Circolare numero 118 del 2-11-2006
Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità a favore dei soggetti utilizzatori che hanno instaurato PIP con giovani residenti nella Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 3/2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina regionale dei Piani di inserimento professionale (PIP) attivati in Sardegna, indicando destinatari, soggetti utilizzatori, durata, orario, indennità e modalità di finanziamento. Vengono inoltre definite le procedure INPS per il conguaglio/rimborso delle indennità, la gestione dei rapporti finanziari con la Regione Sardegna, i codici di autorizzazione e i criteri di compilazione del DM10/2 e del modello F24. È infine precisato il ruolo della Direzione regionale Sardegna, della Sede di Cagliari e dell’Agenzia Regionale del Lavoro per approvazioni, comunicazioni e controlli.
Piani di inserimento professionale (PIP) per giovani disoccupati nella Regione Sardegna ex L.R. n. 3/2003
Piani di inserimento professionale (PIP) per giovani disoccupati nella Regione Sardegna ex L.R. n. 3/2003
La circolare disciplina i Piani di inserimento professionale attivati in Sardegna ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 3/2003, richiamando la normativa nazionale di riferimento e chiarendo finalità, destinatari, soggetti utilizzatori, durata dei progetti, misura delle indennità e procedure amministrativo-contabili. Il documento definisce inoltre il ruolo dell’INPS, della Regione Sardegna, della Direzione regionale e della Sede di Cagliari nella gestione delle autorizzazioni, dei conguagli e dei rapporti finanziari.
Quadro normativo e finalità
La Regione Sardegna, nell’ambito delle politiche occupazionali, ha disposto l’attuazione di Piani di Inserimento Professionale con risorse proprie e mediante convenzioni stipulate dall’Amministrazione regionale, per il tramite dell’Agenzia Regionale del Lavoro, con associazioni dei datori di lavoro, ordini e collegi professionali. La finalità dei PIP è duplice: favorire scelte professionali più consapevoli tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro e agevolare il primo inserimento di giovani disoccupati qualificati, interrompendo lo stato di disoccupazione.
Beneficiari e quote riservate
I PIP sono destinati a giovani residenti in Sardegna qualificati, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 297/2002, che:
- abbiano assolto l’obbligo scolastico e siano in possesso di una qualifica;
- si trovino in stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. n. 297/2002, oppure siano in possesso di qualifica professionale e abbiano manifestato la volontà di aderire al PIP iscrivendo il curriculum nella banca dati dell’Agenzia Regionale del Lavoro;
- abbiano un’età compresa tra 18 e 25 anni compiuti se in possesso di diploma di scuola media superiore o qualifica.
Per i giovani in possesso di laurea, anche di primo livello, l’età massima è elevata a 29 anni compiuti, in coerenza con gli indirizzi dell’Unione Europea. È inoltre prevista una riserva del 10% dei PIP attivabili in ciascun ambito provinciale per i soggetti diversamente abili di cui alla legge n. 68/1999.
Soggetti utilizzatori e condizioni di accesso
I giovani possono essere utilizzati presso aziende iscritte alle associazioni di categoria dei settori industria, artigianato, commercio, agricoltura e cooperazione, nonché presso le associazioni stesse. Ogni soggetto utilizzatore:
- può attivare al massimo tre PIP;
- deve avere la sede di svolgimento del piano attiva alla data di avvio;
- non deve aver licenziato, nei sei mesi precedenti la domanda, personale con la stessa qualifica o profilo professionale oggetto del PIP;
- non può inserire in PIP giovani che abbiano già lavorato nella stessa azienda con contratto di lavoro o altri strumenti di inserimento, incluso il tirocinio formativo e di orientamento.
Modalità attuative, durata e orario
I Piani sono attuati mediante progetti predisposti dalle associazioni e dagli ordini o collegi professionali. Ogni progetto deve prevedere:
- una attività di formazione non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle ore complessive;
- una congrua esperienza lavorativa pari ad almeno il 60% della durata del progetto;
- un monte ore minimo di 576 ore e massimo di 768 ore.
