione a quelli già prospettati in appello; perciò doglianze inedite non possono essere rialzate in Cassazione e risultano inammissibili
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. U., n. 22474/2016 e precedenti di Sez. 5)
Conferma che per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico e che l'autoliquidazione di compensi senza delibera assembleare integra tipicamente fattispecie distrattive
Massime di principio
- In reati di bancarotta per distrazione il dolo richiesto è il dolo generico: non occorre la consapevolezza dell'insolvenza, ma la volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori
- Operazioni patrimoniali compiute subito dopo la conoscenza di un accertamento fiscale rilevante (o in presenza di una esposizione tributaria importante) possono essere valutate come indizio pregnante di volontà distrattiva
- Vendite sottostimate, acquisti a condizioni che depauperano la società o trasferimenti che riducono la liquidità aziendale sono elementi concreti che il giudice può ritenere distrattivi se provocano danno alla massa creditoria
- La percezione di emolumenti o compensi senza delibera assembleare di data certa è frequentemente considerata comportamento distrattivo/illegittimo in ambito fallimentare
- Il trasferimento formale della rappresentanza societaria in presenza di interessi personali può costituire un indice di conflitto di interessi e di fraudolenza rilevante ai fini probatori
- In Cassazione la valutazione è limitata a vizi di diritto o a vizi logici della motivazione; non è consentito un nuovo esame libero delle prove o una diversa, ma possibile, ricostruzione dei fatti
- Non possono essere dedotte in Cassazione questioni non sollevate in appello (art. 606 co.3 c.p.p.); per attenersi alla strategia difensiva è essenziale segnalare in sede di appello tutte le doglianze rilevanti
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