Cassazione Penale, Sentenza n. 14843/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura, in più motivi, la sentenza di appello che aveva dichiarato la responsabilità civile di Matelicani per falsa testimonianza: (i) inammissibilità dell'appello della parte civile per difetto di mandato speciale o per partecipazione di soggetti non legittimati; (ii) illegittimità dell'appello perché investiva profili penali e non civili; (iii) nullità per riconoscimento della responsabilità civile nonostante la prescrizione del reato; (iv) assorbimento del reato di falsa testimonianza nella preesistente calunnia; (v) difetto di interesse attuale della parte civile; (vi) errata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. (esimente per chi rende false dichiarazioni per salvare sé o un prossimo congiunto da grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore), stante che il teste era stato avvisato della facoltà di non rispondere; (vii) rilievi istruttori ed evidenziaria relativi alla mancata produzione degli originali video (cassette DVD) e alla conformità della pennetta USB.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il settimo motivo con esito pieno: ha ritenuto che Matelicani beneficiasse della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma 1, c.p., per aver resa una deposizione falsa al fine di sottrarsi al rischio di essere incriminato per calunnia. Per le ragioni di diritto esposte, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha revocato le statuizioni civili, confermando l'assoluzione sugli effetti penali (sentenza di assoluzione non impugnata dal P.M.). È inoltre chiarito che l'esimente di cui all'art. 384, comma 1, c.p. esclude la punibilità penale ma non l'illecito civile: l'assoluzione per tale causa non impedisce che la parte offesa agisca in sede civile per il risarcimento del danno. La Corte ha altresì spiegato che il testimone che abbia l'obbligo di deporre non può essere riconosciuto come «testimone assistito» solo perché esiste una controdenuncia di calunnia; la contestuale qualità di parte offesa/indagato non esclude la sua obbligatorietà a deporre quando i fatti sono storicamente distinti.
Norme richiamate
art. 372 cod. pen.
Rilevato come il reato contestato (falsa testimonianza) oggetto del procedimento; la sentenza di merito aveva ritenuto sussistente il fatto ai soli effetti civili.
art. 384 cod. pen.
Applicata dalla Corte di legittimità nella versione del comma 1: riconosce la causa di non punibilità a chi depone falsamente per evitare un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore proprio o di un prossimo congiunto; la Corte afferma che tale esimente esclude la punibilità penale ma non la responsabilità civile.
art. 197-bis, comma 4 cod. proc. pen.
Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti
Richiamata per spiegare che quella norma si applica al teste che per legge ha facoltà di non rispondere; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il teste non fosse in tale posizione e quindi la disposizione non era applicabile.
art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
"da più persone in danno reciproco le une delle altre"
Richiamato in tema di collegamento probatorio e incompatibilità a testimoniare: la Corte precisa che la mera controdenuncia non crea automaticamente incompatibilità; è necessario un vincolo oggettivo e contestuale di reciprocità spazio-temporale.
art. 652 cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che la efficacia di giudicato dell'assoluzione prevista da art. 652 non opera quando l'assoluzione è basata sulla causa di non punibilità dell'art. 384, comma 1: l'assoluzione per tale motivo non esclude la possibile responsabilità civile.
art. 2043 cod. civ.
Norma di riferimento per il risarcimento del danno (illecito civile); la Corte osserva che l'azione risarcitoria resta esperibile in sede civile nonostante l'assoluzione penale per causa di non punibilità.
artt. 576, 577, 581, 582 cod. proc. pen. (richiamati dai motivi)
Norme processuali richiamate dal ricorrente per censurare la legittimazione all'impugnazione e la regolarità delle procure/mandati in sede di appello (profili di ammissibilità dell'appello della parte civile). La Corte non ha ritenuto decisive tali censure alla luce dell'annullamento per altra causa.
Massime di principio
- La sola esistenza di una controdenuncia (es. per calunnia) non rende automaticamente un soggetto "testimone assistito": va valutata la connessione oggettiva, spazio-temporale e probatoria tra i reati; se i fatti sono storicamente distinti il teste può rimanere obbligato a deporre e la sua dichiarazione va valutata come testimonianza ordinaria.
- L'art. 384 c.p., comma 1 (esimente per chi depone falsamente per salvare sé o un congiunto da grave e inevitabile nocumento), può trovare applicazione anche quando la situazione di pericolo è stata in parte prodotta dallo stesso dichiarante: l'orientamento recente privilegia la nozione di inesigibilità della condotta rispetto a letture restrittive che escludano l'esimente in presenza di auto-prodizione della situazione.
- Quando la causa di non punibilità ex art. 384, comma 1, c.p. è riconosciuta, l'effetto è l'esclusione della punibilità penale ma non l'automatica esclusione di responsabilità civile: la parte offesa può comunque agire in sede civile per il ristoro del danno.
- L'assoluzione penale motivata dalla causa di non punibilità dell'art. 384, comma 1, non produce gli effetti di giudicato impeditivi previsti dall'art. 652 c.p.p. in ordine all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; pertanto non preclude l'azione civile.
- In fase di valutazione dell'ammissione di impugnazioni e della legittimazione delle parti (mandati e procure), tali questioni possono essere decisive, ma se la Corte di legittimità risolve il merito con un motivo decisivo (es. riconoscimento di una causa di non punibilità) le altre censure possono risultare assorbite.
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