Ordinanza n. 84/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza Sindacale -OMISSIS- del 2 ottobre 2025 contingibile e urgente ex art 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 emessa dal Sindaco del Comune di Vico del Gargano (FG) per la messa in sicurezza e il ripristino igienico-sanitario per l’immobile in stato di degrado sito al -OMISSIS-, notificata a mezzo Ufficio Messi del Comune di -OMISSIS- con ritiro in Casa Comunale in data 27 ottobre 2025. Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad esso ricorrente, in virtù dell’articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente per la messa in sicurezza e il ripristino igienico-sanitario di un immobile in stato di degrado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, un’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, avente ad oggetto interventi di messa in sicurezza e ripristino igienico-sanitario di un immobile degradato. Ha inoltre riservato la proposizione di una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro l’atto, ma dà conto della lamentata lesione patrimoniale e della richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., rilevando, a un sommario esame proprio della fase cautelare, l’assenza di un congruo periculum in mora. Il pregiudizio prospettato è stato qualificato come meramente patrimoniale, poiché gli interventi di messa in sicurezza risultano sostanzialmente vantaggiosi per il ricorrente; non ricorrevano quindi i requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la sospensione. Inoltre, nel bilanciamento degli interessi, la sospensione avrebbe potuto protrarre indefinitamente una situazione di pericolo per la collettività. Le spese della fase cautelare sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni di equità. È stato disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente impugnata.
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente impugnata.
Indicato dal ricorrente quale fondamento della riserva di proporre domanda di risarcimento del danno.
Applicato dal TAR per decidere sulla domanda cautelare; la sospensione è stata negata per difetto di un congruo periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale non integra di per sé il periculum in mora, occorrendo la dimostrazione dei requisiti di gravità e irreparabilità del danno.
- La sospensione cautelare di un provvedimento volto alla messa in sicurezza di un immobile degradato può essere negata quando essa rischi di protrarre una situazione di pericolo per la collettività; il giudice deve bilanciare l’interesse del ricorrente con l’interesse pubblico alla sicurezza.
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