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Legge

L.R. Sardegna 10/2025

Disposizioni per la riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati e differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane

Normativa regionaleL.R. Sardegna 10/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 10/2025 riapre i termini per alcuni referendum territoriali previsti dalla l.r. n. 7/2021, ammette anche alcune iniziative di distacco già avviate e rinvia al 31 luglio 2025 l’indizione delle elezioni degli organi provinciali e metropolitani, da svolgersi entro 60 giorni. Prevede la proroga degli amministratori straordinari, abroga una precedente proroga e disciplina la copertura finanziaria per il 2025.

Riapertura dei termini referendari territoriali e rinvio delle elezioni provinciali e metropolitane in Sardegna

Riapertura dei termini referendari territoriali e rinvio delle elezioni provinciali in Sardegna

La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, una riapertura dei termini per l’accertamento della volontà dei territori interessati dai processi di riassetto territoriale e un conseguente differimento delle elezioni degli organi provinciali e metropolitani. Interviene inoltre sulla fase transitoria degli enti coinvolti e sulla copertura finanziaria degli oneri per il 2025.

Riapertura dei termini per i referendum territoriali

Sono riaperti i termini per i Comuni che avevano già adottato la deliberazione prevista dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2021 entro il termine originario fissato da tale norma. Tali Comuni devono comunicare la deliberazione alla Giunta regionale entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entro i 15 giorni successivi, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, i referendum e i relativi comizi secondo le modalità della legge regionale n. 7 del 2021. L’indizione riguarda sia i Comuni che trasmettono la comunicazione nel nuovo termine, sia i Comuni che, alla data di entrata in vigore della legge, avevano già comunicato alla Giunta la deliberazione prevista dalla disciplina del 2021.

I referendum si svolgono in coincidenza con il primo turno delle elezioni amministrative collocato tra il 1° aprile e il 1° luglio 2025 nel territorio regionale. Per le operazioni di votazione si applica la disciplina emergenziale richiamata dal decreto-legge n. 27 del 2025. Lo scrutinio dei referendum avviene dopo quello delle consultazioni referendarie nazionali e, se presenti, dopo lo scrutinio delle elezioni amministrative.

Per i quesiti referendari e gli adempimenti successivi continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7 del 2021.

Riconoscimento di iniziative già svolte per il distacco

Ai fini dell’approvazione dello schema di riforma definitiva dell’assetto territoriale, sono considerate valide anche le iniziative di distacco previste dalla legge regionale n. 7 del 2021 che:

  • siano state esercitate dai Comuni a seguito di consultazioni referendarie indette dai sindaci;
  • abbiano dato esito favorevole al distacco;
  • siano state oggetto di presa d’atto con deliberazione unanime dei rispettivi consigli comunali;
  • siano state comunicate alla Giunta regionale entro la data di entrata in vigore della legge;
  • rispettino il criterio della continuità territoriale.

Differimento dell’elezione degli organi provinciali e metropolitani

Per garantire la rappresentatività delle circoscrizioni territoriali nella nuova configurazione risultante dall’accertamento della volontà dei territori, il Presidente della Regione deve indire, entro il 31 luglio 2025, le elezioni dei Presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane di nuova istituzione o in scadenza.

Le elezioni devono svolgersi entro 60 giorni dall’indizione.

Proroga degli amministratori straordinari

Gli amministratori straordinari nominati ai sensi della legge regionale n. 9 del 2024 restano in carica fino all’insediamento degli organi di governo degli enti eletti in esito alle elezioni previste dalla legge.

Abrogazione e regime finanziario

È abrogato l’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2024, che conteneva un precedente differimento del termine per l’elezione degli organi provinciali.

Gli oneri per il 2025 sono coperti con risorse già stanziate nel bilancio regionale 2024-2026:

  • euro 15.000 per le disposizioni sulla riapertura dei termini referendari;
  • euro 2.000.000 per il rinvio elettorale, la proroga degli amministratori straordinari e le spese connesse alla prosecuzione delle funzioni dei nuovi enti di area vasta.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS.

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