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Messaggio

Messaggio numero 6556 del 09-03-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce come gestire nel modello DM10 il conguaglio della CIGS per contratto di solidarietà e della CIGS in deroga, indicando i codici importo e i codici statistici da utilizzare, nonché i dati da esporre nei vari quadri. Sono inoltre richiamate le riduzioni percentuali previste per le proroghe della CIGS in deroga dalla legge n. 266/2005.

Nuove modalità di conguaglio CIGS per solidarietà e in deroga

Nuove modalità di conguaglio CIGS per solidarietà e CIGS in deroga

Il messaggio dell’INPS disciplina le modalità operative di conguaglio nel modello DM10 per la CIGS erogata in relazione ai contratti di solidarietà e per la CIGS in deroga. Vengono richiamati i codici da utilizzare, i dati da indicare nei quadri del modello e le percentuali di riduzione applicabili alle proroghe.

CIGS a seguito di contratto di solidarietà

Per la CIGS erogata a titolo di contratto di solidarietà viene richiamato il principio, già chiarito dalla circolare n. 9 dell’8 gennaio 1986, secondo cui l’importo della prestazione non è soggetto al tetto massimo CIGS, come da circolare del Ministero del Lavoro.

La misura dell’integrazione è indicata come pari al 60% della retribuzione persa, al netto della quota a carico del lavoratore pari al 5,84%.

Ai fini dell’individuazione delle ore sulle quali non si applica il tetto massimo CIGS, le aziende devono:

  • conguagliare la cassa integrazione a titolo di solidarietà nel quadro D del modello DM10 con il codice importo "G603";
  • riportare nel quadro F il numero di autorizzazione e le ore conguagliate;
  • indicare in uno dei righi liberi dei quadri B/C il nuovo codice statistico "GF00", con significato di "lavoratori in contratto di solidarietà".

In corrispondenza del codice GF00 devono essere esposti, negli appositi campi, il numero dei lavoratori interessati, il numero delle ore conguagliate e le retribuzioni sulle quali è stata calcolata la prestazione. Non deve essere compilato il campo "somme a debito".

CIGS in deroga

Il messaggio richiama i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga per il settore tessile, abbigliamento, manifatturiero, calzaturiero e legno-mobile:

  • decreto n. 35462 del 27 gennaio 2005;
  • decreti n. 26206 e n. 36207 dell’8 giugno 2005;
  • decreto n. 36452 del 1° luglio 2005;
  • decreto n. 36208 dell’8 luglio 2005;
  • decreto n. 37233 del 3 novembre 2005.

Viene inoltre richiamata la legge n. 266/2005, che per le proroghe dovute a crisi di settori produttivi o aree territoriali prevede la riduzione del trattamento CIGS:

  • del 10% in caso di prima proroga;
  • del 30% in caso di seconda proroga;
  • del 40% in caso di proroghe successive.

Per il conguaglio della CIGS prorogata, le aziende devono continuare a utilizzare i codici importo già in uso:

  • "G801" per CIGS prorogata ridotta del 10%, ai sensi dell’art. 1, commi 410-411, L. 266/2005;
  • "G803" per CIGS prorogata ridotta del 30%, ai sensi dell’art. 1, commi 410-411, L. 266/2005;
  • "G804" per CIGS prorogata ridotta del 40%, ai sensi dell’art. 1, commi 410-411, L. 266/2005.

Adempimenti operativi per le proroghe

Per l’individuazione delle ore utilizzate su cui applicare il tetto massimo di CIGS con le riduzioni previste, le aziende devono operare come segue.

Prima proroga

In caso di prima proroga, con codice G801:

  • l’importo della cassa integrazione prorogata va conguagliato nel quadro D del modello DM10 con il codice "G801";
  • nel quadro F vanno indicati il numero di autorizzazione e le ore conguagliate;
  • in uno dei righi liberi dei quadri B/C va riportato il codice statistico di nuova istituzione "GF01", con significato di "cigs in proroga, ridotta del 10%".

In corrispondenza del codice GF01 devono essere esposti il numero dei lavoratori beneficiari e il numero delle ore conguagliate; non devono essere riportati dati nei campi "retribuzione" e "somme a debito".

Seconda proroga

In caso di seconda proroga, con codice G803:

  • l’importo va conguagliato nel quadro D del modello DM10 con il codice "G803";
  • nel quadro F vanno riportati il numero di autorizzazione e le ore conguagliate;
  • nei righi liberi dei quadri B/C va indicato il codice statistico di nuova istituzione "GF03", con significato di "cigs in proroga, ridotta del 30%".

In corrispondenza del codice GF03 devono essere esposti il numero dei lavoratori interessati e il numero delle ore conguagliate; non vanno compilati i campi "retribuzione" e "somme a debito".

Terza proroga e proroghe successive

In caso di terza proroga, con codice G804:

  • l’importo va conguagliato nel quadro D del modello DM10 con il codice "G804";
  • nel quadro F vanno indicati il numero di autorizzazione e le ore conguagliate;
  • nei righi liberi dei quadri B/C va riportato il codice statistico di nuova istituzione "GF04", con significato di "cigs in proroga, ridotta del 40%".

In corrispondenza del codice GF04 devono essere esposti il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore conguagliate; non devono essere inseriti dati nei campi "retribuzioni" e "somme a debito".

Rettifiche

Le eventuali note di rettifica emesse per tali titoli devono essere definite secondo le stesse modalità operative sopra descritte.

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