Risposta n. 238 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAgevolazione "prima casa": modifica del termine per rivendere l'abitazione agevolata pre-posseduta (Nota II-bis, comma 4-bis) e diritto al credito d'imposta ex art. 7 legge 448/1998; utilizzo del credito e quota spettante
Il quesito
L'istante chiede se possa recuperare in dichiarazione (Mod. 730/2025) il credito d'imposta di euro 1000 pagato come imposta di registro nel 2003 per l'acquisto "prima casa", dopo aver acquistato una nuova "prima casa" nel 2024 (IVA 4%) e impegnandosi a vendere l'immobile preposseduto entro il nuovo termine di due anni, e se possa detrarre l'intero importo inclusiva della quota del figlio minorenne.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Agenzia rileva che la legge di Bilancio 2025 estende a due anni il termine per l'alienazione dell'immobile preposseduto e conferma che il credito d'imposta può essere riconosciuto anche quando il riacquisto precede la vendita, ma in via provvisoria e a condizione che l'alienazione avvenga entro due anni; il credito è personale e l'ammontare è il minore tra l'imposta relativa al primo acquisto (quota spettante al contribuente) e l'imposta relativa al secondo acquisto.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conclude che l'istante può utilizzare in diminuzione dell'IRPEF 2024 il credito d'imposta nella misura della sua quota (50% dell'imposta di registro originaria, cioè euro 500) oppure, se inferiore, fino all'IVA versata sul secondo acquisto, purché l'immobile preposseduto sia alienato entro il 2026; il parere esclude valutazioni sulla sussistenza dei requisiti "prima casa".
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