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Parere

Parere del Garante n. 550 del 16/11/2023

Parere su istanza di accesso civico - 16 novembre 2023

Garante Privacy550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di riesame presentata dal RPCT del Comune di Besana in Brianza avverso il diniego parziale di un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava documenti e informazioni relativi a concessioni cimiteriali perpetue, avvisi di scadenza e rinnovo, estumulazioni e importi versati all’amministrazione. L’Autorità ribadisce che l’accesso civico generalizzato incontra il limite del concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, considerando anche la particolare ampiezza del regime di pubblicità dei documenti ostensibili e i principi di limitazione della finalità e minimizzazione del GDPR. Nel caso concreto, il Garante ritiene che la divulgazione delle copie integrali delle concessioni e dei dati connessi a rinnovi, estumulazioni e pagamenti determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella sfera privata degli interessati. Il parere è quindi favorevole al diniego opposto dal Comune, con precisazione che resta impregiudicata la possibilità di accesso documentale ex l. 241/1990 in presenza di un interesse qualificato.

Parere su richiesta di riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato del Comune di Besana in Brianza relativo a concessioni cimiteriali perpetue e avvisi di scadenza/rinnovo

Parere su istanza di accesso civico relativo a concessioni cimiteriali perpetue

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di riesame presentata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Besana in Brianza contro il diniego parziale di un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza concerneva documenti e informazioni relativi a concessioni cimiteriali perpetue, avvisi di scadenza e rinnovo, estumulazioni e importi versati all’amministrazione.

Contesto dell’istanza e posizione dell’amministrazione

Dalla documentazione emerge che l’amministrazione ha accolto parzialmente l’istanza, consentendo l’accesso allo schema di avviso affisso sulle tombe, senza i dati del singolo lotto cimiteriale, con cui veniva informata la scadenza delle concessioni e la necessità di procedere al rinnovo o all’estumulazione. È stato invece negato l’accesso al presunto "parere dello studio esterno", perché non esistente, e alle copie integrali degli ulteriori documenti richiesti, richiamando anche la tutela della privacy dei titolari delle concessioni cimiteriali.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del medesimo decreto, che consente il rifiuto dell’accesso quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati:

  • l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy;
  • l’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR sulla nozione di dato personale;
  • l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.

Sono richiamate anche la determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e l’intesa del Garante del 15 dicembre 2016 sulle linee guida in materia di accesso civico.

Valutazione del Garante sulla natura dei dati richiesti

L’Autorità osserva che i documenti richiesti contengono dati e informazioni personali dei titolari delle concessioni cimiteriali e delle loro famiglie, tra cui:

  • la titolarità della concessione;
  • la scelta di rinnovare la concessione oppure di procedere all’estumulazione o allo spostamento dei resti;
  • gli importi corrisposti o da corrispondere all’amministrazione per tali operazioni.

Si tratta, secondo il Garante, di informazioni che attengono a sfere personali e familiari non necessariamente destinate alla divulgazione indiscriminata e rispetto alle quali gli interessati possono vantare ragionevoli aspettative di confidenzialità.

Bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali

Il Garante sottolinea che, a differenza dell’accesso documentale ex l. 241/1990, i dati e documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici, conoscibili da chiunque e riutilizzabili ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013. Per questo motivo, la valutazione del pregiudizio alla riservatezza deve essere condotta in modo rigoroso.

Nel caso concreto, l’ostensione delle concessioni e dei dati collegati comporterebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati. Il Garante ritiene quindi integrato il limite del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

Esito del parere

Alla luce di tali considerazioni, il Garante conclude che il Comune ha correttamente respinto l’accesso civico ai documenti richiesti. Il parere è quindi favorevole al diniego opposto dall’amministrazione.

Possibilità residua di accesso documentale

Per completezza, l’Autorità precisa che i documenti non ostensibili tramite accesso civico potrebbero comunque essere richiesti attraverso l’accesso ai documenti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 ss. della l. 241/1990, purché il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Il Garante richiama, in tale prospettiva, anche la circostanza che l’istante aveva rappresentato interessi privati collegati a una specifica vicenda di tomba di famiglia.

Punti principali

Oggetto della richiesta e posizione del Comune

Il RPCT del Comune ha chiesto il parere del Garante su una richiesta di riesame contro il diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava, tra l’altro, un parere legale non detenuto dall’amministrazione, gli schemi di avviso affissi sulle tombe e soprattutto le copie delle concessioni cimiteriali perpetue, incluse quelle rinnovate o oggetto di estumulazione, con indicazione degli importi versati o da versare.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, oltre all’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy e agli artt. 4 e 5 del GDPR. Vengono richiamate anche le Linee guida ANAC sull’accesso civico e l’intesa del Garante del 2016, evidenziando che i documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili, con conseguente necessità di una valutazione particolarmente rigorosa del pregiudizio ai dati personali.

Valutazione sulla natura dei dati contenuti nei documenti

Le concessioni cimiteriali richieste contengono dati personali relativi ai titolari, alle scelte compiute dai familiari circa il rinnovo della concessione o l’estumulazione e agli importi pagati all’amministrazione. Tali informazioni sono considerate sensibili sotto il profilo della riservatezza individuale, poiché attengono a vicende familiari e personali che non necessariamente gli interessati intendono rendere pubbliche.

Esito del bilanciamento tra trasparenza e privacy

Secondo il Garante, l’ostensione integrale dei documenti richiesti produrrebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, integrando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati. Il diniego del Comune è quindi ritenuto conforme alla normativa vigente e alle Linee guida ANAC, anche in considerazione delle ragionevoli aspettative di confidenzialità al momento della raccolta dei dati.

Rilievo sull’accesso documentale ex l. 241/1990

Il Garante precisa che il rigetto dell’accesso civico non esclude che i medesimi documenti possano essere eventualmente acquisiti tramite accesso ai documenti amministrativi, se il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990. Nel caso concreto, viene richiamata anche l’allegazione dell’istante relativa a una specifica vicenda personale della tomba di famiglia.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazioneprotezione dei dati personalicimiteri e concessioni cimiterialibasi giuridiche del trattamento

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