L.R. Molise 21/2014
Istituzione dell'Ente regionale per l'Edilizia Sociale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Molise l'ErES, ente pubblico che sostituisce gli IACP di Campobasso e Isernia, ne assorbe personale e patrimonio e gestisce l'edilizia residenziale pubblica/sociale. Disciplina organi, funzioni, bilancio, controlli e fase transitoria di liquidazione degli IACP, con entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione dell'Ente regionale per l'Edilizia Sociale (ErES) in Molise
Istituzione dell'Ente regionale per l'Edilizia Sociale
La legge regionale del Molise istituisce l'ErES come ente pubblico non economico strumentale della Regione per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. Il provvedimento sopprime gli IACP di Campobasso e Isernia, disciplina il passaggio di funzioni, personale e patrimonio e definisce l’assetto organizzativo, contabile e di vigilanza dell’ente.
Finalità e ambito di intervento
L’ErES è istituito per contenere i costi di funzionamento e razionalizzare l’organizzazione amministrativa preposta all’edilizia residenziale pubblica. L’attività dell’ente è orientata a soddisfare prioritariamente i bisogni abitativi dei nuclei familiari in condizioni socio-economiche svantaggiate, con particolare attenzione alla morosità incolpevole. La Regione persegue inoltre il coordinamento delle politiche abitative con la programmazione territoriale, favorendo incremento dell’offerta, riqualificazione urbana, rigenerazione sostenibile del patrimonio edilizio esistente e contenimento del consumo di suolo.
Natura giuridica, sede e articolazione territoriale
L’ErES ha sede legale a Campobasso ed è articolato in strutture territoriali con sede a Campobasso e Isernia, oltre a eventuali presidi operativi previsti dal regolamento di organizzazione. È dotato di autonomia statutaria, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ma resta soggetto a indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.
Funzioni dell'ente
L’ErES, nel rispetto degli indirizzi regionali e in collaborazione con l’Assessorato competente, svolge funzioni di realizzazione e gestione dell’edilizia residenziale pubblica. In particolare cura:
- interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata;
- recupero, acquisto o nuova costruzione di immobili destinati alla locazione, anche con spazi per attività fisica di base;
- gestione del patrimonio ERP;
- eventuale alienazione degli immobili in proprietà secondo la normativa regionale e i programmi di vendita autorizzati;
- progettazione e realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione e infrastrutture affidati da Regione, enti locali o altri soggetti pubblici;
- assistenza e consulenza tecnica a enti locali ed enti pubblici;
- interventi di supporto economico alle famiglie in morosità incolpevole, da individuare con i servizi sociali degli ambiti territoriali.
L’ente collabora anche con le Agenzie sociali per la casa.
Organi dell'ErES
Gli organi dell’ente sono l’Amministratore unico e il Collegio dei revisori dei conti.
Amministratore unico: nomina, durata e requisiti
L’Amministratore unico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, tra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, tramite procedura selettiva pubblica. L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile. Il trattamento economico è stabilito dalla Giunta entro il limite della retribuzione complessiva lorda spettante ai direttori d’area della Giunta regionale. Si applicano le norme su incompatibilità e inconferibilità del d.lgs. 39/2013 e la disciplina regionale vigente sulle nomine negli enti regionali.
Compiti dell'Amministratore unico
L’Amministratore unico ha la rappresentanza generale dell’ente e ne indirizza l’attività e il controllo dei risultati. Tra le principali funzioni:
- rapporti istituzionali con Regione, Stato e amministrazioni locali;
- definizione di linee e obiettivi in attuazione della programmazione regionale;
- verifica dei risultati economici e della qualità dei servizi;
- relazione annuale alla Giunta sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione del patrimonio;
- adozione dei piani annuale e pluriennale delle attività;
- approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nomina del direttore generale e conferimento degli altri incarichi dirigenziali;
- definizione degli atti e delle procedure di controllo interno e valutazione dell’attività dirigenziale;
- adozione della pianta organica;
- adozione dello statuto e dei regolamenti di organizzazione, amministrazione e contabilità;
- deliberazione su mutui e altre forme di credito, ipoteche, dismissioni immobiliari previa autorizzazione regionale, accettazione di eredità, donazioni e legati previa autorizzazione regionale, e liti attive e passive.
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio è composto da tre membri scelti tra i revisori legali iscritti al relativo registro. È eletto dal Consiglio regionale con voto limitato, che ne indica anche il presidente. Dura in carica cinque anni e svolge i compiti previsti dalla normativa statale sui controlli di regolarità amministrativa e contabile.
Sono previste cause di incompatibilità particolarmente ampie, tra cui quelle dell’art. 2399 c.c., la pendenza di liti con l’ErES e il divieto di nomina per consiglieri regionali, membri della Giunta, amministratori di enti o società regionali, parlamentari, membri di governo, amministratori locali del territorio regionale, dirigenti politici o sindacali, dipendenti regionali e soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione nei casi indicati dalla disciplina richiamata. I componenti non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ErES o presso organismi sottoposti al controllo o vigilanza regionale.
