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Legge

L.R. Valle d'Aosta 11/2005

Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 11/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione e le funzioni della polizia locale in Valle d’Aosta, la formazione degli operatori, la gestione associata dei servizi e la collaborazione con volontariato e vigilanza privata. Prevede inoltre contributi regionali per esercizio associato e progetti di sicurezza. È abrogata la previgente legge regionale n. 47/1989.

Disciplina della polizia locale e del sistema integrato di sicurezza in Valle d'Aosta

Disciplina della polizia locale e politiche di sicurezza in Valle d'Aosta

La legge regionale detta la disciplina organica della polizia locale nel territorio valdostano e promuove un sistema integrato di sicurezza fondato sulla collaborazione tra Regione, enti locali e altri soggetti pubblici e privati. L’intervento mira a garantire legalità, coordinamento, formazione degli operatori e prevenzione dei fenomeni di illegalità.

Finalità, ambito e indirizzi generali

La Regione, in attuazione dello Statuto speciale e della normativa costituzionale richiamata, disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia locale e le misure per la sicurezza del territorio regionale. La legge definisce:

  • gli indirizzi per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di polizia locale da parte dei Comuni e delle forme associative;
  • il coordinamento e l’esercizio associato delle funzioni;
  • la formazione degli operatori;
  • gli interventi regionali per un sistema integrato di sicurezza;
  • i limiti della collaborazione con volontariato e istituti di vigilanza privata.

La Regione concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti e accordi per la sicurezza, la convivenza ordinata e la prevenzione e riduzione dell’illegalità, con azioni preventive, di mediazione dei conflitti, riduzione del danno ed educazione alla legalità.

Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento

La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività di polizia locale per assicurare uniformità e omogeneità dei servizi sul territorio. Sostiene inoltre l’attività operativa, la formazione e l’aggiornamento professionale dei corpi e servizi di polizia locale e promuove la collaborazione con le altre forze di polizia.

Gli atti di indirizzo e coordinamento sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-consultivo e d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Funzioni della polizia locale e organizzazione del servizio

I Comuni svolgono, tramite il personale di polizia locale, attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti da violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Gli addetti, nei limiti territoriali previsti dalla legge, svolgono funzioni di:

  • polizia stradale;
  • ausiliarie di pubblica sicurezza;
  • polizia giudiziaria, con la qualifica di agente o ufficiale secondo la normativa statale;
  • soccorso in caso di calamità, disastri o infortuni privati;
  • segnalazione di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici e di pericoli per la pubblica incolumità;
  • servizi d’onore, vigilanza e scorta.

Il servizio o corpo opera, di regola, nel territorio del Comune di appartenenza, o nel diverso ambito territoriale previsto per la gestione associata o per lo svolgimento temporaneo in ambiti diversi.

Requisiti minimi, corpo di polizia locale e regolamenti comunali

Per garantire efficienza, efficacia e continuità operativa, la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentito il Comitato, definisce per ogni Comune:

  • il numero minimo degli addetti, tenendo conto di popolazione residente, popolazione fluttuante e morfologia del territorio;
  • gli standard minimi del servizio a livello di singolo Comune.

In ogni caso, almeno un dipendente deve essere addetto alle funzioni di polizia locale, anche se non in via esclusiva.

I servizi con più di dieci addetti possono essere eretti a corpo di polizia locale; il corpo non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né dipendere da un diverso settore amministrativo.

Comuni, Comunità montane o enti della forma associativa disciplinano con regolamento l’ordinamento, l’impiego del personale e l’organizzazione del servizio o corpo, nel rispetto della legge e delle indicazioni regionali. Gli addetti sono distinti in agenti, sottufficiali e ufficiali. L’attività è svolta in uniforme sull’intero territorio regionale, salvo deroghe regolamentari per attività particolari o circostanze specifiche.

