Cassazione Penale, Sentenza n. 44337/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Almagià impugnava l'ordinanza del GIP di Napoli che, dopo accertamento peritale nel contraddittorio, aveva disposto la confisca definitiva di nove quadri sequestrati all'importazione (container) ritenuti di rilevante valore storico-artistico, chiedendo la restituzione. Il ricorrente deduceva violazione dei principi indicati nella precedente sentenza di annullamento, applicazione retroattiva dell'art. 174 d.lgs. 42/2004 (invocando la non operatività della norma rispetto alle esportazioni anteriori), errata qualificazione dei beni come soggetti a tutela penale in assenza di formale dichiarazione di interesse culturale, e carenza di motivazione circa la sua responsabilità o collegamento ai reati di esportazione illecita commessi da terzi. La difesa sosteneva altresì la prova della buona fede o, quanto meno, l'assenza dell'onere probatorio in capo al proprietario per dimostrare l'estraneità al reato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la normativa italiana (dal 1909 in poi, compreso il d.lgs. 42/2004) ha sempre vietato l'esportazione, senza autorizzazione, di beni di interesse storico-artistico anche se di proprietà privata e anche in assenza di formale notifica di interesse culturale. Ha ritenuto corretto l'accertamento peritale sulle caratteristiche oggettive dei beni (non contestato) e condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui i quadri avevano intrinseco valore culturale e risultavano importati/occultati senza documentazione di regolarità (es. doppi fondi nel container, dichiarazioni doganali mendaci, assenza di licenze/attestati). La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la confisca è obbligatoria salvo che il bene appartenga a persona estranea al reato; in tali casi il terzo ha l'onere di provare la propria buona fede diligente e l'affidamento incolpevole. Almagià non ha fornito prove sufficienti (documentazione d'acquisto, licenze, elementi che giustificassero l'estraneità) e quindi la confisca è stata confermata per le nove opere, con restituzione di due reperti per i quali tale misura non è stata disposta.
Norme richiamate
d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - art. 174
«il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.»
l'art. 174 (all'epoca applicabile) puniva l'esportazione senza attestato/licenza e prevedeva la confisca obbligatoria delle cose oggetto del reato salvo che appartengano a persona estranea al reato; la Corte ha ritenuto che la norma si applichi ai beni di intrinseco interesse culturale anche in assenza di formale dichiarazione amministrativa.
d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - art. 65, comma 3, lett. a)
«è soggetta ad autorizzazione ... l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale...»
l'uscita definitiva di opere eseguite oltre una certa epoca richiede autorizzazione/attestato di libera circolazione; mancanza di tale atto rende l'esportazione illecita.
d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - art. 68
«chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose ... deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio ... l'attestato di libera circolazione ... deve accompagnare la circolazione dell'oggetto.»
regole procedurali per la denuncia e il rilascio dell'attestato di libera circolazione; la mancata produzione di tale attestato è indice di illiceità dell'esportazione.
d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - art. 10 e art. 13
art.10/13 disciplinano la qualificazione come 'beni culturali' e la dichiarazione di particolare interesse; la Corte ha chiarito che, al di fuori dei casi di appartenenza statale per presunzione (art.91), la 'culturalità' può essere accertata anche in base a caratteristiche oggettive, senza che sia indispensabile la preventiva formale notifica.
stabilisce la presunzione di appartenenza allo Stato per beni ritrovati nel sottosuolo o fondali marini; la Corte ha precisato che tale presunzione è limitata a quei casi e non si estende automaticamente alle opere pittoriche su tela.
la legge del 2022 ha riformulato la tutela penale dell'esportazione illecita; l'ordinanza ha riferito che le nuove fattispecie non erano applicabili retroattivamente ai fatti anteriori, ma la disciplina sostanziale della tutela dell'uscita illecita è continuativa.
Legge 10 giugno 1939 n. 1089 / art. 66 (testo storico)
citata nella motivazione storica e giurisprudenziale
richiamata per illustrare la continuità storica del divieto di esportazione senza autorizzazione e della confisca quale sanzione.
Legge 20 giugno 1909 n. 364 / art. 8 (testo storico)
richiamata per mostrare l'origine storica del divieto di esportazione e della sanzione della confisca già a partire dal 1909.
Massime di principio
- Il divieto di esportazione senza autorizzazione e la prevedibilità della confisca risalgono storicamente e vale la tutela anche per beni privati: la mancanza di una formale dichiarazione di interesse non esclude la rilevanza penale quando il bene abbia intrinseco valore culturale.
- La 'culturalità' di un bene può essere accertata anche sulla base di perizia e caratteristiche oggettive; non è necessario che il bene fosse già stato formalmente vincolato/amministrativamente notificato al momento dell'esportazione.
- La confisca è obbligatoria per i beni provento di esportazione illecita salvo che il proprietario provi di essere 'estraneo al reato'; tale estraneità richiede la prova della buona fede diligente e dell'affidamento incolpevole, che grava sul terzo.
- Il terzo che invoca l'estraneità deve documentare i fatti costitutivi della sua pretesa (es. licenze, attestati, fatture, titoli di acquisto, passaggi di proprietà tracciati); la mera acquisizione presso case d'asta rinomate non è, di per sé, prova sufficiente di buona fede.
- Fatti indiziari quali occultamento (es. doppi fondi), dichiarazioni doganali mendaci o assenza di documentazione probante rafforzano la presunzione di illiceità e aggravano l'onere di prova a carico del terzo.
- In situazioni similari, valutare sempre: (a) perizia tecnica che attesti il valore/culturalità dell'opera; (b) esistenza/epoca dell'eventuale autorizzazione o attestato di libera circolazione al tempo dell'uscita; (c) documentazione d'acquisto e catena di provenienze; (d) elementi oggettivi di occultamento o di artifizio nell'import/export che possono ruotare l'onere probatorio a carico del proprietario.
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