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Legge

L.R. Sardegna 11/2025

Modifiche all'articolo 7-bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 11/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 11/2025 proroga al 31 dicembre 2025 il termine di applicazione dell’art. 7-bis della l.r. n. 5/2019 sulla fibromialgia e rinvia al 2026 il relativo comma 2. Per il solo anno 2025, modalità e criteri di concessione dell’IRF seguono le linee di indirizzo della D.G.R. n. 10/39 del 16 marzo 2023. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Proroga e criteri per l’Indennità regionale fibromialgia (IRF) in Sardegna

Modifiche alla disciplina dell’Indennità regionale fibromialgia (IRF)

La legge regionale della Sardegna n. 11 del 29 aprile 2025 interviene sull’articolo 7-bis della legge regionale n. 5 del 2019, che disciplina il riconoscimento e il sostegno economico collegato alla fibromialgia. L’intervento ha natura essenzialmente prorogatoria e riguarda il mantenimento della misura regionale dell’IRF.

Proroga dei termini di efficacia della disciplina

La legge modifica due termini dell’articolo 7-bis della l.r. n. 5/2019:

  • il termine del 31 dicembre 2024 è sostituito con 31 dicembre 2025;
  • il riferimento all’anno 2025 è sostituito con 2026.

In sostanza, la disciplina regionale collegata all’IRF viene estesa e il relativo orizzonte applicativo è spostato in avanti di un anno. Il testo fornito non dettaglia ulteriormente il contenuto sostanziale dei commi modificati, ma chiarisce che la misura continua ad applicarsi nel periodo prorogato.

Criteri per la concessione dell’IRF nell’anno 2025

Per il solo anno 2025, la legge stabilisce che la determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione dell’Indennità regionale fibromialgia (IRF) avviene secondo le linee di indirizzo allegate alla deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2023, n. 10/39.

La norma richiama quindi, per il 2025, il seguente assetto applicativo:

  • utilizzo delle linee di indirizzo 2023/2024 già approvate dalla Giunta regionale;
  • applicazione delle modifiche introdotte dalla deliberazione n. 10/39, che a sua volta richiama e aggiorna la precedente D.G.R. n. 7/12 del 28 febbraio 2023.

Aspetti finanziari

La legge dichiara espressamente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non sono quindi previste coperture finanziarie aggiuntive né stanziamenti ulteriori nel testo fornito.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 29 aprile 2025.

Testo integrale

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