La durata massima del progetto è pari a 960 ore complessive e può essere articolata in sei mesi a 40 ore settimanali, oppure secondo gli orari del CCNL di riferimento, ovvero in dodici mesi per almeno 20 ore settimanali. L’orario ordinario è di 40 ore settimanali; se il CCNL prevede un orario inferiore, il giovane può comunque essere impegnato nell’orario stabilito dal progetto e le ore eccedenti sono imputate all’attività formativa. Per assenze, malattie, riposi, ferie e maternità si rinvia alla disciplina specifica della Regione Sardegna e dell’Agenzia Regionale del Lavoro.
Indennità e riparto degli oneri
L’indennità mensile di cui all’art. 12, comma 8, della L.R. n. 3/2003 è pari a 619,20 euro, calcolata su una base convenzionale di 160 ore, con una quota oraria di 3,87 euro. Il riparto degli oneri è così definito:
- la parte formativa è integralmente a carico della Regione;
- l’attività lavorativa è finanziata per il 50% dalla Regione;
- il restante 50% è a carico dell’azienda ospitante.
Ruoli istituzionali e gestione delle autorizzazioni
L’INPS interviene esclusivamente come soggetto erogatore delle indennità, sulla base di un protocollo d’intesa con la Regione Sardegna e il Ministero del Lavoro. L’approvazione dei PIP resta di competenza esclusiva dell’Agenzia Regionale del Lavoro. Di conseguenza, ogni richiesta di chiarimenti sulla normativa, nonché eventuali controversie o ricorsi, deve essere indirizzata all’Agenzia. La stessa Agenzia comunica alle sedi INPS competenti e alla Direzione regionale Sardegna l’elenco dei soggetti autorizzati e le risorse finanziarie disponibili per la copertura degli oneri.
Conguaglio, rimborso e compensazione
Le quote di indennità a carico delle risorse dell’Agenzia Regionale del Lavoro sono recuperate mensilmente dai soggetti utilizzatori tramite conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti. In base all’intesa, l’INPS provvede al rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità anche in favore dei soggetti utilizzatori privi di personale dipendente, e tali somme possono essere portate in compensazione nel modello F24.
L’intesa stabilisce inoltre che le indennità PIP non siano computabili con eventuali partite debitorie o creditorie esistenti tra INPS e datore di lavoro, se non quelle derivanti dalle denunce utilizzate per il conguaglio. In concreto:
- le somme conguagliate non possono essere scomputate da debiti diversi da quelli oggetto della denuncia;
- se la denuncia presenta un saldo a credito dell’azienda, ai fini del calcolo degli interessi non si tiene conto dell’ammontare delle indennità.
Codici di autorizzazione e posizioni contributive
Le posizioni contributive dei datori di lavoro autorizzati ai PIP ex L.R. n. 3/2003 devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione 9L, che assume il significato di “azienda autorizzata ai PIP Regione Sardegna ex L.R. n. 3/2003”.
Per i soggetti utilizzatori senza personale dipendente deve essere aperta un’apposita posizione contributiva, a fini esclusivamente statistici, con attribuzione del CSC e del codice ISTAT corrispondenti all’attività esercitata. Tale posizione è contraddistinta dal codice di autorizzazione 9M, con il significato di “posizione per il rimborso o conguaglio dell’indennità di cui alla L.R. Sardegna n. 3/2003 relativa a soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente”. I soggetti interessati presentano mensilmente la denuncia contributiva DM10/2 per le operazioni di rimborso o compensazione.
Compilazione del DM10/2
Ai fini della compilazione del DM10/2, le aziende autorizzate devono:
- determinare l’importo dell’indennità a carico della Regione Sardegna ex art. 12 L.R. n. 3/2003 ed esporlo nel quadro D con la dicitura “indennità P.I.P. ex L.R. 3/2003” e il codice R777;
- riportare nei quadri B-C, nella casella “n. Dipendenti”, il numero dei giovani neoinseriti, preceduto dal codice P777.
