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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13794/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Boccia impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che ha respinto la sua istanza di estinzione della pena ex art.172 cod. pen. (termine di estinzione decorrente dall'irrevocabilità della sentenza del 4/6/2013). Il ricorrente deduce che la declaratoria di recidiva qualificata, per essere ostativa all'estinzione, deve riguardare fatti commessi durante la decorrenza del termine di estinzione (ovvero che l'accertamento di accresciuta colpevolezza/pericolosità debba intervenire su fatti commessi nel periodo di decorrenza), mentre nel suo caso la sentenza che ha dichiarato la recidiva (irrevocabile l'11/8/2018) si riferisce a fatti commessi nel 2010, cioè prima dell'inizio del termine di estinzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato l'orientamento espresso nella sentenza Sez.1 n.5707/2023 (Moussa): l'art.172, comma 7, primo periodo, non richiede che i fatti-reato alla base della recidiva qualificata siano stati commessi durante il decorso del termine di estinzione; è sufficiente che l'accertamento della recidiva (la condanna che la dichiara irrevocabile) intervenga nel corso del termine, sicché la recidiva sopravvenuta impedisce l'estinzione anche se i fatti per cui essa è stata dichiarata risalgono a periodo anteriore. Il Collegio ha inoltre distinto la diversa ipotesi prevista nel secondo periodo del comma 7 (condanna per delitto della stessa indole), per la quale la norma esprime il riferimento temporale "durante il tempo necessario per l'estinzione della pena" e la giurisprudenza ha interpretato tale inciso richiedendo rilevanza della data del fatto; ciò non si estende però al primo periodo relativo alla recidiva qualificata. Conseguentemente il ricorso di Boccia è stato rigettato e la pronuncia impugnata confermata.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    l'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole

    Il comma 7 va letto distinguendo il primo periodo (recidiva qualificata/condotte pregresse che attestano accresciuta pericolosità) e il secondo periodo (condanna per delitto della stessa indole sopraggiunta durante il termine). Per il primo periodo non è richiesto che i fatti che hanno formato oggetto della sentenza di recidiva siano stati commessi durante il decorso del termine di estinzione: è sufficiente che la dichiarazione/condanna che accerta la recidiva sia divenuta irrevocabile nel corso del termine; per il secondo periodo l'inciso "durante il tempo necessario per l'estinzione" si riferisce alla condanna per delitto della stessa indole e, secondo la giurisprudenza, assume rilievo anche la data del fatto.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato dal primo periodo dell'art.172 come ipotesi ostativa all'estinzione (recidivi nei casi previsti dall'art.99). La pronuncia conferma che le categorie di recidiva previste dall'art.99 impediscono l'estinzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in chiusura per le conseguenze della decisione (spese/processo), citata dalla sentenza nel dispositivo.

Massime di principio

  • Se una sentenza che dichiara la recidiva qualificata diventa irrevocabile durante il decorso del termine di estinzione ex art.172 c.p., quella recidiva impedisce l'estinzione anche se i fatti-reato alla base della recidiva risalgono a periodo precedente all'inizio del termine.
  • Va distintamente considerata la diversa ipotesi prevista dal secondo periodo dell'art.172, comma 7 (condanna per delitto della stessa indole): per questa fattispecie la giurisprudenza richiede attenzione alla data del fatto e alla condanna sopravvenuta durante il termine, con conseguenze diverse rispetto alla recidiva qualificata.
  • Per valutare istanze di estinzione della pena è cruciale stabilire con precisione le date rilevanti: la data di irrevocabilità della sentenza principale (inizio del termine di estinzione), la data di irrevocabilità della sentenza che dichiara recidiva o la successiva condanna, e la data di commissione degli eventuali reati sopravvenuti.
  • Se si contesta che una recidiva impedisca l'estinzione, l'argomentazione più efficace deve dimostrare che la dichiarazione di recidiva è intervenuta in un giudizio antecedente al termine ed era già stata considerata nella valutazione della capacità di delinquere (caso Figliomeni), ovvero che si rientra nel diverso novero del "delitto della stessa indole" con fatti commessi fuori dal termine.
  • In ipotesi analoghe conviene richiamare e argomentare con attenzione la giurisprudenza di legittimità pertinente (es. Sez.1 n.5707/2023 Moussa e pronunce contrastanti) e documentare cronologicamente le irrevocabilità e le date dei fatti per rendere chiaro quale disciplina (primo o secondo periodo del comma 7) sia applicabile.

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