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Legge

L.R. Molise 22/2014

Disposizioni in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali. Modifiche alle leggi regionali 18 aprile 2014, n. 11, e 12 novembre 2013, n. 17

Normativa regionaleL.R. Molise 22/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise 16 dicembre 2014, n. 22 aggiorna la disciplina dei rimborsi dei tributi regionali, chiarisce l’assoggettamento a tassa di alcuni atti amministrativi e rivede sanzioni e tariffe per abilitazione venatoria e pesca nelle acque interne. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche a tributi regionali e tasse sulle concessioni regionali

Modifiche a tributi regionali e tasse sulle concessioni regionali

La legge regionale del Molise interviene su due discipline già vigenti: i rimborsi dei tributi regionali e la materia delle tasse sulle concessioni regionali. Il provvedimento aggiorna importi, sanzioni e tariffe per specifici titoli abilitativi, con effetti nell’ambito territoriale della Regione Molise.

Rimborso dei tributi regionali

Viene introdotto un limite minimo sotto il quale non si procede al rimborso dei tributi regionali.

  • Non si dà luogo a rimborso per importi fino a 12 euro.
  • Tale soglia non opera come franchigia: se il rimborso supera il limite, non si applica alcuna decurtazione per i primi 12 euro.

Ambito delle tasse sulle concessioni regionali

La legge precisa che sono soggetti alla tassa sulle concessioni regionali i provvedimenti amministrativi e gli altri atti indicati nella tariffa allegata alla legge regionale n. 17/2013, quando adottati:

  • dalla Regione nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • dagli enti locali nell’esercizio di funzioni loro conferite dalla Regione.

Regime sanzionatorio per attività svolte senza atto abilitativo

È ridefinita la sanzione per chi eserciti un’attività per la quale sia necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto il rilascio dell’atto e senza aver assolto la tassa dovuta.

  • Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’importo della tassa.
  • In ogni caso, sanzione non inferiore a 103 euro.

Sono espressamente escluse dall’applicazione di questa disciplina, perché restano soggette ai rispettivi regimi speciali:

  • le violazioni relative alla tassa sulle concessioni regionali in materia di tartufi, per le quali vale il regime sanzionatorio della legge regionale n. 24/2005;
  • le violazioni relative alla tassa sulle concessioni regionali in materia di pesca nelle acque interne, per le quali vale il regime sanzionatorio della legge regionale n. 7/1998;
  • le violazioni relative alla tassa sulle concessioni regionali per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio, per le quali vale il regime sanzionatorio previsto dalla legge statale n. 157/1992.

Tariffe per abilitazione venatoria

La tariffa allegata alla legge regionale n. 17/2013 viene aggiornata per l’abilitazione all’esercizio venatorio.

  • Tassa di rilascio: 84 euro.
  • Tassa annuale: 84 euro.

Restano precisate le regole applicative già richiamate in tariffa, tra cui:

  • il versamento della tassa annuale va effettuato al momento del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso di caccia;
  • la validità è annuale dalla data di rilascio della concessione governativa;
  • la tassa annuale non è dovuta se non si esercita la caccia nell’anno o se la caccia è esercitata esclusivamente all’estero;
  • la tassa regionale va rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia e in caso di rinuncia all’assegnazione dell’ambito territoriale di caccia;
  • la ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino venatorio;
  • in caso di divergenza tra scadenza della tassa regionale e della tassa governativa, la validità del versamento regionale si prolunga fino alla scadenza della concessione governativa;
  • l’abilitazione si consegue solo dopo il superamento dell’esame previsto dalla legge n. 157/1992.

Tariffe per la pesca nelle acque interne

È aggiornata anche la tariffa per la licenza di pesca nelle acque interne.

  • Licenza tipo A: 31,50 euro di rilascio e 31,50 euro annuali.
  • Licenza tipo B: 16,09 euro di rilascio e 16,09 euro annuali.
  • Licenza tipo C: 9,81 euro di rilascio e 9,81 euro annuali.
  • Licenza tipo D: 8,52 euro di rilascio e 8,52 euro annuali.

Sono inoltre confermate le condizioni speciali riportate in tariffa:

  • i minori di 14 anni sono esentati dal pagamento della tassa;
  • alla licenza di tipo A si aggiunge una soprattassa di 12,14 euro;
  • alla licenza di tipo B si aggiunge una soprattassa di 13,91 euro;
  • alla licenza di tipo C si aggiunge una soprattassa di 3,36 euro.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

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