La rilevazione ha finalità esclusivamente statistica: non devono essere compilate le caselle “giornate, retribuzioni e somme a debito”, e il numero dei soggetti impegnati nei piani non deve essere indicato nel quadro A né computato nella forza aziendale.
Recupero delle indennità pregresse
I soggetti utilizzatori ammessi al conguaglio/rimborso dopo la sottoscrizione dell’intesa possono recuperare anche le somme relative a periodi pregressi. In tal caso l’importo deve essere esposto nel quadro D del DM10/2 con il codice R779, avente il significato di “recupero indennità PIP ex L.R. n. 3/2003”. Il recupero deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.
Istruzioni contabili e rapporti finanziari con la Regione Sardegna
In base al protocollo d’intesa, la Regione Sardegna deve accreditare alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari le somme necessarie a copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e del rimborso delle spese, maggiorato dell’IVA, per il servizio reso. In mancanza della provvista non è possibile dare esecuzione alle autorizzazioni concesse dalla Regione.
La Sede di Cagliari, al momento della precostituzione dei fondi, deve imputare in avere del conto GPZ 10/105 l’anticipazione ricevuta dalla Regione, in contropartita del conto acceso alla contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato. Eventuali versamenti già effettuati e imputati provvisoriamente ad altri conti, come GPA 52/099, devono essere stornati su GPZ 10/105.
La procedura di ripartizione contabile dei DM10/2, in presenza dei codici R777 e R779, imputa gli importi al conto GPZ 35/105 e, contestualmente, rileva il credito verso la Regione sul conto GPZ 25/105 mediante la scrittura GPZ 00/105 a GPZ 25/105. I saldi dei conti GPZ 25/105 e GPZ 35/105 devono concordare costantemente. Per le registrazioni manuali deve essere utilizzato, sotto la responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento 95.
Quando la sede che ripartisce i DM10/2 è diversa da Cagliari, il credito accertato deve essere trasferito alla Sede di Cagliari tramite modello SC10/R, con la scrittura GPA 55/000 a GPZ 00/105 e con la causale prevista dalla circolare.
Contestualmente al trasferimento, le sedi devono comunicare alla Sede di Cagliari il costo del servizio reso, pari a 1,60 euro oltre IVA per ciascun codice di conguaglio PIP esposto nella denuncia DM10/2. Il calcolo avviene sulla base del numero dei movimenti dei codici risultante dalla lista prodotta dalla procedura DM; tale lista e la copia della comunicazione devono essere conservate per eventuali riscontri.
La Sede di Cagliari, ricevuti gli SC10/R e le comunicazioni di costo, deve:
- assumere in contabilità il credito trasferito con la scrittura GPZ00/105 a GPA 55/000;
- addebitare alla Regione gli oneri delle indennità PIP e il rimborso spese, comprensivo dell’IVA, con le scritture previste dalla circolare;
- includere anche gli importi relativi alle indennità rilevate direttamente per le proprie denunce di competenza territoriale.
I saldi dei conti GPZ 00/105 e GPZ 10/105 eventualmente esistenti a fine esercizio devono essere ripresi nel nuovo esercizio. La Sede di Cagliari deve verificare la congruità della provvista ricevuta e, in caso di insufficienza, segnalarla alla Direzione regionale per richiedere alla Regione le necessarie integrazioni.
Conti di nuova istituzione
L’allegato n. 1 istituisce quattro nuovi conti:
- GPZ 00/105: credito verso la Regione Sardegna per le indennità PIP;
- GPZ 10/105: debito per anticipazioni ricevute dalla Regione a copertura degli oneri per le indennità PIP;
- GPZ 25/105: addebitamento alla Regione degli oneri per le indennità PIP;
- GPZ 35/105: indennità PIP erogate per conto della Regione Sardegna.
