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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 245 del 29/04/2025

Provvedimento del 29 aprile 2025

Garante Privacy245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato dal Comune di San Francesco al Campo per aver diffuso sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", dati personali contenuti in una delibera di Giunta e nei relativi allegati concernenti un ricorso al TAR e la nomina del legale dell’ente. La pubblicazione comprendeva, oltre alle iniziali, anche nominativi, data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale di più soggetti ricorrenti, in assenza di idonea base normativa e in violazione del principio di minimizzazione. Il Comune aveva rimosso i documenti e sostenuto la legittimità della pubblicazione per obblighi di trasparenza, ma il Garante ha escluso che l’art. 23 del d.lgs. 33/2013 autorizzasse la diffusione dei dati personali contenuti negli allegati. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200 euro, con ordine di pagamento e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Comune di San Francesco al Campo sanzionato per la diffusione online di dati personali in documenti pubblicati in "Amministrazione trasparente" relativi a un ricorso TAR e alla costituzione in giudizio dell’ente

Comune di San Francesco al Campo - diffusione online di dati personali in atti di trasparenza

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Francesco al Campo di una delibera di Giunta e dei relativi allegati concernenti la costituzione in giudizio dell’ente in un giudizio TAR. Nei documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" erano presenti dati personali dei ricorrenti, in alcuni casi solo iniziali e in altri anche nominativi, data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale.

Origine del procedimento e verifiche istruttorie

Il reclamo è stato presentato dall’avvocato incaricato di alcuni soggetti che lamentavano la diffusione online dei loro dati personali. L’Autorità, a seguito di una verifica preliminare, ha accertato che nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune era possibile scaricare la delibera di Giunta e vari allegati, alcuni dei quali contenevano informazioni idonee a identificare i ricorrenti.

Contenuto dei documenti diffusi

I documenti individuati dall’Ufficio comprendevano:

  • il testo dell’atto;
  • il parere contabile;
  • il parere tecnico;
  • la proposta di compenso del legale del Comune;
  • la relata di notifica a mezzo PEC.

Secondo il Garante, tali atti erano connessi alla costituzione in giudizio del Comune e contenevano dati personali non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Difese del Comune

Il Comune ha sostenuto di aver pubblicato gli atti in adempimento di obblighi di legge, richiamando l’art. 124 del d.lgs. 267/2000 e l’art. 23 del d.lgs. 33/2013. Ha inoltre rappresentato:

  • di aver rimosso i documenti più invasivi e oscurato gli altri;
  • di aver chiesto la deindicizzazione dei link;
  • di aver implementato o programmato ulteriori misure tecniche e organizzative ai sensi degli artt. 25 e 32 GDPR;
  • che la pubblicazione non riguardava dati ex artt. 9 e 10 GDPR;
  • che non vi era alcuna volontà lesiva, ma solo l’intento di assolvere agli obblighi di trasparenza.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità ha richiamato:

  • l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, per la nozione di dato personale;
  • l’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, sul principio di minimizzazione;
  • l’art. 2-ter del Codice, sulla diffusione da parte dei soggetti pubblici;
  • l’art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000, sulla pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni;
  • l’art. 23 d.lgs. 33/2013, sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti nella sezione "Amministrazione trasparente";
  • le Linee guida del Garante in materia di trasparenza del 2014.

Valutazione del Garante sulla liceità della pubblicazione

Il Garante ha affermato che l’art. 23 del d.lgs. 33/2013 consente la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati, ma non legittima la diffusione online dei dati personali contenuti negli allegati della delibera. Pertanto, tale norma non costituisce base giuridica idonea ai sensi dell’art. 2-ter del Codice.

L’Autorità ha inoltre ribadito che, anche in presenza di un obbligo di pubblicazione, occorre selezionare i dati da diffondere caso per caso, evitando automatismi e oscurando le informazioni non necessarie.

