Circolare numero 166 del 08-11-2021
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l'incremento del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Reddito di Libertà, volto a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà, è riconosciuto dall’INPS. Con la presente circolare si illustra nel dettaglio la disciplina del Reddito di Liberta e si forniscono indicazioni per la presentazione della relativa domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la misura "Reddito di Libertà" (stanziamento 3 milioni di euro) destinata a sostenere l'autonomia economica delle donne vittime di violenza, con contributo fino a 400 euro mensili per un massimo di 12 mesi. Sono definite le condizioni di accesso, le modalità di presentazione delle domande tramite i Comuni e la procedura INPS, i controlli sull'IBAN, la compatibilità con altri sussidi, nonché le istruzioni operative e contabili per l'erogazione e la rendicontazione delle risorse.
Indicazioni operative per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza (D.P.C.M. 17/12/2020)
Punti principali
Premessa
Istituzione e finanziamento del Fondo per il Reddito di Libertà (incremento di 3 milioni di euro per il 2020) per contenere gli effetti economici del COVID-19 sulle donne vittime di violenza e favorirne l'autonomia.
Requisiti di accesso
Destinatari: donne vittime di violenza (residenti in Italia, cittadine italiane, comunitarie o con regolare permesso di soggiorno, incluse rifugiate e protette sussidiarie) seguite dai centri antiviolenza riconosciuti e dai servizi sociali. Contributo: fino a 400 euro mensili, in un'unica soluzione per massimo 12 mesi; finalizzato prioritariamente ad autonomia abitativa, personale e percorsi formativi dei figli. Non incompatibile con altri sussidi (RdC, NASpI, REM, ANF, ecc.).
Modalità di compilazione e presentazione della domanda
Domanda presentata tramite il Comune competente usando il modello allegato; il Comune inserisce la domanda nel servizio online "Prestazioni Sociali" di INPS (accesso con SPID livello 2/CIE/CNS). Occorre allegare attestazioni del servizio sociale e del centro antiviolenza, indicare modalità di pagamento con IBAN SEPA intestato alla richiedente; per IBAN estero documentazione bancaria. Il sistema effettua controlli formali e rilascia ricevuta.
Istruttoria e esiti
Dopo trasmissione il sistema esegue istruttoria automatizzata e restituisce: "Accolta in pagamento", "Non accolta per insufficienza di budget" o "Accolta in attesa di IBAN". Le domande non accolte per insufficienza possono essere valutate successivamente; quelle non accolte entro il 31/12/2021 saranno scartate.
Funzionalità della procedura
Nel servizio sono disponibili manuale, funzioni di consultazione, annullamento (entro termini e prima del consolidamento per pagamento) e rettifica dell'IBAN; la rettifica deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione INPS in caso di esito negativo sui controlli di intestazione.
Regime fiscale e compatibilità
Il contributo è esente da IRPEF (ai sensi dell'art.34, comma 3, DPR 601/1973). È compatibile con Reddito di Cittadinanza e altri sussidi economici e prestazioni regionali/locali a favore dei figli a carico.
Istruzioni operative e ripartizione risorse
Ripartizione dei 3 milioni tra Regioni/Province autonome in base ai dati ISTAT (popolazione femminile 18-67 anni). Pagamenti gestiti centralmente dall'INPS fino al limite di budget regionale; le Regioni possono incrementare il budget con risorse proprie tramite PEC dedicata e trasferimento sul conto di tesoreria centrale con causale specifica.
Istruzioni contabili
Rilevazione automatizzata degli oneri tramite contabilità GAT con conti di nuova istituzione (GAT30208, GAT10208); gestione di somme non riscosse e recuperi indebiti tramite conti dedicati (GPA 10031 codice 3263, GAT24208) e codice bilancio 1204. Rapporto finanziario con lo Stato curato dalla Direzione generale; ulteriori istruzioni per pagamenti con risorse regionali saranno fornite successivamente.
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