Ruolo della Direzione regionale Sardegna
Alla Direzione regionale per la Sardegna sono demandate la regia delle attività legate ai Piani regionali e le funzioni di coordinamento, supporto e monitoraggio delle attività delle sedi della regione. Essa deve inoltre attivare le sinergie necessarie con l’Agenzia Regionale del Lavoro per ottimizzare il flusso informativo, compresa la verifica della precostituzione delle risorse necessarie a copertura degli oneri derivanti dalle indennità.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dei PIP
La Regione Sardegna ha disposto, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 3/2003, l’attivazione di Piani di Inserimento Professionale sul territorio regionale, richiamando l’art. 15 della legge n. 451/1994 e l’art. 9-octies della legge n. 608/1996 e successive modifiche. La finalità è agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e favorire un primo inserimento di giovani disoccupati qualificati, interrompendo lo stato di disoccupazione.
Beneficiari e riserva per soggetti disabili
I PIP sono destinati a giovani residenti in Sardegna, qualificati, che abbiano assolto l’obbligo scolastico e siano in possesso di una qualifica, si trovino in stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. n. 297/2002 oppure, pur in possesso di qualifica professionale, abbiano manifestato la volontà di aderire al PIP iscrivendo il curriculum nella banca dati dell’Agenzia Regionale del Lavoro. L’età richiesta è tra 18 e 25 anni compiuti per diploma di scuola media superiore o qualifica; per i laureati, in coerenza con gli indirizzi UE, il limite è elevato a 29 anni compiuti. È prevista una quota del 10% dei PIP per soggetti diversamente abili ai sensi della legge n. 68/1999.
Soggetti utilizzatori e condizioni di accesso
I giovani possono essere impiegati presso aziende iscritte alle associazioni di categoria dei settori industria, artigianato, commercio, agricoltura e cooperazione, nonché presso le associazioni medesime. Ciascun soggetto utilizzatore può attivare al massimo tre PIP, deve avere la sede di svolgimento del piano attiva alla data di avvio, non deve avere licenziato nei sei mesi precedenti personale con la stessa qualifica o profilo professionale oggetto del PIP e non può inserire giovani che abbiano già lavorato nella stessa azienda con contratto di lavoro o altri strumenti di inserimento, compreso il tirocinio formativo e di orientamento.
Modalità attuative, formazione ed esperienza lavorativa
I Piani sono realizzati mediante progetti predisposti da associazioni e ordini o collegi professionali. La formazione deve essere compresa tra il 20% e il 40% delle ore complessive, mentre l’esperienza lavorativa deve costituire almeno il 60% della durata del progetto. Il monte ore minimo è 576 ore e quello massimo 768 ore; la durata complessiva del progetto non può superare 960 ore.
Durata, orario e discipline generali
Il progetto può articolarsi in sei mesi con 40 ore settimanali, oppure secondo l’orario del CCNL di riferimento, ovvero in dodici mesi con almeno 20 ore settimanali. L’orario ordinario è di 40 ore settimanali; se il CCNL prevede un orario inferiore, il giovane può comunque essere impegnato nell’orario stabilito dal progetto e le ore eccedenti sono imputate all’attività formativa. Per assenze, malattie, riposi, ferie e maternità si rinvia alla disciplina specifica della Regione Sardegna e dell’Agenzia Regionale del Lavoro.
Indennità e riparto degli oneri
L’indennità mensile prevista dall’art. 12, comma 8, della L.R. n. 3/2003 è pari a 619,20 euro, calcolata su 160 ore convenzionali, con un valore orario di 3,87 euro. La parte formativa è a totale carico della Regione, mentre l’attività lavorativa grava per il 50% sulle risorse della Regione e per il restante 50% sull’azienda ospitante.
Ruolo di INPS, Regione e Agenzia Regionale del Lavoro
L’INPS interviene solo come soggetto erogatore delle indennità, in base a un’intesa con la Regione Sardegna e il Ministero del Lavoro. L’approvazione dei PIP resta di esclusiva competenza dell’Agenzia Regionale del Lavoro, alla quale devono essere indirizzati chiarimenti, controversie e ricorsi. L’Agenzia comunica alle competenti sedi INPS e alla Direzione regionale Sardegna l’elenco dei soggetti autorizzati e le risorse finanziarie disponibili.
