Cassazione Civile, Ordinanza n. 07474/2026 del 28/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sul modello dichiarativo della società, con recupero di IRES e IVA per l’anno 2010, oltre interessi e sanzioni, per decadenza dal piano di rateizzazione dopo il pagamento di sole 2 rate su 20. La contribuente aveva impugnato l’atto contestando, nei giudizi di merito, vari profili: la legittimazione processuale dell’agente della riscossione e la regolarità della sua costituzione in giudizio tramite avvocato del libero foro; la validità del mandato alle liti e della procura speciale; la tempestività della costituzione; la regolarità della notifica della cartella; la completezza e integrità della cartella notificata; la mancata notifica dell’avviso bonario; la motivazione su interessi e sanzioni; l’asserita decadenza dal potere di riscossione e altri vizi collegati. In Cassazione la società ha proposto undici motivi, prevalentemente fondati su asserite violazioni processuali e di legge, vizi di motivazione, carenza di prova della procura e della notifica, nonché su questioni relative alla rappresentanza dell’ente della riscossione e alla ritualità della procedura notificatoria. La Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso autonomamente depositato dal difensore del concessionario per difetto delle condizioni che consentono il ricorso al libero foro, ma ha poi rigettato integralmente il ricorso della contribuente, dichiarando inammissibili o infondati i motivi, perché le censure non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata, tendevano a sollecitare un riesame del merito, erano generiche o formulate in modo promiscuo, e comunque il vizio motivazionale era precluso dalla doppia conforme. La Corte ha ribadito inoltre che la notifica della cartella può avvenire anche a mezzo raccomandata A/R ex art. 26 d.P.R. 602/1973 e che la tardiva costituzione del resistente nel processo tributario non comporta nullità ma solo decadenza dalle facoltà processuali eventualmente precluse.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il controricorso autonomamente depositato dal difensore del concessionario della riscossione, perché non risultavano le condizioni che consentono l’uso del libero foro in Cassazione in assenza di specifica delibera, conflitto o indisponibilità dell’Avvocatura. Quanto ai motivi del ricorso principale, li ha ritenuti complessivamente inammissibili o manifestamente infondati: le doglianze sulla rappresentanza processuale e sulla procura non erano rilevabili d’ufficio nei termini prospettati e, in parte, non si confrontavano con tutte le rationes decidendi della sentenza d’appello; le censure sulla costituzione tardiva della parte resistente erano incompatibili con l’orientamento secondo cui nel processo tributario la tardività non determina nullità; le doglianze sulla notifica della cartella erano generiche e comunque non superavano l’accertamento del giudice di merito, che aveva ritenuto la notifica rituale a mezzo posta e sanata per raggiungimento dello scopo; i motivi formulati come vizio motivazionale erano preclusi dalla doppia conforme e, comunque, tendevano a un riesame del merito non consentito in cassazione; i motivi relativi alla motivazione della sentenza erano giudicati omnibus, confusi e non specifici. La contribuente è stata quindi condannata alle spese, liquidate in euro 5.900 oltre spese prenotate a debito, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
Richiamato per escludere che le doglianze sulla rappresentanza processuale dell’ente possano essere trattate come vizio rilevabile d’ufficio nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nei motivi sul difetto di legittimazione processuale; la Corte distingue il profilo della legittimazione di parte da quello dello jus postulandi del difensore.
art. 23 d.lgs. 546/1992
Invocato dalla ricorrente per sostenere la tardività della costituzione del resistente; la Corte richiama invece il principio per cui la tardiva costituzione nel processo tributario non comporta nullità.
art. 25 d.P.R. 602/1973
Richiamato indirettamente nelle doglianze sulla decadenza e sul potere di riscossione, ma le censure sono state ritenute generiche o non pertinenti.
art. 26 d.P.R. 602/1973
La Corte ribadisce che la cartella può essere notificata anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica si perfeziona alla data risultante dall’avviso, senza necessità di relata.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Norma base del controllo automatico IVA da cui è derivata la cartella.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Norma base del controllo automatico delle dichiarazioni da cui è derivata la cartella.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica; la Corte lo menziona nel quadro delle doglianze ma afferma il principio di validità della notifica ex art. 26 d.P.R. 602/1973.
art. 156 c.p.c.
Richiamato per il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, applicato dal giudice di merito e non scalfito dalle censure.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova sulla notifica e sulla procura; la Corte evidenzia che le doglianze non superano l’accertamento di merito e che, per la rappresentanza degli enti, la prova negativa grava sui terzi nei casi indicati dalla giurisprudenza.
art. 2700 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla fede privilegiata degli atti e alla prova della notifica, ma senza accoglimento delle censure.
art. 2969 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza dal potere di riscossione, senza che la censura sia accolta.
art. 2967 c.c.
Richiamato nel ricorso, verosimilmente per errore materiale rispetto all’art. 2969 c.c.; non è oggetto di specifica applicazione da parte della Corte.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove; la Corte osserva che le censure mirano a un riesame del merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel ricorso per contestare la valutazione probatoria, senza esito favorevole.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione del giudice di merito sufficiente al minimo costituzionale.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza; la Corte la reputa logica e argomentata.
art. 360 c.p.c.
La Corte qualifica molte doglianze come inammissibili perché formulate in modo promiscuo o dirette a riesaminare il merito; per il n. 5 richiama la preclusione della doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sulla doppia conforme e sulla preclusione del vizio motivazionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per indicare il deposito di memoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 43, comma 4, R.d. 1611/1933
Richiamato nel quadro delle condizioni che consentono il patrocinio da parte del libero foro in luogo dell’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione della parte resistente non determina nullità del giudizio, ma solo la decadenza dalle facoltà processuali che risultino eventualmente precluse, senza venire meno il diritto alla comunicazione dell’udienza se la costituzione non è successiva all’inoltro dell’avviso.
- La contestazione dello jus postulandi del difensore e quella della legittimazione processuale della parte sono questioni distinte: la prima riguarda il potere del singolo avvocato di stare in giudizio, la seconda la capacità/legittimazione della parte, e non possono essere automaticamente sovrapposte.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le rationes.
- In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, se il potere rappresentativo deriva da atti soggetti a pubblicità legale, i terzi possono limitarsi a contestarlo e a chiedere la prova negativa; il giudice non è tenuto a svolgere d’ufficio accertamenti sull’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, salvo che il potere derivi da atto non pubblicizzato e la contestazione sia tempestiva.
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso, senza necessità di una relata specifica.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale, richiedano in realtà una nuova valutazione del merito o delle prove.
- Il vizio di motivazione è precluso quando ricorre la doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
- È inammissibile la censura che si presenti come cumulativa, confusa e omnibus, perché il ricorso per cassazione richiede specificità, tassatività e precisa riconducibilità del vizio a una delle categorie dell’art. 360 c.p.c.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera anche in relazione a vizi formali della notificazione quando l’atto abbia comunque raggiunto il destinatario e non sia dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
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