L.R. Lazio 2/2010
Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a. (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio promuove la costituzione di Laziomar s.p.a., società a totale partecipazione regionale per il cabotaggio marittimo verso Ponza e Ventotene, con acquisizione del ramo d’azienda Caremar. Prevede la successiva privatizzazione con socio privato almeno al 40% e disciplina le relative coperture finanziarie per il 2010-2012. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Costituzione della società regionale Laziomar per i collegamenti marittimi con le isole pontine
Costituzione di Laziomar s.p.a. per il servizio marittimo regionale
La legge della Regione Lazio promuove la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione regionale, denominata Laziomar s.p.a., per l’esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale. L’intervento è finalizzato all’acquisizione gratuita del ramo d’azienda di Caremar relativo ai collegamenti con le isole pontine, in attuazione della disciplina statale di liberalizzazione delle rotte marittime allora vigente.
Finalità del servizio e assetto societario richiesto
La partecipazione regionale è subordinata a specifiche condizioni che devono risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto della società. In particolare, la disciplina mira a garantire:
- la trasformazione della società in una partecipazione mista pubblica e privata;
- la presenza di un socio privato con quota non inferiore al 40% del capitale;
- un oggetto sociale coerente con la legge regionale, orientato al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di Ponza e Ventotene;
- la continuità, durante tutto l’anno, del trasporto passeggeri e dell’approvvigionamento di merci e servizi essenziali per il funzionamento dei servizi pubblici e sociali;
- il potere della Regione, ai sensi dell’articolo 2449 c.c., di nominare un numero di amministratori e sindaci, o componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla quota detenuta.
Procedure di costituzione e rappresentanza della Regione
Il Presidente della Regione, oppure l’Assessore competente in materia di trasporti da lui delegato, è autorizzato a compiere gli atti necessari per la costituzione della società e per la partecipazione regionale. Rientrano in tali atti la stipula dell’atto costitutivo, la sottoscrizione delle azioni e la firma di eventuali patti tra soci sui reciproci diritti e doveri.
La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente o dall’Assessore delegato. I rappresentanti regionali negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione.
Privatizzazione e affidamento del servizio
La legge prevede che, in attuazione della disciplina statale richiamata, la Regione avvii le procedure per la privatizzazione della società mediante bando di gara per la selezione del socio privato e per l’attribuzione contestuale di specifici compiti operativi connessi alla gestione del collegamento marittimo con e tra le isole pontine. Il termine originario indicato per l’avvio delle procedure era il 28 febbraio 2010; il comma è stato poi oggetto di modifica nel 2022.
Disposizioni finanziarie
Per coprire gli oneri della legge sono previsti stanziamenti specifici:
- per l’entrata e l’utilizzo del contributo statale relativo alla gestione del trasporto marittimo, con capitoli dedicati e uno stanziamento di 10.030.606 euro per ciascuna delle annualità 2010-2012;
- un contributo regionale per la medesima gestione, pari a 3 milioni di euro per il 2010;
- un ulteriore stanziamento di 1 milione di euro per il 2010 per gli oneri connessi alla costituzione della società.
Dal 1° gennaio 2012 gli oneri derivanti dalla legge sono imputati al capitolo di spesa indicato dalla normativa contabile regionale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, avvenuta il 13 marzo 2010. La disciplina contiene riferimenti a procedure e stanziamenti riferiti a esercizi ormai conclusi e a un contesto normativo superato; per questo, pur essendo formalmente parte dell’ordinamento regionale, risulta oggi sostanzialmente non attuale e non utile per applicazioni pratiche correnti.
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