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Legge

L.R. Molise 16/2014

Istituzione della Banca della Terra del Molise

Normativa regionaleL.R. Molise 16/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce la Banca della Terra del Molise, gestita dall’ARSIAM, per censire e valorizzare terreni agricolo-forestali disponibili nel Molise e favorirne l’uso produttivo, il ricambio generazionale e la tutela ambientale. Disciplina l’assegnazione dei terreni, i criteri di priorità, il piano di sviluppo richiesto e prevede un regolamento attuativo entro 90 giorni. Nessun onere per il bilancio regionale.

Istituzione della Banca della Terra del Molise

Istituzione della Banca della Terra del Molise

La legge istituisce la Banca della Terra del Molise con finalità di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale disponibile nel territorio regionale. L’intervento è orientato a incentivare lo sviluppo produttivo e occupazionale nelle aree rurali, favorire il ricambio generazionale in agricoltura e tutelare ambiente, paesaggio, biodiversità ed equilibri idrogeologici nel solo ambito della Regione Molise.

Gestione, censimento e contenuti della banca dati

La gestione della Banca è affidata all’ARSIAM, che deve predisporre una banca dati informatizzata, pubblica e periodicamente aggiornata. Nella banca dati sono inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni relative ai terreni per i quali i proprietari o aventi causa abbiano comunicato alla Regione o al Comune competente la disponibilità a cederne il possesso o la detenzione a terzi. Sono inoltre ricompresi:

  • i terreni soggetti alle procedure sulla utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate;
  • a soli fini censuari, le terre civiche e i demani collettivi.

Soggetti che possono chiedere l’inserimento e finalità operative

Possono chiedere l’inserimento nella Banca tutti coloro che siano disponibili a cedere, a titolo gratuito o oneroso, la detenzione o il possesso dei propri terreni ubicati in Molise. La Regione utilizza le informazioni raccolte per fornire supporto ai titolari di diritti reali che intendano affidare i terreni a terzi per il recupero produttivo, riservandone il possesso, e per agevolare i soggetti interessati all’utilizzo dei terreni per il recupero alla produzione agricola.

Destinazione dei terreni e soggetti assegnatari

I terreni inseriti nella Banca sono destinati esclusivamente alla coltivazione diretta oppure alla creazione di fattorie sociali. La concessione è orientata, in particolare, a incentivare la coltivazione di prodotti autoctoni molisani e lo sviluppo della filiera agricola regionale. Le richieste di assegnazione devono essere corredate da un piano di sviluppo che indichi un’estensione minima di terreno sufficiente a raggiungere il livello minimo di redditività previsto dai piani regionali di sviluppo rurale.

Beni regionali, autorizzazioni e concessioni

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve individuare i beni di proprietà regionale assegnabili ai richiedenti. L’ARSIAM rilascia le autorizzazioni e le concessioni dei beni di propria proprietà, inclusi quelli provenienti dalla riforma fondiaria non assegnati o rientrati nella disponibilità dell’Agenzia, nonché i beni affidati in gestione mediante convenzione dalla Regione o da soggetti pubblici o privati e inseriti nella Banca. Gli atti di autorizzazione o concessione devono indicare le condizioni per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale, l’uso consentito, la durata e, se previsto, il canone o corrispettivo.

Utilizzi particolari e tutela della biodiversità

L’ARSIAM può gestire direttamente, o affidare ad altri enti di ricerca, alcune superfici per la salvaguardia di specie vegetali e animali di biodiversità e/o per finalità sperimentali.

Criteri di priorità e disciplina attuativa

In presenza di più domande per i terreni destinati alla Banca, sono favorite in ordine prioritario:

  • le nuove imprese giovanili;
  • le imprese cooperative;
  • le imprese che intendono ampliare la propria dimensione aziendale. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve emanare un regolamento attuativo che disciplini le modalità di censimento, i criteri di pubblicità degli elenchi, la redazione e approvazione del piano di sviluppo, l’ammissibilità delle domande, i controlli sull’attuazione dei piani e il coordinamento delle attività tecnico-amministrative.

Regime finanziario

La legge stabilisce che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

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