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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso da un tribunale in favore di una società appaltatrice per il pagamento del corrispettivo di servizi di movimentazione merci e facchinaggio eseguiti in base a un contratto di appalto. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'incompetenza per connessione del tribunale che aveva emesso il decreto, chiedendo che la causa fosse attratta davanti a un diverso tribunale nel quale pendevano altri giudizi tra le stesse parti, relativi a diversi contratti di appalto e ad azioni di nullità degli stessi. Il tribunale originariamente adito per l'opposizione ha declinato la propria competenza per ragioni di connessione a favore dell'altro tribunale, senza però considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. Il tribunale ad quem, investito della riassunzione, ha quindi sollevato d'ufficio regolamento di competenza, sostenendo che la connessione non può spostare la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e che, in presenza di eventuali domande o questioni ulteriori, occorre al più separare le cause, trattenendo l'opposizione e rimettendo il resto se del caso al giudice competente. La parte opponente nel giudizio di merito non ha depositato difese nel regolamento; l'altra parte si è rimessa alle valutazioni della Corte. La Corte ha accolto il regolamento, affermando la competenza del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo a decidere sull'opposizione e disponendo la riassunzione del giudizio davanti a tale tribunale.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo a conoscere dell'opposizione, affermando il carattere funzionale e inderogabile di tale competenza. Ha quindi assegnato il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del giudizio davanti a quel tribunale. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il regolamento era stato promosso d'ufficio dal giudice che ha sollevato il conflitto.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato solo per indicare la fase in cui il giudice ha sottoposto alle parti la questione di competenza rilevata d'ufficio.

  • art. 295 c.p.c.

    menzionato come richiesta subordinata di sospensione per pregiudizialità formulata dalla parte opponente nel giudizio di merito.

  • artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 c.p.c.

    le ipotesi di connessione e di modificazione della competenza non possono incidere sulla competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 40 c.p.c.

    non consente di derogare alle competenze funzionali né di eliminare la regola della rilevabilità d'ufficio delle cosiddette incompetenze forti.

  • art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003

    richiamato come base della domanda di accertamento della nullità di alcuni contratti di appalto e per il profilo della responsabilità solidale dell'appaltante verso i dipendenti dell'appaltatore.

  • art. 9 della L. n. 192 del 8.6.1998

    richiamato come ulteriore parametro normativo invocato per la nullità di alcuni contratti di appalto.

Massime di principio

  • L'opposizione a decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto opposto; tale competenza non può essere spostata per ragioni di connessione.
  • Le ipotesi di connessione disciplinate dagli artt. 31 e seguenti c.p.c. operano come criteri di modifica della competenza, ma non possono prevalere su competenze funzionali inderogabili.
  • Se nel giudizio di opposizione sono proposte domande ulteriori o riconvenzionali eccedenti la competenza del giudice dell'opposizione, il giudice deve separare le cause e trattenere comunque la causa di opposizione, rimettendo solo il resto al giudice competente.
  • Anche in presenza di un denunciato difetto originario di competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a declinare la propria competenza, ma deve comunque pronunciarsi sulla validità del decreto opposto.
  • La competenza funzionale del giudice dell'opposizione si conserva anche nei rapporti con le regole sulla connessione e con l'art. 40 c.p.c., che non elimina la rilevabilità d'ufficio delle incompetenza c.d. forti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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