Cassazione Civile, Ordinanza n. 05347/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 3108/2023, la parte ricorrente aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione delle spese di lite in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario. L'ordinanza aveva condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, ma aveva omesso di disporne la distrazione. È stato quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, deducendo che l'omissione integrasse un errore correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. La controparte si è rimessa alla decisione della Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha affermato che il procedimento di correzione è utilizzabile anche quando la pronuncia abbia omesso di decidere sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 3108/2023, inserendo nel dispositivo, dopo le parole "agli accessori di legge", la formula "Spese distratte a favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatario". Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
viene richiamato quale base coerente con la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia anticipato le spese processuali
consente la correzione degli errori materiali o di calcolo nelle sentenze e ordinanze
estende il rimedio della correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile anche quando il provvedimento abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza di distrazione delle spese già ritualmente formulata nel giudizio.
- L'omessa distrazione delle spese, in presenza di una specifica richiesta del difensore dichiaratosi anticipatario, può essere sanata con il rimedio della correzione, senza necessità di un nuovo giudizio di impugnazione.
- La correzione dell'errore materiale nelle pronunce della Corte di cassazione è ammessa ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e risponde anche a esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese del procedimento stesso.
Come è indicizzato
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