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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32405/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della pronuncia della CTR Molise che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Enel contro l'avviso di accertamento TOSAP per il 2019. La CTR aveva ritenuto l'atto di appello eccessivamente lungo, prolisso e non consentente di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza di primo grado, applicando la declaratoria di inammissibilità per violazione del principio di sinteticità espositivo. Enel deduceva in cassazione la nullità della sentenza di inammissibilità per violazione degli artt. 121 c.p.c. (richiamato dall'art. 2 d.lgs. 546/1992), 53 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost., nonché per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'atto era intellegibile e che la sanzione processuale di inammissibilità non era giustificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, pur essendo l'appello caratterizzato da una non necessaria lunghezza, l'atto era comunque intellegibile e consentiva di comprendere le questioni controverse e le censure rivolte alla sentenza di primo grado. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della CTR Molise era ingiustificata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha richiamato principi di diritto sul dovere di chiarezza e sinteticità degli atti, precisando che la loro violazione non comporta automaticamente la nullità o inammissibilità dell'atto quando l'intellegibilità delle censure è conservata; eventuali violazioni formali possono essere valutate ai fini delle spese.

Norme richiamate

  • art. 121 c.p.c.

    Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

    Riaffermato il principio generale di chiarezza e sinteticità degli atti processuali; tuttavia tale principio, già consolidato in giurisprudenza, non comporta automaticamente la sanzione di inammissibilità quando l'atto, pur lungo, è intellegibile e permette di cogliere le censure.

  • art. 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamo del codice di procedura civile in materia di processo tributario; consente l'operatività dei principi di chiarezza e sinteticità nel procedimento tributario.

  • art. 53, d.lgs. n. 546/1992

    Individua le ipotesi di inammissibilità dell'appello nel processo tributario; deve essere interpretato restrittivamente e non può giustificare declaratorie estensive di inammissibilità basate solo sulla lunghezza dell'atto.

  • art. 111 Cost.

    Tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia; limita l'applicazione di sanzioni processuali che impediscano ingiustificatamente l'esercizio del diritto di impugnare.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Fondamento di cassazione invocato per vizio di motivazione o violazione di norme di diritto con riguardo alla declaratoria di inammissibilità; utilizzato dalla ricorrente per censurare la decisione della CTR.

  • art. 366 c.p.c. nn. 3 e 4

    Riferimento ai requisiti formali del ricorso per cassazione (indicazione dei motivi e dei punti controversi): la mancanza o l'oscurità di tali requisiti può giustificare l'inammissibilità solo se pregiudica l'intelligibilità delle censure.

  • art. 46 disp. att. c.p.c.

    I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile. "Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo."

    Stabilisce criteri di forma e limiti per gli atti giudiziari e prevede che la violazione delle specifiche tecniche non comporti invalidità dell'atto, riservando l'eventuale valutazione a fini di condanna alle spese.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia)

    Ha codificato e ampliato i principi di chiarezza e sinteticità (modifiche all'art. 121 c.p.c. e alle disposizioni attuative), ma non è applicabile ratione temporis al caso in esame; tuttavia la giurisprudenza aveva già riconosciuto i principi invocati.

  • D.M. Giustizia n. 110/2023 (Regolamento sui criteri di redazione e limiti degli atti)

    Regola limiti dimensionali e schemi informatici degli atti (limiti di caratteri/pagine, possibilità di deroga per controversie complesse con giustificazione): pur configurando un modello organizzativo, non impone automaticamente l'inammissibilità quando gli atti eccedono i limiti, specie se dalle parti è comunque evincibile il nocciolo delle censure.

Massime di principio

  • La lunghezza o la prolissità di un atto di impugnazione non sono di per sé causa di inammissibilità: conta l'intellegibilità delle censure e la possibilità di individuare chiaramente i punti di contestazione.
  • Le ipotesi di inammissibilità previste nelle norme processuali (es. art. 53 d.lgs. 546/1992) vanno interpretate restrittivamente per non comprimere in modo ingiustificato il diritto di accesso alla giustizia.
  • Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti è obbligatorio, ma la sua violazione non comporta automaticamente invalidità dell'atto; il giudice può considerare le carenze formali ai fini delle spese processuali.
  • Le riforme normative e i regolamenti che introducono limiti formali (caratteri/pagine, schemi informatici) mirano a migliorare la sintesi degli atti; tuttavia la deroga è ammessa quando la complessità della controversia lo giustifica, purché le ragioni siano esposte sinteticamente nell'atto.
  • In caso di dubbio, il rimedio corretto contro una declaratoria di inammissibilità per prolissità è la verifica della effettiva oscurità o della impossibilità di comprendere le censure: se l'atto è comunque intellegibile, l'impugnazione deve essere esaminata nel merito o la decisione cassata e rinviata.
  • Il giudice che valuta la forma degli atti deve bilanciare l'esigenza di ordine procedurale con il principio costituzionale di accesso effettivo alla giustizia e con i criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

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