DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 14
Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo che integra e modifica la riorganizzazione degli uffici giudiziari prevista dai d.lgs. n.155/2012 e n.156/2012 e dal regio decreto n.12/1941: sostituzione di tabelle d'organico, istituzione del Tribunale di Napoli Nord, norme transitorie per trasferimenti e applicazioni di giudici onorari, aggiornamento delle liste dei giudici popolari e modifiche al giudice di pace. Prevede il ripristino temporaneo delle sezioni distaccate insulari (Ischia, Lipari, Portoferraio) con termine prorogato, attualmente fino al 1° gennaio 2026. Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore prevista.
Riorganizzazione uffici giudiziari e istituzione Tribunale Napoli Nord
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