Circolare numero 170 del 12-11-2021
Con la presente circolare si dà attuazione all’articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), con cui è stato istituito il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, illustrando le nuove modalità di valorizzazione nel flusso Uniemens dell’elemento di , con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato e alle comunicazioni mensili dei datori di lavoro con matricola DM.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare attua l'obbligo previsto dall'art.16‑quater del Decreto Semplificazioni: nei flussi di denuncia retributiva Uniemens per il settore privato il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) deve essere indicato tramite il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL. Viene introdotto un nuovo elemento nel tracciato Uniemens per segnalare la tipologia di codifica (INPS o CNEL), è garantita retrocompatibilità e previsto un periodo transitorio (competenze dicembre 2021 e gennaio 2022). Dal mese di competenza febbraio 2022 l'uso del codice CNEL sarà obbligatorio.
Introduzione del codice alfanumerico unico CNEL per l'indicazione del CCNL nei flussi UNIEMENS
Punti principali
Base normativa e finalità
Richiamo all'art.16‑quater del d.l. 16/7/2020, n.76 (Decreto Semplificazioni) che istituisce il codice alfanumerico unico CNEL per l'indicazione del CCNL nelle comunicazioni obbligatorie e nelle denunce retributive.
Ambito di applicazione
Indicazioni rivolte in particolare ai datori di lavoro del settore privato (matricola DM) per la valorizzazione del CCNL nei flussi Uniemens.
Novità tecniche in Uniemens
A partire dalla competenza dicembre 2021 è possibile valorizzare in Uniemens il codice alfanumerico CNEL (composto da quattro caratteri). È stato adeguato il tracciato per mantenere la retrocompatibilità con la precedente codifica numerica INPS.
Nuovo elemento per indicare la tipologia di codifica
Introdotto un nuovo elemento nel flusso che specifica l'interpretazione del campo codice CCNL: omesso o valorizzato con "01" indica codifica INPS; valore "02" indica codifica CNEL.
Codice residuale
Per i casi in cui non sia applicabile o non sia ancora depositato/recepito un CCNL valorizzabile è previsto il codice residuale "CDIV" (es. nessun CCNL applicato o lavoratori autonomi dichiarati in sedi specifiche).
Periodo transitorio
Fase bimestrale per l'adozione (competenze dicembre 2021 e gennaio 2022) in cui è consentito inviare il dato sia con la codifica CNEL sia con la codifica INPS. Dal flusso di competenza febbraio 2022 sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente il codice CNEL.
Elenchi, mapping e riferimenti
Sul sito INPS è disponibile l'elenco dei CCNL valorizzabili e il relativo codice alfanumerico CNEL; sono reperibili anche le modalità di deposito sul sito del CNEL. Si fa riferimento al messaggio n.3743/16.10.2020 per il mapping INPS→CNEL.
Impatto operativo e adeguamento
Il periodo transitorio è finalizzato a permettere l'adeguamento di aziende, consulenti/intermediari e software gestionali; ulteriori istruzioni saranno fornite per i settori non disciplinati dalla circolare.
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