Gestione associata dei servizi e mobilità territoriale temporanea

I Comuni che, per dimensione organizzativa, non possono istituire un servizio o corpo adeguato agli standard minimi esercitano il servizio in forma associata attraverso le Comunità montane, secondo tempi e modalità stabiliti dalla deliberazione regionale.

In caso di gestione associata:

  • la Comunità montana o gli enti associati definiscono i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento;
  • deve essere assicurata una copertura territoriale adeguata di tutti i Comuni interessati;
  • deve essere individuato l’organo con funzioni di indirizzo, direzione e vigilanza;
  • devono essere stabilite le modalità con cui i Sindaci possono avvalersi direttamente delle strutture di polizia locale.

Per esigenze temporanee, gli addetti possono svolgere funzioni presso amministrazioni di altro ambito territoriale previo accordo tra le amministrazioni interessate. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell’autorità richiedente, mantenendo la dipendenza gerarchica dall’ente di appartenenza.

Contributi per l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale

La Regione promuove l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale mediante contributi agli enti locali. Il finanziamento avviene con risorse derivanti da trasferimenti vincolati di cui alla normativa regionale sulla finanza locale.

La Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce criteri e modalità di concessione. I contributi:

  • non possono superare il 90% delle spese ammissibili;
  • sono graduati in relazione al numero e alla rilevanza delle funzioni esercitate, alla forma associativa, alla stabilità della collaborazione e al numero di Comuni coinvolti, con favore per i Comuni di minore dimensione demografica;
  • sono ridotti proporzionalmente se le richieste superano la disponibilità di bilancio;
  • hanno carattere transitorio e tendenzialmente decrescente;
  • richiedono una durata almeno quinquennale della forma di collaborazione.

Se le richieste non assorbono tutte le risorse disponibili, la Giunta può destinare il residuo ad integrazione dei trasferimenti agli enti locali entro il limite massimo previsto. I contributi possono essere revocati, anche parzialmente, se non risulta effettiva la gestione associata dei servizi finanziati.

Responsabile del servizio o comandante del corpo

Al comandante del corpo o al responsabile del servizio spettano la gestione delle risorse assegnate, la responsabilità dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo del personale. Egli risponde direttamente al Sindaco o, nella gestione associata, all’organo individuato per l’indirizzo e la vigilanza.

Negli enti privi di comandante o responsabile, il Sindaco impartisce direttamente le direttive agli addetti.

Comitato tecnico-consultivo

Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale, organo consultivo e propositivo della Giunta regionale per il coordinamento delle funzioni regionali in materia.

Il Comitato:

  • esprime i pareri previsti dalla legge e quelli richiesti dalla Giunta;
  • formula proposte per migliorare l’organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale e favorire l’adesione alle forme associative;
  • verifica lo stato di attuazione della legge e riferisce periodicamente alla Giunta.

Dura in carica cinque anni, è rinnovato all’inizio di ogni legislatura e resta comunque in carica fino all’insediamento del nuovo Comitato. È composto dal Presidente della Regione o suo delegato, dal Sindaco della Città di Aosta o delegato, da due Sindaci designati dal Consiglio permanente degli enti locali, dal responsabile del servizio o corpo della Città di Aosta o suo delegato, da due addetti alla polizia locale individuati secondo criteri stabiliti dalla Giunta e dal dirigente regionale competente o suo delegato. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Formazione, tirocinio e aggiornamento professionale

La Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta del Comitato, definiscono standard formativi, tipologia e durata dei corsi di formazione di base, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti. Sono altresì promosse azioni di formazione integrata tra le forze di polizia.

I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale devono svolgere un tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o associazione di Comuni di maggiori dimensioni organizzative; la Città di Aosta può gestire autonomamente il tirocinio. L’esito del tirocinio rileva ai fini del superamento del periodo di prova.

La formazione e il tirocinio sono obbligatori anche per i dipendenti degli enti locali che accedono ai posti di addetti alla polizia locale tramite mobilità interna. I corsi sono organizzati dai Comuni, singoli o associati, o dal CELVA, anche avvalendosi di enti formativi pubblici o privati.

