L.R. Lazio 1/2010
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce alcune correzioni alla l.r. 21/2009 sull’edilizia straordinaria e l’edilizia residenziale sociale: rafforza le condizioni per gli ampliamenti edilizi, abroga una lettera dell’art. 4 e l’intero art. 20, e chiarisce che, fino al regolamento attuativo, per le costruzioni in zona sismica continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico. In vigore dal 14 febbraio 2010.
Modifiche alla disciplina regionale su edilizia straordinaria e prevenzione sismica
Modifiche alla disciplina regionale su edilizia straordinaria e prevenzione sismica
La legge regionale interviene sulla l.r. 11 agosto 2009, n. 21, che disciplina misure straordinarie per il settore edilizio e interventi per l’edilizia residenziale sociale nella Regione. Le modifiche incidono sia sulle condizioni per gli ampliamenti degli edifici esistenti sia su profili procedurali in materia sismica.
Ambito delle modifiche sugli ampliamenti edilizi
Per gli ampliamenti previsti dalla disciplina regionale, viene precisato che la loro realizzazione è subordinata alla presenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria oppure al loro adeguamento, tenendo conto del maggiore carico urbanistico derivante dall’incremento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti. Resta fermo il requisito dei parcheggi pertinenziali, salvo quanto già previsto dal comma 6 dell’articolo interessato.
Abrogazioni nella disciplina previgente
La legge sopprime la lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009. Inoltre, viene abrogato integralmente l’articolo 20 della medesima legge regionale, con conseguente eliminazione della relativa disciplina.
Regime transitorio in materia sismica
In attesa dell’adozione del regolamento previsto dall’articolo 27, la legge stabilisce che continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico per:
- criteri e modalità di presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche;
- denuncia di inizio dei lavori;
- autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale;
- adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche;
- svolgimento dei controlli.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 14 febbraio 2010.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 mar 2010L.R. Lazio 2/2010
- Legge · 24 dic 2009L.R. Lazio 29/2009
- Legge · 24 dic 2009L.R. Lazio 30/2009
- Legge · 24 dic 2009L.R. Lazio 31/2009
- Legge · 24 dic 2009L.R. Lazio 32/2009
- Legge · 6 nov 2009L.R. Lazio 27/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →