Sentenza n. 14919/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione n. 2022-D337-00238 PAT-14/12/2022-13812 recante “Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” della Direzione di Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento (Doc. n. 001), pubblicata il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell''art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - degli Allegati A) della Determinazione n. 2022-D337-00238 PAT-14/12/2022-13812, quali parti integranti della medesima Determinazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 003) e l''Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione provinciale di definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e di attribuzione degli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni 2015-2018, con i relativi allegati e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione della Provincia autonoma di Trento con cui sono stati individuati gli importi posti a suo carico per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli allegati e agli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a richiamare le questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla disciplina del ripiano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In pendenza del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. La società ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere potesse essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione o Provincia autonoma interessata, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento, come previsto dalla nuova disciplina. In assenza di tale comunicazione, non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di pagamento della ricorrente è stata comunque ritenuta sufficiente a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Richiamato quale base normativa degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici; la cessazione della materia del contendere richiede tuttavia l'accertamento del pagamento mediante provvedimento regionale o provinciale comunicato al TAR.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Richiamato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 quale fonte degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Richiamato quale disciplina dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato svolta da remoto.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta collega la cessazione della materia del contendere all'accertamento amministrativo dell'adempimento e alla comunicazione di tale accertamento al giudice, la mera dichiarazione della parte privata di avere effettuato il pagamento non è sufficiente per pronunciare la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto all'obbligazione oggetto del giudizio può comunque dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito, determinando l'improcedibilità del ricorso.
- La mancata comunicazione al giudice del provvedimento amministrativo di accertamento dell'adempimento impedisce la pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma non necessariamente quella di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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