Uniformi, distintivi, mezzi e dotazioni operative

La Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentito il Comitato, definisce le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.

La relativa deliberazione fornisce inoltre indirizzi ai Comuni, singoli o associati, per stabilire nel regolamento quali servizi di polizia locale possano prevedere armi e strumenti di autotutela per gli addetti con qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Sistema integrato di sicurezza e accordi istituzionali

Regione e Comuni, singoli o associati, promuovono accordi anche con lo Stato per realizzare politiche integrate di sicurezza. È favorita la partecipazione di soggetti associativi rappresentativi di interessi collettivi alla definizione delle priorità di azione.

Gli accordi possono riguardare:

  • scambio informativo e sistemi informativi integrati;
  • collaborazione tra forze di polizia e polizia locale per il controllo del territorio;
  • formazione e aggiornamento integrati tra operatori di polizia locale, forze di polizia e altri operatori pubblici;
  • ogni altra attività utile alle politiche integrate di sicurezza.

La Regione realizza e sostiene attività di comunicazione pubblica per la sicurezza e la diffusione della cultura della legalità, anche tramite il sistema scolastico-educativo. Il Presidente della Regione convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali almeno una volta all’anno, o su richiesta del Consiglio, per affrontare le problematiche della sicurezza territoriale, con possibile partecipazione di rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale.

Contributi per progetti di sicurezza tecnologica

La Regione promuove e sostiene progetti degli enti locali per un sistema integrato di sicurezza mediante contributi per investimenti in tecnologie per la sicurezza del territorio, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il finanziamento avviene con risorse derivanti da trasferimenti vincolati della finanza locale. La Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce criteri, modalità di concessione, investimenti finanziabili, caratteristiche tecniche e modalità operative di utilizzo.

La previsione che limitava temporalmente l’efficacia di questo articolo è stata abrogata, sicché la disciplina non risulta più espressamente circoscritta fino all’anno finanziario 2013 nel testo consolidato fornito.

Volontariato e vigilanza privata

L’impiego delle organizzazioni di volontariato è ammesso nel rispetto della normativa statale e regionale sul volontariato ed è finalizzato a una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla polizia locale. Gli obiettivi sono educazione alla convivenza, legalità, mediazione dei conflitti, dialogo, integrazione e inclusione sociale.

I volontari possono essere impiegati previa convenzione e a condizione che:

  • operino sulla base delle indicazioni e sotto la diretta dipendenza del comandante, del responsabile del servizio o di altro addetto da essi individuato;
  • non abbiano condanne o misure di prevenzione incompatibili e non risultino espulsi dalle forze armate o di polizia, né destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
  • siano adeguatamente assicurati.

I Comuni possono inoltre impiegare il personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per coadiuvare la polizia locale, in particolare per viabilità e controllo del traffico, secondo le modalità regolamentari previste dalla normativa speciale richiamata.

Gli istituti di vigilanza privata possono essere utilizzati dai Comuni solo per funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive di quelle della polizia locale, al solo fine di attivare gli organi di polizia. Devono operare secondo le indicazioni e in forma subordinata al comandante o responsabile del servizio, nel rispetto della normativa statale e delle regole sulla scelta del contraente.

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, il Comitato tecnico-consultivo è nominato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e resta in carica fino al termine della legislatura in corso al momento dell’entrata in vigore.

I corpi di polizia locale già istituiti ai sensi della precedente legge regionale del 1989 e ancora in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina continuano a essere riconosciuti come corpi, anche se non possiedono i requisiti dimensionali previsti per la costituzione del corpo, salvo diversa determinazione del Comune interessato.

Abrogazioni

È abrogata la legge regionale 31 luglio 1989, n. 47, insieme a una disposizione del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3. La nuova legge sostituisce quindi la previgente disciplina regionale della polizia locale.

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