Organizzazione degli uffici, dirigenza e personale
L’organizzazione dell’ente è demandata a un regolamento adottato nel rispetto della normativa regionale sul personale e sull’organizzazione e dei principi statali in materia di dirigenza e controlli interni. Il regolamento disciplina, tra l’altro, struttura degli uffici, funzioni del direttore generale e dei dirigenti, compiti delle strutture territoriali, reclutamento del personale, criteri di adeguamento della pianta organica, controlli interni, valutazione della performance e ogni altro profilo di gestione del personale.
Trasferimento del personale degli ex IACP e rapporti di lavoro
Il personale dipendente degli IACP di Campobasso e Isernia in servizio alla data di entrata in vigore della legge è trasferito all’ErES, con continuità del rapporto di lavoro e mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento al momento del trasferimento. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi del comparto Regioni-Autonomie locali.
È inoltre prevista la possibilità di utilizzo temporaneo di personale, anche dirigenziale, tra Amministrazione regionale ed ErES, sulla base di accordi che definiscano finalità, modalità e durata, senza oneri per la Regione. È consentito anche il trasferimento di personale, anche dirigenziale, tra Regione ed ErES mediante accordi.
Patrimonio e risorse finanziarie
L’ErES dispone di un patrimonio proprio costituito dai beni mobili e immobili provenienti dagli ex IACP di Campobasso e Isernia e da quelli successivamente acquisiti. Le risorse dell’ente derivano da:
- finanziamenti dell’Unione europea, dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- canoni di locazione di immobili in proprietà o gestione;
- proventi da eventuali alienazioni immobiliari;
- proventi da attività tecniche o prestazioni di servizi, anche per altri enti;
- mutui o altre forme di accesso al credito;
- lasciti e donazioni.
Bilancio, contabilità e rendiconto
L’ErES adotta il medesimo sistema contabile della Regione e si adegua al d.lgs. 118/2011 sull’armonizzazione dei bilanci pubblici. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio di previsione va trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento ed è approvato dal Consiglio regionale con la legge di bilancio regionale. Deve essere corredato dalla relazione del Collegio dei revisori.
Il conto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico, va trasmesso alla Giunta entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, corredato dalla relazione dei revisori, ed è approvato dal Consiglio regionale con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.
Vigilanza, controllo e poteri sostitutivi
La Giunta regionale impartisce direttive e atti di indirizzo per la programmazione annuale e pluriennale e per il perseguimento degli obiettivi dell’ente. L’ErES è sottoposto alla vigilanza della Giunta, che può disporre ispezioni e verifiche.
Sono soggetti ad approvazione preventiva della Giunta lo statuto, i regolamenti, la pianta organica, la costituzione di aziende o partecipazioni societarie e associative, nonché la contrazione di mutui e l’assunzione di obbligazioni di garanzia. Tali atti devono essere trasmessi entro dieci giorni dall’adozione; la Giunta decide entro quaranta giorni, termine decorso il quale gli atti diventano esecutivi. Il termine può essere interrotto una sola volta per richieste istruttorie. L’Amministratore unico può essere ascoltato.
In caso di mancata adozione di provvedimenti obbligatori nei termini di legge o regolamento, la Giunta può assegnare un termine congruo; in caso di persistente inerzia, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta. La Giunta può inoltre revocare l’Amministratore unico e nominare un commissario straordinario per ordinaria amministrazione e atti urgenti e indifferibili in caso di gravi violazioni di legge, mancata attuazione delle direttive regionali, mancato raggiungimento degli obiettivi o gravi irregolarità gestionali.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale dispone lo scioglimento degli organi degli IACP di Campobasso e Isernia, revoca i rispettivi direttori generali e nomina commissario liquidatore il direttore generale dello IACP di Campobasso. Il commissario, entro centottanta giorni, provvede all’ordinaria amministrazione e agli atti urgenti, alla ricognizione patrimoniale e dei rapporti attivi e passivi, alla gestione contabile residua, alla predisposizione dei bilanci di liquidazione e agli atti necessari al subentro dell’ErES, inclusa la selezione dei beni da trasferire e di quelli da alienare in liquidazione.
I collegi dei revisori dei conti dei disciolti IACP decadono entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge; il Consiglio regionale elegge un nuovo collegio per gli enti in liquidazione, con durata limitata alla chiusura della liquidazione. I bilanci di liquidazione e le risultanze finali sono approvati dalla Giunta regionale. Entro trenta giorni da tale approvazione il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta, nomina l’Amministratore unico dell’ErES; nello stesso termine il Consiglio regionale elegge i componenti del Collegio dei revisori dell’ErES.
Abrogazioni e successione normativa
Sono abrogate la legge regionale 7 febbraio 1990, n. 6, e la legge regionale 24 giugno 1991, n. 8. Dalla data di entrata in vigore della legge, i riferimenti regionali agli II.AA.CC.PP. si intendono riferiti all’ErES.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La disciplina è strutturalmente organizzativa e di settore, ma contiene una fase transitoria legata alla liquidazione degli ex IACP e alla prima costituzione dell’ErES, oggi storicamente esaurita.
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