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Interpello

Risposta n. 497 del 21/07/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Art. 11, c.1, lett. a) e c) L. 27 luglio 2000, n.212 - Applicazione dell'art.177, c.2-bis TUIR e art.3, c.4-ter TUS a operazioni di donazione di quote seguite da conferimenti in società interamente partecipate

Il quesito

Gli istanti chiedono se, in occasione di donazioni di quote in ALFA Holding seguite dal conferimento delle partecipazioni in società interamente partecipate dai donatari, sia applicabile il regime a realizzo controllato ex art.177, c.2-bis TUIR tenuto conto di partecipazioni dirette e indirette di minoranza; quali conseguenze se alcune partecipazioni non raggiungono le soglie previste; se la donazione del 10% di DELTA S.r.l. a favore di un soggetto già controllante possa fruire dell'esenzione art.3, c.4-ter TUS; e se le operazioni prospettate configurino abuso del diritto (art.10-bis L.212/2000), anche in alternativa mediante conferimento in NEWCO e successiva scissione asimmetrica.

Soluzione prospettata dal contribuente

Gli istanti sostengono che le partecipazioni indirette detenute tramite BETA non osterebbero all'applicazione del regime di cui all'art.177, c.2-bis; che, in caso di partecipazioni sotto soglia, solo queste debbano essere valutate al valore normale mentre il resto del conferimento resterebbe disciplinato dal realizzo controllato; che la donazione del 10% di DELTA integrerebbe il controllo e pertanto sarebbe esente ai sensi dell'art.3, c.4-ter TUS; e che le operazioni prospettate non costituiscono abuso, ivi compresa l'eventuale vendita preventiva di partecipazioni per raggiungere le soglie richieste.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che, essendo ALFA una holding, le partecipazioni indirette si debbano considerare con il criterio della demoltiplicazione e che la presenza di partecipazioni indirette sotto le soglie preclude l'accesso al regime di cui all'art.177, c.2-bis: pertanto il realizzo controllato non si applica. L'alienazione delle sole partecipazioni dirette indicate non è sufficiente. Quanto all'imposta sulle donazioni, la donazione del 10% a favore di un soggetto che già detiene il 90% non integra il requisito di "acquisizione o integrazione del controllo" e non beneficia dell'esenzione art.3, c.4-ter TUS. Sotto il profilo antiabuso, la soluzione alternativa (conferimento in NEWCO02 e successiva scissione totale asimmetrica) è ritenuta operazione abusiva ai sensi dell'art.10-bis, in quanto finalizzata a conseguire indebito vantaggio fiscale mediante una sequenza di atti priva di sostanza economica e non giustificata da ragioni extrafiscali non marginali.

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