Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 1/2010

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 1/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale introduce alcune correzioni alla l.r. 21/2009 sull’edilizia straordinaria e l’edilizia residenziale sociale: rafforza le condizioni per gli ampliamenti edilizi, abroga una lettera dell’art. 4 e l’intero art. 20, e chiarisce che, fino al regolamento attuativo, per le costruzioni in zona sismica continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico. In vigore dal 14 febbraio 2010.

Modifiche alla disciplina regionale su edilizia straordinaria e prevenzione sismica

Modifiche alla disciplina regionale su edilizia straordinaria e prevenzione sismica

La legge regionale interviene sulla l.r. 11 agosto 2009, n. 21, che disciplina misure straordinarie per il settore edilizio e interventi per l’edilizia residenziale sociale nella Regione. Le modifiche incidono sia sulle condizioni per gli ampliamenti degli edifici esistenti sia su profili procedurali in materia sismica.

Ambito delle modifiche sugli ampliamenti edilizi

Per gli ampliamenti previsti dalla disciplina regionale, viene precisato che la loro realizzazione è subordinata alla presenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria oppure al loro adeguamento, tenendo conto del maggiore carico urbanistico derivante dall’incremento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti. Resta fermo il requisito dei parcheggi pertinenziali, salvo quanto già previsto dal comma 6 dell’articolo interessato.

Abrogazioni nella disciplina previgente

La legge sopprime la lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009. Inoltre, viene abrogato integralmente l’articolo 20 della medesima legge regionale, con conseguente eliminazione della relativa disciplina.

Regime transitorio in materia sismica

In attesa dell’adozione del regolamento previsto dall’articolo 27, la legge stabilisce che continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico per:

  • criteri e modalità di presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche;
  • denuncia di inizio dei lavori;
  • autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale;
  • adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche;
  • svolgimento dei controlli.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 14 febbraio 2010.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.