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Provvedimento

Deliberazione n. 778 del 12/12/2024

Provvedimento del 12 dicembre 2024

Garante Privacy778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Linkedin Ireland Unlimited Company. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per fini probatori e con misure idonee a limitarne l’identificabilità.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta, Telegram e LinkedIn per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Linkedin Ireland Unlimited Company. L’intervento si colloca nel procedimento speciale previsto per le segnalazioni relative al c.d. revenge porn, ossia alla possibile diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Origine del procedimento e quadro normativo

La procedura prende avvio da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento dell’Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e Linkedin. Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità il potere di decidere entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento d’urgenza del dirigente competente

Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 573 a 575 del 27 novembre 2024. Con tali atti ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Linkedin Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto che la conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica da parte del Garante

Il provvedimento del 12 dicembre 2024 non introduce ulteriori valutazioni di merito sul contenuto della segnalazione, ma si limita a ratificare quanto già disposto in urgenza. Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 573/2024, 574/2024 e 575/2024 adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme.

Esito operativo

L’effetto pratico del provvedimento è la conferma dell’ordine di bloccare la potenziale diffusione del materiale segnalato e di preservarne, se acquisito in chiaro, la disponibilità a fini probatori per il periodo indicato. Non sono indicati nel testo importi sanzionatori né ulteriori prescrizioni oltre a quelle confermate con la ratifica.

Punti principali

Oggetto della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato il rischio di diffusione, tramite Facebook, Instagram, Telegram e Linkedin, di materiale rientrante nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al c.d. revenge porn. Il Garante richiama la propria competenza a intervenire entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 573-575 del 27 novembre 2024. Tali provvedimenti hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e hanno prescritto, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione per 12 mesi a soli fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Linkedin Ireland Unlimited Company.

Come è indicizzato

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