Diffusione di soli iniziali e identificabilità degli interessati

Il Garante ha osservato che anche la diffusione delle sole iniziali non era sufficiente a rendere anonimi i soggetti interessati, specie in presenza di ulteriori elementi contestuali. È stato richiamato il principio secondo cui per rendere effettivamente anonimi i dati pubblicati online occorre oscurare integralmente nominativi e ulteriori informazioni idonee a consentire l’identificazione, anche indiretta o per correlazione.

Violazioni accertate

Il Garante ha ritenuto accertate le seguenti violazioni:

  • violazione del principio di minimizzazione ex art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, per la diffusione di nominativi, iniziali e, in un documento, anche data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale;
  • violazione dell’art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000, dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, e degli artt. 5 e 6 GDPR, per il mantenimento online dei dati oltre il termine di quindici giorni e comunque in assenza di presupposti normativi idonei.

Esito del procedimento e sanzione

Pur prendendo atto della rimozione dei dati dal sito e delle misure dichiarate dal Comune, il Garante ha escluso i presupposti per l’archiviazione e ha ritenuto applicabile l’ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa pecuniaria.

Nella quantificazione della sanzione sono stati considerati:

  • il carattere colposo della condotta;
  • la diffusione online di dati di dieci soggetti;
  • la permanenza dei dati sul sito per diversi mesi;
  • la collaborazione del Comune nel corso dell’istruttoria;
  • le ridotte dimensioni dell’ente;
  • l’assenza di precedenti pertinenti.

La sanzione è stata determinata in euro 1.200,00, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR.

Dispositivo

Il Garante ha quindi:

  • ordinato al Comune di San Francesco al Campo di pagare euro 1.200,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
  • ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà entro il termine previsto per il ricorso;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità;
  • disposto l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.

Impugnazione

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo presentato nell’interesse di più assistiti contro il Comune di San Francesco al Campo. Il reclamo segnalava la diffusione online, sul sito istituzionale dell’ente, di un ricorso al TAR e delle procure conferite al difensore del Comune, allegati a una delibera di Giunta pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".

Dati personali pubblicati online

Dalla verifica dell’Ufficio è emerso che risultavano ancora accessibili la delibera di Giunta e cinque documenti allegati, tra cui testo dell’atto, parere contabile, parere tecnico, proposta di compenso del legale e relata di notifica. In tali atti erano presenti iniziali, nominativi, data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale dei ricorrenti.

Difese del Comune e rimozione dei documenti

Il Comune ha sostenuto di aver agito in adempimento di obblighi di trasparenza, richiamando l’art. 124 del TUEL e l’art. 23 del d.lgs. 33/2013, e ha evidenziato di aver rimosso i documenti, chiesto la deindicizzazione dei link e previsto ulteriori misure organizzative e tecniche. Ha inoltre affermato che i dati non rientravano nelle categorie particolari ex artt. 9 e 10 GDPR.

Valutazioni del Garante sulla base giuridica

Il Garante ha chiarito che l’art. 23 del d.lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti, non anche degli allegati contenenti dati personali, e non costituisce quindi base giuridica idonea ai sensi dell’art. 2-ter del Codice per la diffusione dei dati dei reclamanti. È stato richiamato anche il principio per cui, se vi fosse un obbligo di pubblicazione, i dati andrebbero selezionati caso per caso, senza automatismi.

Violazioni accertate e sanzione

Il Garante ha accertato la violazione del principio di minimizzazione ex art. 5, par. 1, lett. c), GDPR e la diffusione in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione degli artt. 5, 6 e 2-ter del Codice, nonché dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000. Considerati la natura colposa della condotta, la durata della pubblicazione, la collaborazione del Comune, le dimensioni ridotte dell’ente e l’assenza di precedenti, è stata applicata una sanzione di 1.200 euro.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionetrasparenza amministrativadiritti dell'interessatomisure di sicurezzasanzioni gdpr

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