L.R. Valle d'Aosta 9/2005
Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Valle d’Aosta, l’organizzazione del soccorso sulle piste di sci di fondo e il contributo regionale alle relative spese, poste in via ordinaria a carico dei gestori. Il sostegno è concesso entro i limiti di bilancio, su domanda annuale e previa verifica del servizio; sono previsti riparti in base alla lunghezza delle piste e al periodo di apertura, riduzioni se l’attività dura meno di 30 giorni e una disciplina transitoria per la stagione 2004/2005.
Finanziamento regionale del soccorso sulle piste di sci di fondo
Finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo
La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, il sostegno pubblico al servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo. La regola generale è che le spese per infrastrutture, attrezzature e gestione del servizio restano a carico del gestore, mentre la Regione può intervenire nei limiti delle risorse disponibili per ragioni di interesse pubblico.
Ambito e riparto delle spese
Il servizio di soccorso è organizzato nell’ambito della gestione delle piste ed è collegato al loro esercizio al pubblico. La Regione può concorrere al finanziamento delle spese del servizio, ma non è tenuta a coprirle integralmente: l’intervento è subordinato alla disponibilità di risorse e alla disciplina regionale di riparto.
Soggetti responsabili e comunicazioni dovute
La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio è affidata ai gestori delle piste di sci di fondo oppure ai soggetti da essi incaricati. Tali soggetti devono comunicare telematicamente alla struttura regionale competente le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste gestite.
Quando le condizioni di affluenza e di difficoltà delle piste lo consentano, il servizio può essere garantito anche in regime di reperibilità degli addetti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Indirizzi regionali e criteri di organizzazione
La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le linee di indirizzo e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio di soccorso. La finalità è quella di razionalizzare attività e costi gestionali e di favorire il coordinamento tra i comprensori sciistici.
Contributo regionale: criteri e domanda
La Giunta regionale ripartisce la spesa destinata al funzionamento del servizio tra i soggetti responsabili, tenendo conto di due elementi:
- la lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi della normativa regionale sulle piste da sci;
- il periodo di apertura delle piste.
Per ottenere il sostegno, i soggetti interessati devono presentare domanda alla struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ciascuna stagione invernale. Resta fermo che, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento delle piste deve essere garantito per almeno 30 giorni.
Liquidazione del contributo
La spesa è liquidata in un’unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda. La liquidazione è subordinata alla verifica dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.
Riduzioni per apertura inferiore al minimo
Se il periodo di funzionamento invernale delle piste risulta inferiore a 30 giorni, il contributo viene liquidato in misura proporzionalmente ridotta.
Disciplina transitoria per la stagione 2004/2005
Per la sola stagione invernale 2004/2005, la domanda doveva essere presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per tali domande la liquidazione avveniva a saldo, in un’unica soluzione, previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio.
Copertura finanziaria
L’onere della legge era quantificato in 400.000 euro per il 2005, riferito alle stagioni invernali 2004/2005 e 2005/2006, e in 200.000 euro per gli anni successivi. La copertura era assicurata nel bilancio regionale mediante riduzione del fondo globale per spese correnti, con possibilità per la Giunta di apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Stato di attualità della disciplina
La normativa conserva una disciplina organica del finanziamento regionale del soccorso sulle piste di sci di fondo, ma alcuni profili economici originari erano legati a specifici esercizi finanziari e a una stagione transitoria ormai conclusa.
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