R.R. Valle d'Aosta 2/2005
Modificazione al regolamento regionale 23 febbraio 1996, n. 1 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale disciplina l’inserimento di una nuova previsione nel regolamento del 1996 sulla consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e stabilisce una regola transitoria per le autorizzazioni già esistenti. In tali casi, le tessere di riconoscimento sono rilasciate su istanza dell’interessato, con la documentazione richiesta, presso la struttura regionale competente in materia di trasporti.
Rilascio delle tessere di riconoscimento per i consulenti della circolazione dei mezzi di trasporto
Rilascio delle tessere di riconoscimento per l’attività di consulenza automobilistica
Il regolamento regionale interviene sulla disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nella Regione, introducendo una specifica previsione nel regolamento regionale del 1996. La modifica riguarda in particolare il rilascio delle tessere di riconoscimento per i soggetti abilitati all’esercizio dell’attività.
Disciplina introdotta nel regolamento del 1996
L’atto inserisce un nuovo articolo nel regolamento previgente, destinato a regolare il rilascio delle tessere di riconoscimento nell’ambito delle autorizzazioni per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il contenuto puntuale della nuova disposizione non è riportato integralmente nel testo fornito, ma la finalità complessiva è quella di completare la disciplina amministrativa già esistente.
Regime transitorio per le autorizzazioni già rilasciate
Per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività già rilasciate alla data di entrata in vigore del regolamento, è previsto un meccanismo transitorio specifico. In questi casi, le tessere di riconoscimento sono rilasciate ai soggetti indicati dal regolamento del 1996, previa presentazione di apposita istanza alla struttura competente in materia di trasporti.
La domanda deve essere:
- sottoscritta dal richiedente;
- corredata della documentazione prevista dal regolamento del 1996, limitatamente alle lettere a), c) e d) del comma richiamato.
Autorità competente e ambito applicativo
La competenza al rilascio è attribuita alla struttura regionale competente in materia di trasporti. La disciplina opera esclusivamente nell’ambito della Regione cui appartiene il regolamento e riguarda l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Attualità della disciplina
Si tratta di un intervento regolamentare del 2005, riferito a una fattispecie amministrativa specifica e ormai storicizzata. Per il suo carattere transitorio e per l’oggetto circoscritto alle autorizzazioni già esistenti alla data di entrata in vigore, il testo ha oggi rilievo soprattutto ricostruttivo e non appare destinato a un’applicazione corrente generalizzata.
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