Ordinanza n. 259/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. 11 concernente l'attività di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, tenutesi presso la Corte di Appello di Brescia, a opera della Terza Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui contiene una valutazione insufficiente, espressa con voto numerico di 15/30, per l'elaborato della ricorrente, busta di correzione contrassegnata dal n. 108; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di Avvocato per la sessione 2025, in imminente e prossimo svolgimento presso il Distretto di Corte di Appello di Brescia, esclusione, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all'apposita area riservata sul sito internet del -OMISSIS-, comunicato e conosciuto in data 1.4.2026; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti se ed in quanto lesivo dell'interesse della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 15/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a esame)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione che, nella sessione 2025 dell'esame di abilitazione alla professione forense, le ha attribuito il voto di 15/30 per l'elaborato scritto in materia penale, determinandone la non ammissione agli orali. Ha dedotto, anzitutto, il difetto di motivazione, poiché il giudizio era espresso esclusivamente mediante voto numerico, senza annotazioni o giudizio discorsivo, impedendo di comprendere quali criteri ministeriali non fossero stati rispettati. Ha inoltre dedotto la manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento della valutazione, mediante raffronto con un altro elaborato della medesima sessione, ritenuto sostanzialmente sovrapponibile per forma, contenuto, argomentazioni, motivi e conclusioni, ma valutato 24/30. La ricorrente ha contestato le giustificazioni successivamente fornite dalla sottocommissione, osservando che le differenze indicate non avrebbero potuto giustificare uno scarto di nove punti: la mancata trattazione della questione della querela non era imposta dalla traccia; l'indicazione relativa alla pronuncia della sentenza poteva riferirsi alla motivazione contestuale; il profilo dell'eccesso colposo nella difesa domiciliare risultava comunque trattato nel corpo dell'elaborato e le conclusioni erano sostanzialmente coincidenti con quelle dell'elaborato comparativo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame dell'elaborato da parte di una sottocommissione diversa. Ha ritenuto prima facie non infondata la censura relativa alla difforme valutazione rispetto all'elaborato comparativo, ravvisando una distanza di nove punti non giustificabile dalle normali oscillazioni della discrezionalità tecnica. Il Collegio ha rilevato che l'elaborato della ricorrente non presentava criticità formali immediatamente percepibili tali da giustificare senz'altro il voto negativo e che il raffronto con l'altro elaborato costituiva un elemento di prova della possibile inattendibilità della valutazione. In presenza di una motivazione meramente numerica, il giudice non può sostituirsi alla commissione né ricostruire autonomamente il percorso valutativo; tuttavia, può verificare l'attendibilità esterna del giudizio quando siano forniti elementi di comparazione idonei a evidenziare una manifesta illogicità. I chiarimenti resi in corso di causa dalla sottocommissione non hanno escluso tale illogicità e, anzi, secondo il TAR, l'hanno rafforzata: le differenze richiamate non erano sufficientemente trasparenti o rilevanti per spiegare la sproporzione del punteggio. È stato quindi disposto che il Ministero trasmetta entro cinque giorni l'elaborato anonimo alla Prima Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Bologna, unitamente all'ordinanza oscurata, e che il riesame, corredato da motivazione analitica a supporto del voto numerico, sia effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione. In caso di valutazione favorevole, dovrà essere informata la sottocommissione competente presso la Corte d'Appello di Brescia per consentire la prosecuzione dell'esame; se già sciolta, il Ministero dovrà ricostituirla. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la trattazione di merito è stata fissata al 22 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 4-quater d.l. 10 maggio 2023, n. 51
una prova scritta e una prova orale
La disposizione disciplina, per le sessioni dal 2023 al 2025, lo svolgimento dell'esame di abilitazione forense mediante una prova scritta e una prova orale.
Costituisce la base normativa per la domanda e la decisione cautelare incidentale.
La relazione della sottocommissione aveva contestato la mancata trattazione dell'eccesso colposo nella difesa domiciliare; il TAR ha rilevato che il tema risultava comunque ampiamente affrontato nell'elaborato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In concorso con la disciplina europea sulla protezione dei dati, giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale, per l'oscuramento dei dati personali della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il voto numerico attribuito da una commissione di esame non esclude il sindacato giurisdizionale esterno sull'attendibilità, coerenza e ragionevolezza della valutazione, quando la parte fornisca elementi di prova idonei a evidenziare una manifesta illogicità del giudizio.
- Il raffronto con un altro elaborato della medesima sessione può assumere rilievo ai fini del sindacato sulla discrezionalità tecnica quando gli elaborati risultino sostanzialmente sovrapponibili e la differenza di punteggio sia tanto ampia da non poter essere spiegata dalle normali oscillazioni valutative.
- Quando la valutazione è espressa mediante il solo voto numerico, il giudice amministrativo non può colmare autonomamente l'assenza di motivazione sostituendosi alla commissione; qualora emergano elementi seri di inattendibilità del voto, la tutela può essere assicurata disponendo il riesame da parte di una diversa commissione.
- Le giustificazioni fornite dalla commissione soltanto nel corso del giudizio non sono idonee a escludere la manifesta illogicità della valutazione quando gli elementi indicati non siano trasparenti, pertinenti o sufficienti a spiegare la sproporzione del punteggio rispetto a un elaborato comparabile.
- Nel riesame cautelare di un elaborato d'esame, il giudice può ordinare una nuova correzione da parte di una sottocommissione diversa, imponendo che il nuovo voto numerico sia accompagnato da una motivazione analitica.
Come è indicizzato
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