Cassazione Penale, Sentenza n. 14807/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'ammissione al rito abbreviato condizionato, proponendo come attività istruttoria la produzione degli atti del procedimento francese e l'escussione degli inquirenti e dei magistrati transalpini per accertare le modalità investigative (acquisizione della messaggistica via piattaforma Sky ECC eseguita su ordini europei). Il Tribunale di Palmi respinse la richiesta ritenendola esplorativa, sovrabbondante e incompatibile con le esigenze del rito abbreviato. I ricorrenti dedussero che, dopo la trasmissione degli atti francesi (risolto un malfunzionamento informatico del sistema TIAP) e la pronuncia delle Sezioni Unite che qualificavano le chat come intercettazioni, la loro istanza di rito condizionato si era in concreto trasformata in una richiesta di rito abbreviato 'secco', quindi il diniego del Tribunale sarebbe illegittimo e abnorme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato (rigetto della richiesta reiterata ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.) non fosse affetto da abnormità né strutturale né funzionale: il comma 6-ter prevede espressamente che il Tribunale decida sulla richiesta reiterata prima dell'apertura del dibattimento e il rifiuto non ha determinato stasi del processo, che prosegue con il rito ordinario. La Corte ha inoltre osservato che la richiesta di rito abbreviato 'secco' doveva essere proposta entro i termini dell'udienza preliminare e non poteva essere trasformata per fatti sopravvenuti senza essere espressamente avanzata nella sede e nei tempi previsti. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 438 cod. proc. pen.
Comma 6-ter: disciplina la possibilità di reiterare la richiesta di rito abbreviato condizionato prima dell'apertura del dibattimento; il provvedimento adottato ai sensi di questo comma rientra pienamente nel sistema processuale e non è, di per sé, abnorme. Comma 5-bis: prevede la possibilità in udienza preliminare, ove rigettata la richiesta condizionata, di proporre la richiesta di rito abbreviato 'secco' entro i termini delle conclusioni.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione; deroga ammessa solo per provvedimenti 'abnormi' (strutturali o funzionali) che sfuggono alla preventiva definizione.
art. 421 e art. 422 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al termine entro cui deve essere proposta la richiesta di rito abbreviato 'secco' durante l'udienza preliminare (entro la formulazione delle conclusioni del difensore).
art. 458 cod. proc. pen.
Norma richiamata per distinguere il rito immediato dal rito ordinario: nelle ipotesi di giudizio immediato la trattazione dell'istanza avviene in udienza camerale, con regole diverse rispetto all'udienza preliminare del rito ordinario.
d.lgs. n.150 del 2022
Ha introdotto esplicitamente il comma 6-ter dell'art. 438 cod. proc. pen. a seguito di pronunce costituzionali a tutela del diritto di difesa, prevedendo la possibilità di reiterare la richiesta di rito abbreviato condizionato prima dell'apertura del dibattimento.
Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 2003, n.169
Riferimento giustificativo per l'intervento legislativo (tutela del diritto di difesa) che ha condotto all'introduzione della disciplina sulla reiterazione della richiesta di rito abbreviato.
Sezioni Unite, sentenza 29 febbraio 2024, n. 23756
Giurisprudenza intervenuta sui profili di qualificazione delle chat come intercettazioni; rilevante ai fini dell'argomentazione dei ricorrenti ma non idonea a trasformare automaticamente la natura della richiesta processuale se questa non è stata tempestivamente e formalmente riproposta nei termini previsti.
Massime di principio
- La reiterazione della richiesta di rito abbreviato condizionato ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter, può essere decisa dal Tribunale prima dell'apertura del dibattimento, ma il suo eventuale rigetto non è automaticamente impugnabile per Cassazione salvo che il provvedimento sia 'abnorme' (strutturale o funzionale).
- La trasformazione di una richiesta condizionata in una richiesta di rito abbreviato 'secco' non può ritenersi avvenuta per fatti sopravvenuti se l'imputato non ha formalmente e tempestivamente proposto la richiesta 'secca' nei termini previsti dall'udienza preliminare (entro le conclusioni del difensore).
- Le differenze tra rito ordinario e rito immediato sono decisive: regole diverse stabiliscono quando e come può essere proposta o reiterata una richiesta di rito abbreviato; precedenti relativi al giudizio immediato non sono automaticamente applicabili al rito ordinario.
- Per far valere cambiamenti fattuali sopravvenuti (es. acquisizione di nuovi atti o chiarimenti giurisprudenziali) è necessario tempestivamente attivare gli strumenti processuali appropriati nella sede e nei termini previsti; altrimenti il giudice può legittimamente negare l'ammissione al rito alternativo per incompatibilità o eccesso rispetto alle esigenze istruttorie del rito abbreviato.
- L'eccezione di 'abnormità' del provvedimento è un rimedio di carattere eccezionale: si verifica soltanto quando il provvedimento sia esterno al sistema normativo (abnormità strutturale) o determini la paralisi del processo (abnormità funzionale).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14793/2025 del 15/04/2025
- Sentenza penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14794/2025 del 15/04/2025
- Sentenza penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14795/2025 del 15/04/2025
- Sentenza penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14796/2025 del 15/04/2025
- Sentenza penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14798/2025 del 15/04/2025
- Sentenza penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14800/2025 del 15/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →