L.R. Sicilia 7/2023
Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana, con effetto dal 2023, rimodula e incrementa l’indennità di residenza spettante ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie rurali, fissandola per scaglioni di popolazione e prevedendone la rivalutazione annuale ISTAT. Abroga la previgente disciplina regionale incompatibile e pone gli oneri a carico del Fondo sanitario regionale.
Determinazione dell’indennità di residenza per i farmacisti rurali in Sicilia
Indennità di residenza per le farmacie rurali in Sicilia
La legge regionale disciplina, per la Regione Siciliana, la misura dell’indennità di residenza spettante ai soggetti che gestiscono farmacie rurali. La nuova disciplina si applica a decorrere dall’anno 2023 e sostituisce la precedente regolazione regionale del 1987.
Ambito soggettivo e presupposti
L’erogazione riguarda i titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie rurali di cui alla legge statale 8 marzo 1968, n. 221. La quantificazione dell’indennità dipende dalla collocazione della farmacia in una località con determinato numero di abitanti.
Misura dell’indennità
L’indennità annua lorda è fissata nei seguenti importi:
- € 25.000,00 per farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti;
- € 16.000,00 da 401 a 600 abitanti;
- € 11.000,00 da 601 a 800 abitanti;
- € 8.000,00 da 801 a 1.000 abitanti;
- € 5.169,00 da 1.001 a 2.000 abitanti;
- € 2.938,00 da 2.001 a 3.000 abitanti;
- € 1.000,00 da 3.001 a 5.000 abitanti, ma solo se nella medesima località sono aperte due o più farmacie.
Criterio di calcolo della popolazione
Ai fini della determinazione dell’indennità si considera la popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, senza guardare alla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.
Rivalutazione annuale
L’indennità è soggetta a rivalutazione annuale sulla base del tasso d’inflazione ufficiale ISTAT relativo all’anno precedente.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati in € 2.077.452,00 annui e sono posti a carico del Fondo sanitario regionale.
Abrogazione e regime previgente
È abrogato l’articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 e successive modificazioni, con effetto di sostituire la disciplina precedente incompatibile con la nuova quantificazione dell’indennità.
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