Conguaglio, rimborso e utilizzo del modello F24
Le quote a carico delle risorse dell’Agenzia Regionale del Lavoro vengono recuperate mensilmente dai soggetti utilizzatori in sede di conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti. L’INPS, d’intesa con la Regione, rimborsa le somme anticipate a titolo di indennità anche ai soggetti utilizzatori privi di personale dipendente; tali somme possono essere portate in compensazione con il modello F24. È inoltre previsto che le indennità non siano computabili in eventuali partite debitorie o creditorie diverse da quelle derivanti dalle denunce con cui è operato il conguaglio.
Codici di autorizzazione e gestione delle posizioni contributive
Le posizioni contributive dei datori di lavoro autorizzati ai PIP ex L.R. n. 3/2003 devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione 9L, con il significato di "azienda autorizzata ai PIP Regione Sardegna ex L.R. n. 3/2003". Per i soggetti utilizzatori senza dipendenti deve essere aperta una posizione contributiva a finalità esclusivamente statistica, con attribuzione del CSC e del codice ISTAT dell’attività esercitata, e con codice di autorizzazione 9M, relativo al rimborso o conguaglio dell’indennità per soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente.
Compilazione del DM10/2
Le aziende autorizzate devono esporre nel quadro D del DM10/2 l’importo dell’indennità a carico della Regione Sardegna, preceduto dalla dicitura "indennità P.I.P. ex L.R. 3/2003" e dal codice R777. Nei quadri B-C, nella casella "n. Dipendenti", deve essere indicato il numero dei giovani neoinseriti con il codice P777. Non vanno compilate le caselle relative a giornate, retribuzioni e somme a debito; il numero dei soggetti impegnati nei piani non deve comparire né nel quadro A né nel novero della forza aziendale.
Recupero di indennità relative a periodi pregressi
I soggetti utilizzatori ammessi al conguaglio/rimborso dopo la sottoscrizione dell’intesa possono recuperare anche somme relative a periodi precedenti, esponendole nel quadro D del DM10/2 con il codice R779, avente il significato di "recupero indennità PIP ex L.R. n. 3/2003". Il recupero deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Flussi contabili e rapporti finanziari con la Regione Sardegna
La Regione Sardegna deve accreditare alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari le somme necessarie a copertura degli oneri per i benefici autorizzati e del rimborso spese maggiorato dell’IVA. In mancanza della provvista non è possibile eseguire le autorizzazioni regionali. La Sede di Cagliari registra l’anticipazione della Regione nel conto GPZ 10/105; i versamenti già imputati a conti diversi devono essere stornati su tale conto. La ripartizione contabile dei DM10/2 con codici R777 e R779 alimenta il conto GPZ 35/105 e genera il corrispondente credito verso la Regione sul conto GPZ 25/105, che deve concordare costantemente con GPZ 35/105. Se la ripartizione avviene in sedi diverse da Cagliari, il credito deve essere trasferito alla Sede di Cagliari tramite modello SC10/R con la causale indicata dalla circolare.
Costo del servizio e scritture della Sede di Cagliari
Le sedi devono comunicare a Cagliari anche il costo del servizio reso, pari a 1,60 euro maggiorato dell’IVA per ciascun codice di conguaglio PIP esposto nella singola denuncia DM10/2. La Sede di Cagliari assume in contabilità il credito trasferito e addebita alla Regione gli oneri delle indennità, il rimborso spese e l’IVA, inclusi gli importi rilevati direttamente per le denunce di propria competenza territoriale. I saldi dei conti GPZ 00/105 e GPZ 10/105 eventualmente esistenti a fine esercizio devono essere riportati al nuovo esercizio. La Sede di Cagliari deve inoltre verificare la congruità della provvista e segnalare eventuali carenze alla Direzione regionale per richiedere integrazioni alla Regione.
Conti di nuova istituzione
L’allegato n. 1 istituisce i conti GPZ 00/105, GPZ 10/105, GPZ 25/105 e GPZ 35/105. Il primo rileva il credito verso la Regione per le indennità PIP, il secondo il debito per anticipazioni ricevute dalla Regione, il terzo l’addebitamento alla Regione degli oneri per le indennità PIP e il quarto le indennità erogate per conto della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 3/2003.
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